OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni I.C.I. per l’anno 2005.

                                                                LA GIUNTA  COMUNALE

                                                                                   

Visti:

-     Il  D.Lgs. 504/92, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

-          l’art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001 n. 448 che prevede “ il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

-          il “regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili” approvato con deliberazione di C.C. n. 62 del 21.12.98, e successivamente  modificato con deliberazione di C.C. n. 02 del 31.01.01;

-          la deliberazione di G.C. n. 11 DEL 19.02.04 del avente per oggetto “conferma aliquote ICI per l’ anno 2004”;

Ritenuto, - nel rispetto dell’equilibrio di bilancio -, di apportare alcune modifiche alle aliquote e detrazioni deliberate per l’anno 2004, in particolare:

-          di elevare ad €. 200,00 la detrazione per abitazione principale a favore di quei contribuenti il cui nucleo familiare è composto da tre o più figli a carico ed il reddito complessivo lordo ai fini IRPEF (anno 2004) - riferito al nucleo familiare - non sia superiore ad €. 22.000,00;

-          di mantenere al 5,5%° l’aliquota prevista per le aree edificabili, anche in caso di proroghe della prima concessione edilizia;

Ritenuto di confermare per l’anno 2005, le rimanenti disposizioni deliberate per l’anno 2004 poiché si ritiene che, ciononostante, un aumento del gettito I.C.I. possa comunque derivare dal potenziamento dell’attività di accertamento dell’Imposta da parte dell’Ufficio Tributi;

Dato atto che il gettito presunto dell’imposta, con le aliquote e le detrazioni suddette, è necessario per garantire il pareggio di bilancio ed il mantenimento dei servizi necessari ed indispensabili per il territorio senza compromettere il pareggio del bilancio di previsione;

Acquisiti, in proposito, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 D.Lgs n. 267/00 (T.U.O.E.L.) e riportati in calce al presente provvedimento;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano, in separate votazioni,

DELIBERA

1) le seguenti aliquote e detrazioni I.C.I. per l’anno 2005:

aliquote:

a - abitazione principale e relative pertinenze, anche se distintamente accatastate rispetto all’abitazione principale: 5,5 %°

b - fabbricati posseduti in aggiunta all’abitazione principale, destinati ad abitazione principale di ascendenti,  discendenti e/o affini di primo grado: 5,5%°

c - alloggi locati con contratto regolarmente registrato: 5,5%°;

d - alloggi non locati: 7%°;

e - aree edificabili:

-          se a partire dal 1° gennaio del terzo anno successivo al collaudo delle opere di urbanizzazione, non viene presentato un progetto l’aliquota è del  7%°

- nelle altre ipotesi: 5,5 %°;

f - per tutti gli altri immobili:  5,5 %°.

detrazione per l’abitazione principale:

€ 103,29;

€. 200,00  a favore di quei contribuenti il cui nucleo familiare è composto da tre o più figli a carico, ed il reddito complessivo lordo ai fini IRPEF (anno 2004) – riferito al nucleo familiare - non superi i €. 22.000,00. I contribuenti che si avvalgono di questa facoltà ne devono dare comunicazione al comune entro il 30 dicembre 2005, a pena di decadenza dei benefici della detrazione di €. 200,00 e della conseguente applicazione della detrazione della misura di €. 103,29;

€ 154,94 a favore di quei contribuenti che si  trovano  in condizione di particolare disagio economico e sociale che ne facciano motivata e documentata  richiesta almeno 45 giorni prima della data di scadenza della prima rata. La richiesta verrà istruita congiuntamente dall’assistente sociale e dall’apposita commissione comunale che si occupa dei contributi alle persone disagiate, che dovranno sottoporre all’esame della Giunta Comunale - entro i venti giorni successivi alla presentazione della richiesta - una relazione sulla situazione del richiedente corredandola  con il loro parere sulla concedibilità o meno della maggior detrazione. La Giunta Comunale delibererà sulla richiesta entro i dieci giorni successivi alla presentazione della predetta documentazione.

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/00.