IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. – ANNO 2011

 

 

Il Consiglio Comunale del Comune di Piazzola sul Brenta, con deliberazione n.8 del 03/03/2011, ha provveduto a disciplinare l’applicazione dell’I.C.I., per il corrente anno, nel seguente modo:

 

Aliquote in vigore per l’anno 2011:

 

5,8‰ - aliquota ordinaria applicabile alle seguenti classi di immobili:

a. Aree fabbricabili

b. Fabbricati diversi dalle unità adibite ad abitazione

c. Fabbricati destinati ad abitazione (cat. catastale A) in forza di un titolo di locazione o in forza di un titolo diverso dalla locazione (escluso il comodato previsto all’art.2, comma 1, del Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I;

 

5,5‰ - aliquota ridotta applicabile alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (di proprietà o posseduta a titolo di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie o concesse ai parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado ai sensi dell’art.2, comma 1, del Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I)  e  le  pertinenze,  considerate  parti  integranti  dell’abitazione  principale ancorché distintamente  iscritte  in  Catasto,  per  le  abitazioni  non  rientranti  nell’esenzione  prevista  dall’art.  1  del  DL 27/5/2008, n. 93 (A1, A8, A9);

    

5,5‰ - aliquota ridotta per i terreni agricoli;

 

9‰ - aliquota diversificata per immobili non locati intesi quali unità immobiliari classificabili e classificate nel gruppo catastale “A” (ad eccezione della categoria A/10 relativa agli uffici) utilizzabili ai soli fini abitativi per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

 

7‰ - aliquota diversificata per immobili non locati intesi quali unità immobiliari classificabili e classificate nel gruppo  catastale “A” (ad eccezione della categoria A/10 relativa agli uffici) utilizzabili ai  soli  fini  abitativi per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni purchè l’immobile sia mantenuto a disposizione del proprietario e che per lo stesso vengano pagate le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti e le utenze domestiche.

 

2,75‰ - aliquota agevolativa a favore di quei proprietari che concedono in locazione gli immobili con contratto cosiddetto  “concordato”,  registrato  a  norma di legge, previsto dall’art. 2, commi 3 e 5 della  legge  431/98, previa comunicazione da effettuarsi presso l’Ufficio Tributi.

 

Detrazioni in vigore per l’anno 2011:

 

€. 103,29 detrazione da applicare nei confronti dei soggetti passivi, proprietari o titolari di un diritto reale sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di cui all’art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 504/92.

 

Versamenti per l’anno 2011:

 

Si ricorda che ai sensi dei commi 48 e 51 dell’art. 3 della legge n. 662 del 23.12.1996, le vigenti rendite catastali urbane devono essere rivalutate del 5%, mentre i redditi dominicali del 25%.

 

Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno 2011 deve essere effettuato alle scadenze:

16 giugno 2011 - acconto - pari al 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno.

16 dicembre 2011 – saldo - dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Il pagamento dell’intera imposta per tutto l’anno 2011 può essere effettuato in unica soluzione entro il 16 giugno 2011.

L’importo minimo per il versamento dell’ICI è di € 2,00. Non si fa luogo ad alcun versamento se l’imposta complessivamente dovuta è inferiore a detto importo.

Si evidenzia che il comma 166 dell’art. 1 della L.296/06 prevede per il pagamento dei tributi locali l’arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

 

L’imposta deve essere corrisposta mediante versamento sul c/c postale n.12759353, intestato: Comune Piazzola sul Brenta - Servizio Tesoreria - ICI - Viale S.Camerini 3 - 35016 Piazzola sul Brenta,

I versamenti possono essere effettuati:

- presso qualsiasi ufficio postale;

- presso gli sportelli della BCC – Banca di Credito Cooperativo Alta Padovana – Filiale di Piazzola sul Brenta, Via dei Magazzini 2, senza alcuna commissione;

- presso gli sportelli della Cassa di Risparmio del Veneto – Filiale di Piazzola sul Brenta, Viale S. Camerini 2, senza alcuna commissione.

 

L’imposta può essere corrisposta anche utilizzando il modello F24 – utilizzando i codici:

G587 – Codice catastale del Comune

3901 – Abitazione principale

3902 – Terreni agricoli

3903 – Aree fabbricabili

3904 – Altri fabbricati

3906 - Interessi

3907 - Sanzioni

 

Dichiarazioni per l’anno 2011:

 

A partire dall’anno 2008, la dichiarazione ai fini dell’ICI deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta attengono a riduzioni d’imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente utilizzabili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

Pertanto la dichiarazione dovrà essere presentata nei seguenti casi generali:

­           Gli immobili sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI (Modello Unico Informatico).

­           Gli immobili godono di riduzioni dell’imposta.

­           Il comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.

 

Le dichiarazioni già presentate negli anni precedenti hanno effetto anche per l’anno 2010 sempreché non si siano verificate modificazioni degli elementi dichiarati, nel corso del 2010.

Le dichiarazioni, se previste, devono essere presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2010/11, salvo comunicazione su modello telematico predisposta dagli studi notarili.

 

 

                                          

 

 

                                                                      

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’I.C.I.

(Adottato con delibera di C.C. n.80 del 22/12/98 e integrato con delibere n.85 del 29/12/1999, n. 6 del 16/01/2001 e n. 9 del 25/3/2008)

 

 

Art.1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15/12/1997 n.446, disciplina l’imposta comunale sugli immobili, di cui al D.Lgs. 30.12.1992 n.504 e successive modificazioni.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

 

 

Art.2 - Particolare disciplina dell’abitazione principale

1.    Ai fini dell’applicazione della sola aliquota ridotta, ma non della detrazione d’imposta, oltre quelle previste dalle leggi, si considerano altresì abitazioni principali quelle concesse ai parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado. I soggetti di cui al precedente periodo devono essere residenti nel territorio comunale, utilizzare l’immobile quale loro abitazione principale e non risultare proprietari o possessori a titolo di diritti reali di altri immobili ad uso abitativo.

2.    Il soggetto passivo che intende avvalersi di quanto disposto dal comma 1 deve presentare comunicazione all’Ufficio Tributi entro il termine di versamento della prima rata, utilizzando il modulo predisposto dal Comune. La violazione della presente disposizione sarà punita secondo quanto previsto per la fattispecie della mancata esibizione o trasmissione di atti dall’art.14, comma 3, del D.Lgs. n.504/92, come sostituito dall’art.14 del D.Lgs. n.473/97.

3.    E’ considerata adibita ad abitazione principale a tutti gli effetti l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o altro diritto reale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, sanitari o simili, o a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.”

 

 

Art.3 - Versamenti

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

 

 

Art.4 – omissis

 

 

Art.5 - Base imponibile degli immobili di valore storico o artistico.

Per gli immobili di valore storico o artistico sottoposti al vincolo di cui alla legge n.1089 del 1939, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l’applicazione della tariffa d’estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 504 del 30.12.92. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per le quali la consistenza è espressa in metri quadrati, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, la consistenza in metri quadrati deve essere trasformata in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie netta complessiva per il coefficiente predetto.

 

 

Art. 6 - Versamenti rateali.

Nell’ipotesi di versamenti I.C.I. scaturenti da attività di liquidazione o accertamento riguardanti contemporaneamente più annualità per importi superiori a € 206,58 per le persone fisiche e a € 516,46 per le imprese, il Contribuente interessato,  che versi in situazioni particolari,  potrà inoltrare richiesta scritta tendente ad ottenere la dilazione di pagamento da n.6 a n.24 rate.

Il numero delle rate verrà stabilito dall’Ufficio Tributi.

Sulla rateazione concessa verranno applicati gli interessi legali ai sensi dell’art. 1284 c.c. la cui misura è stata fissata al 3 per cento in ragione d’anno dall’art.1 del Decreto Ministeriale del 01/12/2003.

 

 

Art. 7 – omissis

 

 

Art.8 - Esenzione -

Si dispone l’esenzione, ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. 460 del 4 dicembre 1997 e successive disposizione, dal pagamento dell’ICI, nei confronti delle ONLUS, previa comunicazione presso l’Ufficio Tributi, corredata dell’atto di costituzione e dello Statuto.

 

 

Art.9 – omissis

 

 

Art.10 - Aliquota agevolata

Viene fissata nella misura del 2,75 per mille l’aliquota agevolata dell’I.C.I. a favore di quei proprietari che concedono in locazione gli immobili con contratto cosiddetto “concordato”, registrato a norma di legge, previsto dall’art. 2, commi 3 e 5 della legge 431/98, previa comunicazione da effettuarsi presso l’Ufficio Tributi.

 

 

Art. 11 – omissis