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"RITENUTO  di confermare per l’anno 2006 l’aliquota vigente nell’anno 2005, unica per tutti gli immobili pari al 5,5 per mille e di determinare la detrazione per abitazione principale nella misura di  €. 103,29 (centotreeurovirgolaventinove);

 

     RITENUTO di stabilire che l’imposta dovuta dai contribuenti dichiarati inabili al 100% o che nel loro nucleo familiare è presente un soggetto che versa in tali condizioni sia ridotta del 50%, a condizione che:

Ø       L’inabilità  risulti da idoneo certificato;

Ø       Il contribuente che si trova nella condizione succitata ne dia comunicazione all’ufficio tributi entro il 30 giugno di ogni anno; in mancanza di detta comunicazione non si darà corso alla riduzione stessa;

 

     RITENUTO di confermare quanto segue:

Ø       quale indice di edificabilità per i terreni individuati dal vigente P.R.G. comunale e ricadenti in zona agricola “E” (sottozone “E2.1” – “E2.2” – “E3”), ma oggetto di attività edificatoria da parte di persona fisica nè coltivatore diretto nè imprenditore a titolo principale e, quindi, non iscritta negli appositi elenchi comunali previsti dall’art. 11 della L. 9.1.1963, n.9 e non soggetta al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, il rapporto volume da edificare/area richiesta pari a 1,5 (es. Immobile  di 500mc/area richiesta 750mq.);

Ø       che l’area edificabile ricadente in zona C2 e D viene considerata urbanizzata all’atto della presentazione al comune del piano di lottizzazione;

Ø       la detrazione per abitazione principale è riconosciuta per l’ unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini, anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Ø       per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado di parentela. Il genitore o il figlio che usufruiscono della detrazione devono essere residenti nell’abitazione e ne devono dare comunicazione all’ufficio tributi entro il 30 giugno di ogni anno; in mancanza di detta comunicazione non si darà corso alla riduzione stessa;"........omissis

 

 

" D E L I B E R A

 

 

1.        DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante formale e sostanziale del presente provvedimento;"