D E L I B E R A

 

       1.  di confermare per l'anno 2006, l'aliquota unica del 5 per mille;

 

       2.  di confermare, per l'anno 2006,  € 130,00 quale detrazione  per abitazione principale e pertinenze;

 

3.   di confermare, per l'anno 2006,  €.181,00  quale detrazione per abitazione principale e pertinenze, per i contribuenti anziani, titolari di pensione sociale o pensione minima INPS, non conviventi con altri familiari, salvo il coniuge che si trova nelle medesime condizioni. Tali soggetti devono essere proprietari o usufruttuari solamente dell'immobile destinato ad abitazione principale e della relativa pertinenza, e di un terreno agricolo con reddito dominicale non superiore a € 36,00 ;

 

4.   di confermare, per l’anno 2006, l’ulteriore detrazione di € 310,00 per abitazione principale e pertinenze, per i seguenti soggetti passivi:

 

a)   invalidi totali con diritto all’indennita’ di accompagnamento certificata dall’ULSS territorialmente competente;

b)   invalidi del lavoro al 100% certificati dall’INAIL

c)   minore portatore di handicap in situazione di gravita’, certificata dall’ULSS

d)   soggetto passivo d’imposta con persona convivente e residente che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti a) , b) e c)

 

 

 

 

VERSAMENTI.

 

I soggetti obbligati al pagamento dell’I.C.I. devono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:

 

-          c/c/p n.12379350 intestato a Comune di Santa Giustina in Colle - Serv.Riscossione I.C.I. - Serv.Tesoreria - Piazza dei Martiri, 3 - 35010 SANTA GIUSTINA IN COLLE (PD);

 

-          presso la Tesoreria Comunale – Cassa di Risparmio di PD&RO Agenzia di Fratte – utilizzando il bollettino postale di cui sopra,compilato (senza spese per il contribuente)

 

Gli importi sono arrotondati ai sensi del Regolamento C.E. n.1103/97, e del D. Lgs. N.206/99.

 

Non deve essere effettuato alcun versamento se l’importo complessivo dell’imposta dovuta è inferiore a euro 5,16.= (cinqueeurovirgolasedici).

 

Si considerano regolarizzati i versamenti omessi, parziali o tardivi relativi ad annualità pregresse, al di fuori dei casi sanati con ravvedimento operoso, purchè il contribuente, prima che la violazione sia stata constatata o sia stato avviato il procedimento di accertamento, provveda al versamento:

 

a)      dell’imposta dovuta per tutti gli immobili posseduti, nei casi di omesso o parziale versamento;

b)      della sanzione ridotta al 12% (dodicipercento) rispetto a quella prevista per omesso, parziale o tardivo versamento;

c)      degli interessi moratori sull’imposta dovuta o tardivamente versata, calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, dalla data della scadenza dell’obbligo tributario fino al momento del versamento.

 

Il contribuente che provvede alla regolarizzazione spontanea tardiva è tenuto a darne comunicazione al Comune.