Estratto della deliberazione n. 08/08 adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Pozzonovo (PD.

 

 

 

Omissis

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Omissis

 

DELIBERA

 

- ICI: si confermano le aliquote e le detrazioni già deliberate per il 2007 di cui alla deliberazione del C.C. n. 5 del 27.02.2007….;

 

OMISSIS

 

Estratto dall’originale

 

Il Responsabile dei servizi finanziari

 

Elisabetta Canazza

 

 

 

 

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Prospetto informativo ICI anno 2008. 

 

Comune di Pozzonovo

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO 2008

 

Visti gli artt. 3, 6, 8 e 10 del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni;

Visto il 1° comma dell’art. 4 del D.L. 8 agosto 1996 n. 437, convertito con modificazioni nella legge 24 ottobre 1996 n. 556;

Visto il comma 48 dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l’art. 58 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

Visto l’art. 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

Viste le deliberazione del Consiglio Comunale  n. 62 del  24.12.1998 -  n. 02 del 31.01.2001,  n. 36 del 15.12.2005 e n. 04 del 27.02.2007;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 05  del 27.02.2007;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8  del 17.03.2008;

Richiamato il Decreto Legge, approvato da Consiglio dei Ministri in data  21/05/2008

                                     

 

SI  AVVERTE

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 17.03.2008  sono state confermate le aliquote e detrazioni I.C.I. deliberate per l’anno 2007, nelle misure sottoindicate:

aliquote:

a - abitazioni principali dei residenti: 5,5 e pertinenze anche se distintamente accatastate rispetto all’abitazione principale: 5,5; (come disposto dal Decreto Legge del 21/05/2008, a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto  D.lgs. n. 504/92, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale  del soggetto passivo, a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9).

 b - acquisto di immobile con le agevolazioni previste per “la prima casa”, purché venga adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto: 5,5‰ ;

c - fabbricati posseduti in aggiunta all’abitazione principale, destinati ad abitazione principale di parenti e affini fino al secondo grado a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica: 5,5‰;

d - alloggi locati con contratto regolarmente registrato: 5,5;

e – alloggi non locati e alloggi tenuti a disposizione: 7;

f - aree edificabili:

-          se a partire dal 1° gennaio del terzo anno successivo al collaudo delle opere di urbanizzazione, non viene presentato un progetto l’aliquota è del  7‰;

- nelle altre ipotesi: 5,5 ;

g - per tutti gli altri immobili:  5,5 ‰.

detrazione per l’abitazione principale:

a - €. 103,29;

b - €. 200,00  a favore di quei contribuenti il cui nucleo familiare è composto da tre o più figli a carico, ed il reddito complessivo lordo ai fini IRE – riferito al nucleo familiare - non superi €. 22.000,00. I contribuenti che si avvalgono di questa facoltà ne devono dare comunicazione al comune entro il termine previsto per il pagamento della seconda rata, a pena di decadenza dei benefici della detrazione di €. 200,00 e della conseguente applicazione della detrazione della misura di €. 103,29;

c - €. 154,94 a favore di quei contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente almeno un soggetto che risulti iscritto in una delle seguenti condizioni: portatore di handicap grave (ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92); cieco (L. 382/70); sordomuto (L. 381/70). La condizione di handicap, cecità, sordomutismo deve essere riconosciuta dalla competente Commissione medica e la relativa certificazione medica deve essere allegata alla domanda da presentare al comune entro il termine previsto per il pagamento della seconda rata, a pena di decadenza dei benefici della detrazione di €. 154,94 e della conseguente applicazione della detrazione della misura di €. 103,29. Per usufruire di detta agevolazione il reddito complessivo lordo ai fini IRE – riferito al nucleo familiare – non deve superare €. 22.000,00 ed i fabbricati devono avere le caratteristiche delle unità immobiliari appartenenti alle categorie da A/2 ad A/7, ovvero sono esclusi i fabbricati aventi caratteristiche di lusso.

e - si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’Ufficio Tecnico comunale in base ad una perizia redatta a spese del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa, il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15.

 

Il pagamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno 2008 deve essere effettuato in due rate:

- per il primo semestre il versamento deve essere eseguito entro il 16° giugno 2008;

- per il secondo semestre il  versamento deve essere effettuato nel periodo compreso tra il 1° ed il 16 dicembre 2008.

 

Il pagamento dell’imposta dovuta per l’intero anno può essere effettuato in unica soluzione, entro il 16 giugno 2008.

Se il possesso è stato parziale l’imposta va rapportata ai dodici mesi.

 

L’imposta deve essere corrisposta mediante versamento sul conto corrente n.

            Conto Corrente Postale n. 88646369 

intestato a: EQUITALIA POLIS S.P.A. POZZONOVO – PD – ICI  

                             

In alternativa tutti i contribuenti potranno pagare l’imposta utilizzando il modello F24.