Deliberazione  N° 172 del 27/10/2004

 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 

 

 

OGGETTO:

 

 

 

 

 

 

 

L'anno duemilaquattro, addì  ventisette del mese di ottobre  alle ore , nella Sede Comunale , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del  Sindaco Dott. Tiziano Zampieron  la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Silvestri Dott.ssa Carla.

 

Intervengono i Signori:

 

 

 

Cognome e Nome

 

 

 

 

 

ZAMPIERON Dott. Tiziano

 

 

 

 

 

BASSI Rag. Gabriella

 

 

 

 

 

ALLEGRO Sig. Eddi

 

 

 

 

 

SANDONA' Sig. Francesco

 

 

 

 

 

MENEGHETTI Sig. Antonio

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0

 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

 

 

 

 

 


 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE I. C. I. E MAGGIORI DETRAZIONI ANNO 2005

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

 

 

 

  

 

                 Premesso che :

 

- la disciplina della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è rimasta sostanzialmente quella originariamente fissata nel D. Lgs. 30.12.1993 n. 504, nel testo modificato con D. Lgs. 15.12.1997 n. 446;

 

- con deliberazione Consiliare n. 12 del 26.3.1999 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili, ai sensi del D. Lgs. 446/97, modificata con delibera Consiliare n. 9 del 9.2.2000;

 

- l’articolo 172, comma 1 lettera E), del D. Lgs. 18.08.2000, numero 267, prevede che al bilancio di previsione siano allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, tra l’altro, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;

 

 

 

            Considerato che:

 

- l’art. 6 del D. Lgs. 504/92 ha fissato l’aliquota tra il 4 per mille ed il 7 per mille, in base alle valutazioni di bilancio;

 

- le valutazioni di bilancio al fine di consentire l’equilibrio della gestione corrente, anche a fronte della onerosa applicazione delle norme statali sul decentramento (Leggi Bassanini) ed il mantenimento dell’attuale livello dei servizi e degli investimenti, che richiedono un recupero di disponibilità finanziaria, e tenuto conto della situazione economica e sociale del paese, inducono a confermare le decisioni dello scorso anno, con l’aliquota nella misura del 5 per mille sulle abitazioni principali e del 6 per mille per gli altri fabbricati e terreni ;

 

- si conferma la riduzione della  aliquota del 6 per mille al 5 per mille per le abitazioni concesse a titolo gratuito dal proprietario o titolare ad un familiare o affine in linea retta di primo grado (vedasi norma regolamentare);

 

- si conferma la detrazione ordinaria per la prima casa come prevista dall’articolo 8 comma 2 L. 504/92 , di € 103,29, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale ;

 

- si conferma la riduzione dell’aliquota dal 6 al 5 per mille per le pertinenze dell’abitazione principale, cioè per i garages, fino ad un massimo di due, a condizione che siano utilizzati direttamente dal proprietario,  ai sensi del regolamento comunale in materia, con possibilità di utilizzare anche l’eventuale parte residua di detrazione  nel caso in cui non abbia trovato intera capienza nell’abitazione;

 

- si conferma l’aumento della detrazione consentita dall’articolo 15 L. 537/93, come modificato con l’articolo 3 comma 55 L. 662/96 , fino a € 258,24 per la prima casa di proprietà di particolari categorie di cittadini  negli stessi termini della proposta già formulata dalla Locale Federazione Pensionati protocollo. 7413 del 04.10.1997 e precisamente, per i Cittadini:

 

A) pensionati che vivono soli, con reddito complessivo lordo degli oneri deducibili, inferiore a € 6.972,17 e derivante esclusivamente da pensione o dall’unica casa di abitazione ad uso personale esclusivo ( compreso garage ed orto o giardino pertinenziali);

 

B) famiglie con reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, inferiore a € 9.812,68 e derivante esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione o dall’unica casa di abitazione ad uso personale esclusivo ( compreso garage ed orto o giardino pertinenziali);

 

C) nei casi di cui al punto B) , con redditi inferiori ai seguenti ed alle condizioni a fianco indicate:

 

€ 12.911,42 per nuclei con un figlio a carico;

 

€ 15.493,70  per nuclei con due figli a carico;

 

€ 17.043,08  con tre o  più figli a carico;

 

- in tutti i casi dei punti A), B), C) per i soggetti che in passato non ne abbiano già beneficiato, è obbligatorio presentare la comunicazione della esistenza dei requisiti all’Ufficio tributi del Comune, entro il termine di presentazione della denuncia annuale di variazione, contenente l’indicazione dei redditi del nucleo familiare dell’ultima dichiarazione dei redditi, nella forma della autocertificazione di cui al D.P.R. 403/98;

 

-          il gettito complessivo previsto per l’anno 2005 ammonta a € 990.000,00 , derivante da imposta di competenza  e da attività di liquidazione e accertamento;

 

 

 

            Visti :

 

·           i D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 ,28.12.1993 n. 566, 15.12.1997 n. 446; ;

 

·           la Legge 05.02.1997 n. 22 ;

 

·           il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”

 

 

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

 

 

 

Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge

 

 

 

D E L I B E R A

 

 

 

1) di approvare la proposta di aliquote e detrazioni della Imposta comunale sugli immobili per l'anno 2005, ed inserita nel bilancio di previsione 2005, con un introito presunto di € 990.000,00 come di seguito trascritta :

 

- l’aliquota ordinaria nella misura del 5 per mille  sulle abitazioni principali e relative pertinenze (garage nel numero massimo di 2), con possibilità di detrarre la parte di detrazione per abitazione principale che non vi abbia trovato capienza, e del 6 per mille  per gli altri fabbricati e terreni ;

 

- la riduzione della detta aliquota del 6 per mille al 5 per mille per le abitazioni concesse a titolo gratuito dal proprietario o titolare ad un familiare o affine in linea retta di primo grado (vedasi norma regolamentare);

 

- la detrazione ordinaria per la prima casa, come prevista dall’articolo 8 comma 2 L. 504/92, di € 103,29, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale ;

 

- l’aumento della detrazione consentita dall’articolo 15 L. 537/93 , come modificato con l’articolo 3 comma 55 L. 662/96 , fino a € 258,24 per la prima casa di proprietà di particolari categorie di cittadini negli stessi termini della proposta già formulata dalla Locale Federazione Pensionati protocollo 7413 del 04.10.1997 e precisamente, per i Cittadini;

 

A) pensionati che vivono soli, con reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili, inferiore a € 6.972,17 e derivante esclusivamente da pensione o dall’unica casa di abitazione ad uso personale esclusivo ( compreso garage ed orto o giardino pertinenziali);

 

B) famiglie con reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, inferiore a € 9.812,68  e derivante esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione o dall’unica casa di abitazione ad uso personale esclusivo ( compreso garage ed orto o giardino pertinenziali);

 

C) nei casi di cui al punto B), con redditi inferiori ai seguenti ed alle condizioni a fianco indicate:

 

€ 12.911,42  per nuclei con un figlio a carico;

 

€ 15.493,70  per nuclei con due figli a carico;

 

€ 17.043,08  con tre o più figli a carico;

 

- in tutti i casi dei punti A), B), C) per i soggetti che in passato non ne abbiano già beneficiato, è obbligatorio presentare la comunicazione della esistenza dei requisiti all’Ufficio tributi del Comune, entro il termine di presentazione della denuncia annuale di variazione, contenente l’indicazione dei redditi del nucleo familiare dell’ultima dichiarazione dei redditi, nella forma della autocertificazione di cui al D.P.R. 403/98;

 

 

 

2) di pubblicare per estratto sulla Gazzetta Ufficiale  la determinazione dell’aliquota I.C.I. e delle relative detrazioni, in conformità dell’art. 58 comma 4 D. Lgs. 446/97, relativamente all’estratto tra virgolette del punto 1, giuste Circolari del Ministero delle Finanze numero 49/E del 13.02.1998 e numero 3/DPF del 16.04.2003

 

 

 

 

 

Con separata ed unanime votazione il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

 

 

 

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, numero 267;

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Tributi

 

dott.ssa Michela Moro

 

 

 

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, numero 267;

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 

rag. Claudio Donà