Estratto della Deliberazione adottata dal Comune di San Giorgio in Bosco (Provincia di Padova) in materia di aliquota I.C.I. per l’anno di imposta 2005

 

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OMISSIS

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D E L I B E R A

 

1)      di determinare, per l’anno 2005, per conseguire l’equilibrio della gestione corrente ed il  mantenimento dell’attuale livello dei servizi, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:

-          aliquota ordinaria nella misura del 5,5 per mille;

-          aliquota abitazione principale nella misura del 5,25 per mille;

-          aliquota aree fabbricabili nella misura del 7 per mille;

2)      di fissare in € 129,00.= la detrazione per abitazione principale;

3)      di stabilire una maggiore detrazione fissata nella misura di € 154,00.=, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, in presenza dei seguenti presupposti:

a)      persona singola titolare di solo reddito pari o inferiore alla pensione minima dell’INPS e di quello relativo all’unità immobiliare adibita a propria abitazione principale o componente di nucleo familiare con reddito complessivo pari o inferiore a € 6.197,48.= annui, con riferimento all’anno precedente a quello di imposizione ICI;

b)      i soggetti di cui sopra non devono possedere altri beni immobili;

c)      i requisiti di cui sopra devono essere attestati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e trasmessa all’ufficio tributi di questo Comune entro e non oltre il termine del 30 giugno 2005;

4)      di dare atto che la maggior detrazione, siccome determinata sub 3), avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005;

 

 

 

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ATTESTAZIONE COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

 

Attesto che la presente copia riportata su n. 1 foglio è conforme all’originale qui depositato ai sensi dell’art. 14 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e previa osservanza della comma 4 del successivo art. 26.

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Filippin dott. Primelio Augusto