COMUNE DI TOMBOLO

Provincia di Padova

 

VERBALE  DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 16 DEL 28.03.2008

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE IN MERITO ALL’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA  COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO 2008

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

OMISIS

 

 

 

d e l i b e r a

1.      di determinare, per i motivi esposti in premessa, al fine di conseguire l’equilibrio della gestione corrente ed il mantenimento dell’attuale livello dei servizi, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2008 come segue:

 

¨    aliquota ordinaria del 6,00 per mille da applicarsi a tutti gli immobili, ad eccezione di:

 

1.                 abitazioni principali con equiparazioni e pertinenze;

2.                 terreni agricoli;

3.                 aree fabbricabili.

 

¨    aliquota differenziata del 5 per mille per le abitazioni principali, comprese le equiparazioni indicate nell’art. 2 del vigente Regolamento per l’Applicazione dell’ICI e le relative pertinenze del vigente Regolamento per l’Applicazione dell’ICI;

 

¨    aliquota differenziata del 4,8 per mille per i terreni agricoli e del 7,00 per mille per le aree fabbricabili;

 

2.      di stabilire, per l’anno 2008, la detrazione ordinaria per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in € 120,00 (centoventieuroezerocentesimi), con le equiparazioni e modalità indicate nell’art. 2 del vigente Regolamento per l’Applicazione dell’I.C.I.;

 

3.      di stabilire, per l’anno 2008, una detrazione di € 200,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi rientranti nelle sottoelencate categorie:

a)      pensionati e lavoratori dipendenti che vivono da soli e con reddito complessivo ai fini IRPEF, al lordo di imposte ed oneri deducibili, fino a € 7.800,00 derivanti da pensione e/o lavoro dipendente, dall’unica casa di abitazione ad uso personale ed esclusivo e solo Reddito Domenicale (R.D.) di terreno agricolo per un valore massimo di € 155,00 (pari a circa 5 campi padovani);

b)      famiglie con reddito complessivo, come sopra indicato, fino a € 11.076,00

           elevato a € 14.352,00 con n. 1 figlio a carico

           elevato a € 18.616,00 con n. 2 o più figli a carico;

c)      cittadini di qualsiasi categoria che risultino assistiti economicamente dal Comune in via continuativa (a prescindere dal reddito);

d)      famiglie (con riferimento al nucleo anagrafico) con reddito complessivo di qualsiasi natura, al lordo di imposte ed oneri deducibili, fino a € 27.560,00, in cui vi sia un portatore di handicap ai sensi della L. 104/92.

Sono escluse dal beneficio di cui ai punti a) – b) – c) – d) i proprietari delle unità immobiliari classificate A/1 – A/7 – A/8 – A/9.

La maggior detrazione spetta fino a concorrenza dell’imposta dovuta, e in caso di contitolarità, l’eventuale eccedenza non può essere utilizzata dagli altri contitolari. I soggetti che intendono beneficiare della maggiore detrazione dovranno provvedere a presentare apposita domanda al Comune, documentando, anche sotto forma di autocertificazione,  la posizione del soggetto passivo e dei membri del suo nucleo familiare nei riguardi del diritti goduti sull’unità immobiliare, compresa la condizione di abitazione principale, nonché la situazione reddituale del nucleo familiare e la categoria catastale dell’unità immobiliare. L’Ente si riserva di richiedere ogni ulteriore documentazione comprovante l’esistenza delle condizioni per la maggiore detrazione.

 

4.      di dare atto che, oltre alle detrazioni di cui al precedente punto 3, spetta la nuova detrazione statale pari all’1,33 per mille della base imponibile, fino ad un massimo di € 200,00, a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie da A/2 ad A/7, come previsto dall’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall’articolo 1 comma  5 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244;

 

OMISIS