DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 109 DEL 11.12.2006

 

OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili – I.C.I. – anno 2007. Determinazione aliquote.

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

PREMESSO:

·      che l’I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili - è stata istituita con il D.Lgs. 30.12.1992, n° 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

·      che l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 demanda al Consiglio Comunale l’istituzione e ordinamento dei tributi, lasciando all’organo esecutivo il compito di determinare le aliquote di imposta;

·      che l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n° 56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini della redazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale e individuando nella Giunta Comunale l’organo competente ad approvare le predette tariffe ed aliquote;

 

            CONSIDERATO che la Giunta Comunale ha valutato tutti gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producono:

a)   nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

b)  in relazione al gettito d’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

 

            RITENUTO di determinare per l’anno 2007 le aliquote I.C.I. nella misura differenziata in relazione alla diversa tipologia di immobili:

1.      Abitazione principale e sue pertinenze: aliquota del 4,75 per mille. L’aliquota agevolata si applica alle abitazioni e relative pertinenze date in uso gratuito a parenti entro il I^ grado in linea retta (genitori o figli), purché il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica, anche nel caso in cui l’abitazione concessa in uso gratuito sia in comproprietà.

2.      Aree fabbricabili: aliquota del 5,75 per mille;

3.      Altri immobili: aliquota del 6,75 per mille.

 

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 20 del 21/02/2006 per la quantificazione dei valori venali minimi di riferimento, ai fini della non attivazione delle procedure di accertamento per le aree edificabili sottoposte a tassazione;

 

            RITENUTO di determinare per l’anno 2007 la seguente detrazione d’imposta I.C.I.:

 

Ø      Detrazione ordinaria sull’imposta dovuta per abitazione principale e pertinenze: € 105,00;

 

 

            VISTO l’art. 172 del citato decreto n. 267/2000, il quale stabilisce al comma 1, lettera e) che al bilancio di previsione sono allegati le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

 

            VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio tributi del Comune;

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario e di ragioneria;

 

            VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

 

            VISTO il regolamento comunale di contabilità e quello di applicazione dell’I.C.I;

 

            CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

 

D E L I B E R A

 

1)  di confermare l’aliquota dell’Imposta comunale sugli immobili, per l’anno 2007, nelle seguenti misure:

·        Abitazione principale e sue pertinenze (box, garage, cantina, soffitta), anche se le stesse risultano distintamente iscritte in catasto: aliquota agevolata del 4,75 per mille.

L’aliquota agevolata si applica alle abitazioni e relative pertinenze date in uso gratuito a parenti entro il I^ grado in linea retta (genitori o figli), purché il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica, anche nel caso in cui l’abitazione concessa in uso gratuito sia in comproprietà.

·        Aree fabbricabili: 5,75 per mille.

·        Altri immobili: 6,75 per mille.

 

2)  di determinare per l’anno 2007 la seguente DETRAZIONE D’IMPOSTA I.C.I.:

·        Detrazione ordinaria sull’imposta dovuta per l’abitazione principale e pertinenze: € 105,00;

 

2)  di stabilire che:

·        nel caso di applicazione dell’aliquota agevolata per abitazione in uso a parenti di I^ grado, deve essere informato il Servizio Tributi mediante comunicazione in autocertificazione, entro la data di pagamento del saldo, attestante la residenza ed allegando copia di documenti atti a comprovare l’intestazione e l’utilizzo delle utenze domestiche. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati; in tal caso necessita comunicare la cessazione dell’uso gratuito entro l’anno in cui è avvenuta la variazione.

 

4) di pubblicare la presente deliberazione sul sito www.finanze.it.