Estratto della deliberazione n. 58 del 21 dicembre 2010 adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Pozzonovo (PD.

 

 

 

Omissis

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Omissis

 

DELIBERA

 

1) di confermare per l’anno 2010, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, tenendo conto delle modifiche apportate dal D.L. n. 93 del 27/05/2008:

aliquote:

a - abitazioni principali dei residenti, e pertinenze anche se distintamente accatastate rispetto all’abitazione principale: 5,5;

b - acquisto di immobile con le agevolazioni previste per “la prima casa”, purché venga adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto: 5,5‰ ;

c - fabbricati posseduti in aggiunta all’abitazione principale, destinati ad abitazione principale di parenti e affini fino al secondo grado a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica: 5,5‰;

d - alloggi locati con contratto regolarmente registrato: 5,5;

e – alloggi non locati e alloggi tenuti a disposizione: 7;

f - aree edificabili:

-         se a partire dal 1° gennaio del terzo anno successivo al collaudo delle opere di urbanizzazione, non viene presentato un progetto l’aliquota è del  7‰;

- nelle altre ipotesi: 5,5 ;

g - per tutti gli altri immobili:  5,5 ‰.

 

detrazione per l’abitazione principale:

a - €. 103,29;

b - €. 200,00  a favore di quei contribuenti il cui nucleo familiare è composto da tre o più figli a carico, ed il reddito complessivo lordo ai fini IRPEF (anno 2009) – riferito al nucleo familiare - non superi €. 22.000,00. I contribuenti che si avvalgono di questa facoltà ne devono dare comunicazione al comune entro il termine previsto per il pagamento della seconda rata, a pena di decadenza dei benefici della detrazione di €. 200,00 e della conseguente applicazione della detrazione della misura di €. 103,29;

c – €. 154,94 a favore di quei contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente almeno un soggetto che risulti iscritto in una delle seguenti condizioni: portatore di handicap grave (ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92); cieco (L. 382/70); sordomuto (L. 381/70). La condizione di handicap, cecità, sordomutismo deve essere riconosciuta dalla competente Commissione medica e la relativa certificazione medica deve essere allegata alla domanda da presentare al comune entro il termine previsto per il pagamento della seconda rata, a pena di decadenza dei benefici della detrazione di €. 154,94 e della conseguente applicazione della detrazione della misura di €. 103,29. Per usufruire di detta agevolazione il reddito complessivo lordo ai fini IRPEF (anno 2009) – riferito al nucleo familiare – non deve superare €. 22.000,00 ed i fabbricati devono avere le caratteristiche delle unità immobiliari appartenenti alle categorie da A/2 ad A/7, ovvero sono esclusi i fabbricati aventi caratteristiche di lusso.

 

d - si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

 

OMISSIS

 

Estratto dall’originale

L’UFFICIO TRIBUTI