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D E L I B E R A

 

1.      DI FISSARE per l’anno 2008 l’aliquota per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) al 5,5 per mille,  unica per tutti gli immobili e di determinare la detrazione per abitazione principale nella misura di euro 103,29;

2.      DI APPLICARE per l’anno 2008 quanto segue:

Ø      che l’imposta dovuta per l’abitazione principale dai contribuenti dichiarati inabili o invalidi al 100% o che nel loro nucleo familiare è presente un soggetto che versa in tali condizioni sia ridotta del 50%, a condizione che l’inabilità  o invalidità risulti da idoneo certificato e il contribuente che si trova nella condizione anzidetta ne dia comunicazione all’ufficio tributi entro il 16 giugno di ogni anno. In mancanza di detta comunicazione non si darà corso alla riduzione stessa. Possono usufruire della riduzione anche coloro che sono dichiarati portatori di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92.

Ø      che la detrazione per abitazione principale è riconosciuta per l’ unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini, anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Ø      che per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado di parentela si riconosce la detrazione per abitazione principale a condizione che sia il genitore che il figlio siano residenti nell’abitazione e ne diano comunicazione all’ufficio tributi entro il 16 giugno di ogni anno. In mancanza di detta comunicazione non si darà corso alla riduzione stessa.;

Ø      quale indice di edificabilità per i terreni individuati dal vigente P.R.G. comunale e ricadenti in zona agricola “E” (sottozone “E2.1” – “E2.2” – “E3”), ma oggetto di attività edificatoria da parte di persona fisica nè coltivatore diretto nè imprenditore a titolo principale e, quindi, non iscritta negli appositi elenchi comunali previsti dall’art. 11 della L. 9.1.1963, n.9 e non soggetta al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, il rapporto volume da edificare/area richiesta pari a 1,5 (es. Immobile  di 500mc/area richiesta 750mq.);

Ø      che l’area edificabile ricadente in zona C2 e D viene considerata urbanizzata all’atto della presentazione al comune del piano di lottizzazione;

 

3.      DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del disposto dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.