COMUNE DI SAN PIETRO VIMINARIO

Provincia di Padova

 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n.   12 del 21-02-05

 

Oggetto: TRIBUTI COMUNALI ANNO 2005: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.).

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTA la Legge Finanziaria  per il 2005 n. 311 del 30.12.2004;

 

VISTO che, con Decreto Legge 30 dicembre 2004, n. 314, è stato prorogato al 28.02.2005 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2005 da parte degli Enti locali;

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art. 42 che disciplina le attribuzioni del Consiglio Comunale e al comma 2 lettera f) prevede tra queste ... “l’attribuzione o ordinamento dei tributi, con l’esclusione della determinazione delle relative aliquote ....”  e l’art. 48 che disciplina le competenze della Giunta;

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 51 del 28.10.1998 con la quale è stata determinata l’aliquota I.C.I. anno 1999 e precisamente: 5,75 per mille aliquota ordinaria, 7 per mille aliquota per case sfitte e aree edificabili, riconfermate per l’anno 2004 con atto n. 8/2004 di Giunta Comunale;

 

RITENUTO di riconfermare per l’anno 2005 le su dette aliquote e di determinare le riduzioni per l’abitazione principale nella misura di Euro 180,00 (centottanta/00);

 

RITENUTO di confermare che venga considerata, altresì, abitazione principale l’immobile occupato da parenti di l^ grado, a condizione che:

-    sia il proprietario che l’occupante siano residenti nel Comune di San Pietro Viminario;

-    che esista contratto di affitto e/o contratto d’uso gratuito, debitamente registrato;

 

PRESO ATTO che, ai fini dell’agevolazione di cui al punto precedente, per l’anno 2005 il contratto deve avere decorrenza il 31 dicembre 2004, oppure avrà efficacia dal primo del mese successivo alla data di redazione o dovrà obbligatoriamente essere registrato nei successivi 20 giorni perché possa essere valido; il contribuente che si trova nella condizione su citata, deve darne comunicazione all’ufficio tributi entro il 30 giugno 2005; in mancanza di detto avviso non si darà corso all’agevolazione prevista; per i contratti già in essere nessuna formalità è richiesta agli interessati;

 

RITENUTO di confermare per l’anno 2005, che l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, già al netto della detrazione, è ridotta del 50% (cinquanta per cento) nel caso di presenza nel nucleo familiare, risultante da certificazione anagrafica, di invalido al 100%;

 

PRESO ATTO che, ai fini dell’agevolazione di cui al punto precedente, per il 2005, il contribuente che si trova nella condizione su citata, deve darne comunicazione all’ufficio tributi entro il 30 giugno 2005; in mancanza di detto avviso non si darà corso all’agevolazione prevista. La riduzione spetterà, in ogni caso, dal momento della presentazione all’ufficio tributi della suddetta comunicazione. Per le situazioni già dichiarate, la comunicazione va presentata solo in caso di variazione;

 

RITENUTO che per le costruzioni in zona rurale fatte da contribuente né coltivatore diretto né imprenditore agricolo professionale, l’area interessata alla costruzione del fabbricato verrà considerata edificabile a tutti gli effetti con valore determinato dall’Ufficio Tecnico Comunale mediante separato atto, ed il rapporto “volume da edificare / area edificabile” sarà di 1 a 1½ e precisamente mc. 1 a mq. 1½ (es. fabbricato da costruire di mc. 500 = area conteggiata come edificabile mq. 750);

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto dell’Ente;

 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

 

DELIBERA

 

Di    dare atto che le premesse formano parte integrante formale e sostanziale del presente provvedimento;

 

Successivamente e con separata ed unanime votazione,

 

DISPONE

 

di dichiarare la presente delibera urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.