Estratto della deliberazione di C.C. n. 4 del 30 gennaio 2008 adottata dal Comune di San Giorgio delle Pertiche (Padova) in materia di aliquote e detrazioni I.C.I. per l’anno d’imposta 2008”

 

 

 

… “omissis” …

 

D E L I B E R A

 

 

1.    di determinare l’aliquota per l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2008 nella misura unica del 5 (cinque) per mille per tutti gli immobili assoggettati all’imposta in base alla normativa vigente;

 

2.    di adottare ed approvare, per l’anno d’imposta 2008 le detrazioni I.C.I. per abitazione principale nelle seguenti misure:

 

A)    detrazione d’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale: euro 103,29;

 

B)     detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione concessa ad uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitore/figlio), equiparate alle abitazioni principali, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza anagrafica e ci risieda abitualmente con i propri familiari: euro 103,29;

 

C)    persone o nuclei familiari per i quali, nell’anno d’imposta o in quello precedente, sia stata verificata situazione di carenza economica che abbia determinato l’iscrizione nell’albo dei beneficiari dell’Ente e l’erogazione di contributi o sussidi sulla base di quanto previsto dal vigente regolamento comunale adottato ai sensi dell’art. 12 della legge 7.08.1990 n. 241. In questo caso l’unità immobiliare deve essere l’unica proprietà del nucleo familiare nel corso dell’anno, oppure l’unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritto di abitazione. Restano escluse dal beneficio le unità immobiliari del gruppo A classificate A1 abitazioni signorili, A8 abitazioni in ville, A9 castelli, palazzi di pregio artistico e A10 uffici e studi privati. I soggetti che intendono avvalersi della maggiore detrazione in questione devono indicarne l’importo nell’apposito spazio del bollettino di versamento. Devono inoltre presentare apposita richiesta, nella forma dell’autocertificazione prevista dalla Legge 15/68, attestando la posizione sia del soggetto passivo che del proprio nucleo familiare, nei riguardi dei diritti reali sull’unità adibita a propria abitazione principale e la situazione complessiva dei redditi prodotti nell’anno precedente. Detta autocertificazione deve essere presentata, pena la decadenza, entro il mese di dicembre dell’anno di imposta al quale si riferisce la richiesta, al Comune di San Giorgio delle Pertiche. L’amministrazione Comunale si riserva, di richiedere documentazione integrativa comprovante l’esistenza di presupposti per il beneficio della maggiorazione come qui stabilita maggiore detrazione: euro 258,23;

Ai sensi dell’art. 1, comma 4 bis del Decreto Legge n. 16/1993, convertito in Legge n. 75/1993, per i cittadini italiani non residenti nello Stato si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta in Italia a condizione che non risulti locata;

 

….. “omissis” ….