INFORMATIVA ICI ANNO 2008

 

L’Amministrazione Comunale di Piombino Dese, con deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 del 03/03/2008 ha confermato le aliquote e le detrazioni già stabilite per l’anno 2007, precisamente:

Aliquote:

Aliquota per aree edificabili

5 x 1000   (cinque per mille)

Aliquota per terreni agricoli

5  x 1000   (cinque per mille)

Aliquota ordinaria per fabbricati

            5,5 x 1000 (cinque virgola cinque per mille)

 

 

Abitazione principale e relative pertinenze:

 

 

NOVITA’: l’ art.1 del D.L. n° 93/2008 pubblicato nella G.U. n° 124 del 28/05/2008 prevede l’abolizione dell’ICI sulla prima casa. L’esenzione ICI trova applicazione nei casi di abitazioni principali sotto indicati, con esclusione delle abitazioni che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8, ed A/9 che continuano ad usufruire dell’agevolazione comunale pari a € 140 e dell’aliquota del 5 per mille, inoltre coinvolge anche le pertinenze (come box, garage, cantine):

1) abitazione posseduta (a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o altro diritto reale) e nella quale il contribuente ha la residenza anagrafica;

2) abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitore/figlio) che la occupano quale loro residenza con iscrizione anagrafica o dimora abituale. N.B.: i proprietari interessati dovranno presentare o inviare per posta dichiarazione di variazione ICI o l’apposito modello predisposto dal Comune (reperibile presso gli uffici comunali o scaricabile direttamente dal sito internet). Tale modello può essere presentato nel periodo intercorrente fra il verificarsi dell’evento e la data di scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione di variazione ICI dell’anno cui si riferisce;

3) abitazione posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4) abitazione posseduta (a titolo di proprietà o usufrutto) dal cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa risulti non locata;

5) abitazione coniugale posseduta (a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o altro diritto reale) dai soggetti divorziati o separati legalmente, non assegnatari della stessa, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà, o altro diritto reale su di un’altra abitazione situata nel Comune di Piombino Dese.

 

Importi minimi di versamento:

 

A decorrere dall’anno d’imposta 2005 l’importo minimo da versare annuo è fissato in € 11,00 (undici).

 

Quando si paga l’ici:

 

Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore.

Il versamento dell’imposta, da effettuarsi in due rate, deve essere eseguito entro i seguenti termini:         

*       Dal 1° al 16 luglio 2008: si versa il 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno in corso (barrare la casella “acconto”);

*       dal 1° al 16 dicembre 2008: si versa la parte rimanente dell’imposta (barrare la casella “saldo”);

Vi è la possibilità di optare per il versamento dell’imposta in un’unica soluzione entro il 16 luglio 2008 (barrare entrambe le caselle di “acconto/saldo”)

In caso di mancato rispetto delle suddette scadenze, è possibile sanare l’irregolarità presentando il modulo di ravvedimento operoso e versando una sanzione in misura ridotta.

 

 

Modalità dei versamenti in autotassazione:

 

L’ICI può essere pagata tramite:

Conto corrente postale

n. 12180352 intestato al Comune di Piombino Dese – servizio riscossione I.C.I. – servizio tesoreria.

Tesoriere comunale

Versamento diretto presso la Tesoreria Comunale: Banca Credito Cooperativo Trevigiano Filiale di Piombino Dese – Via M.Memmo, 48 muniti del bollettino di ccp.

Modello F24

Con utilizzo dei seguenti codici tributo:

3901 abitazione principale

3902 terreni agricoli

3903 aree fabbricabili

3904 altri fabbricati

3906  interessi

3907  sanzioni

CODICE CATASTALE COMUNE  G688

 

 

Dichiarazione di variazioni:

 

Dal 18/12/2007 i contribuenti devono dichiarare solo le variazioni intervenute sui propri immobili  nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D.Lgs 18/12/97 n° 463 concernente la disciplina del “modello unico informatico”. Pertanto l’obbligo dichiarativo permane solo in alcuni casi, ad esempio: passaggi da aree fabbricabili a fabbricato, per segnalare concessioni edilizie in corso o nuove, cambi di residenza e detrazioni per abitazione principale, accollo dell’imposta fra contitolari, perdita o acquisto dei diritti di esenzione, riduzione e/o esclusione. Le variazioni devono essere dichiarate, utilizzando l’apposito modello ministeriale di dichiarazione I.C.I., entro l'anno successivo a quello in cui è avvenuto l’evento modificativo. La dichiarazione va consegnata o spedita in busta bianca a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’Ufficio Tributi comunale, una sola volta ed ha valore fino a quando non intervengono ulteriori variazioni. Nel caso di più persone titolari di diritti reali sullo stesso immobile, è consentito ad uno qualsiasi di essi di presentare dichiarazione congiunta.

 

 

Pertinenze:

 

 

Dall’anno d’imposta 2004 agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. Per pertinenza s’intende il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina che, benché distintamente accatastati siano ubicati nello stesso complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aree fabbricabili:

 

L’amministrazione, con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 11 gennaio 2008, ha determinato i valori medi di mercato delle aree edificabili inserite all’interno del Piano Regolatore Generale, per l’anno 2008, sostanzialmente ribadendo i valori fissati nel 2007.

 

Valori dal 01.01.2008

ZONE OMOGENEE

UNITA' DI MISURA

CAPOLUOGO

TORRESELLE LEVADA E RONCHI

AREE ESTERNE AI CENTRI

A

€./mc.

108

92

86

B

€./mc.

108

92

 

C1

€./mc.

129

110

 

C1-SUA

€./mc.

129

110

 

C1.1 (LOTTI LIBERI)

€./mc.

130

130

130

C2

da urbanizzare

€./mc.

66

56

 

da urbanizzare con SUA approvato

€./mc.

77

65

 

urbanizzato, SUA collaudato

€./mc.

129

110

 

C2FC

€./mc.

66

56

 

C2FI

€./mc.

66

56

 

C2FS

€./mc.

66

56

 

C2P

€./mc.

66

56

 

C2F1

€./mc.

66

56

 

DA

€./mq.

 

 

72

DC

€./mq.

108

92

 

DC-SUA

€./mq.

108

92

 

DE

da urbanizzare

€./mq.

44

37

 

da urbanizzare con SUA approvato

€./mq.

97

82

 

urbanizzato, SUA collaudato

€./mq.

108

92

 

DEFE

€./mq.

44

37

 

S1

schede intervento PRG

€./mc.

88

 

 

S2

attività produttive ex. L.R. 11/87

€./mq. (superficie coperta)

90

77

72

S3

attività produttive art. 30 L.R. 61/85

€./mq. (superficie coperta)

90

77

72

ZONA agricola (edifici non rurali o in costruzione)

€./mc.

 

 

130

N.B. : Il volume viene considerato al netto

Aree fabbricabili adottate dal Comune non ancora approvate

Questa è la disposizione introdotta dall’art. 36 comma 2 del Decreto Legge 4 Luglio 2006 n° 223, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 Legge 4 agosto 2006 n° 248. L’articolo 36 del decreto Bersani parla di “strumento urbanistico generale adottato” che fa scattare il valore edificabile. Con l’adozione dello strumento urbanistico si ha infatti solo un’edificabilità minima e teorica, caratterizzata più dall’impossibilità di considerare il terreno come agricolo che dalla possibilità di valutarne appieno le quantità edificabili. Per le predette considerazioni, fermo rimanendo gli ulteriori criteri per determinare il valore delle aree fabbricabili, in relazione alle sole aree che risultano edificabili in base alle varianti al P.R.G. adottate dal Comune ma non ancora approvate, i valori medi di mercato sono determinati nella misura del 50% (cinquantapercento) in meno rispetto ai valori indicati per le aree edificabili secondo il P.R.G. vigente.

Fabbricati rurali, ex-rurali e non accatastati:

Dal 01/12/2007 ai sensi dell’art.9 comma 3 e 3-bis come modificato dall’art. 42 bis Legge n° 222 del 2007, cambiano i criteri per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati utilizzati ad uso abitativo e strumentale. Per la verifica della sussistenza o meno dei nuovi requisiti è possibile utilizzare le dichiarazioni sostitutive presenti nella sezione modulistica. Per i fabbricati mancanti dei requisiti di ruralità ai fini fiscali e per quelli non accatastati, inclusi negli elenchi predisposti dall’Agenzia del Territorio, è necessario procedere alla verifica della singola posizione ed agli eventuali accatastamenti.

Gli elenchi sono consultabili presso l’Ufficio Tributi comunale, l’Agenzia del Territorio sede di Padova Via D.Turazza, 39 e sul sito http://www.agenziaterritorio.gov.it.

I nuovi termini per l’accatastamento, come prorogati dal D.L.31/12/2007 n° 248, sono i seguenti:

fabbricati ex rurali – elenco pubblicato in G.U. il 28/12/2007  scadenza 28/07/2008

fabbricati non accatastati – elenco pubblicato in G.U. il 26/10/2007 scadenza 26/05/2008

Variazioni colturali:

L’agenzia del Territorio ha provveduto all’aggiornamento della qualità catastale, classe, superficie, reddito dominicale ed agrario per ogni particella di terreno, sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese ad Agea per l’anno 2007. Gli elenchi delle particelle interessate alle modifiche sono consultabili presso l’Ufficio Tributi comunale o presso l’Agenzia del Territorio sede di Padova Via D.Turazza, 39. Tali variazioni producono effetto ai fini ICI dal 01.01.2007.

Per ulteriori dettagli in merito all’applicazione dell’imposta in generale si rimanda a quanto disciplinato nel vigente  Regolamento che disciplina l’Imposta Comunale sugli Immobili.