IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. – ANNO 2009

 

 

 

Il Consiglio Comunale del Comune di Piazzola sul Brenta, con deliberazione n.11 del 12/02/2009, ha provveduto a disciplinare l’applicazione dell’I.C.I., per il corrente anno, nel seguente modo:

 

 

 

Aliquote e detrazioni in vigore per l’anno 2009:

 

 

1) aliquota ordinaria applicabile alle seguenti classi di immobili:    ………………………………………………….. 5,8‰

a. Aree fabbricabili

b. Fabbricati diversi dalle unità adibite ad abitazione

c. Fabbricati destinati ad abitazione (cat. catastale A) in forza di un titolo di locazione o in forza di un titolo diverso dalla locazione (escluso il comodato previsto all’art.2, comma 1, del Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I;

 

2) l’aliquota ridotta applicabile alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (di proprietà o posseduta a titolo di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie o concesse ai parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado ai sensi dell’art.2, comma 1, del Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I)  e  le  pertinenze,  considerate  parti  integranti  dell’abitazione  principale ancorché 

distintamente  iscritte  in  Catasto,  per  le  abitazioni  non  rientranti  nell’esenzione  prevista  dall’art.  1  del

DL 27/5/2008, n. 93 (A1, A8, A9);:   .…………………………………………………………………………..  5,5‰

    

3) aliquota ridotta per i terreni agricoli: ……………………………………………………………………………..  5,5‰

 

4) l’aliquota diversificata per immobili non locati intesi quali unità immobiliari classificabili e classificate nel gruppo  catastale “A” (ad eccezione della categoria A/10 relativa agli uffici) utilizzabili ai  soli  fini  abitativi

     per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni:…………………………   9‰

     Qualora l’immobile sia mantenuto a disposizione del proprietario e per lo stesso vengano pagate le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti e le utenze domestiche, verrà applicata l’aliquota massima prevista dal D. L.gs n.

504/92 ……………………………………………………………………………………………………………..  7

 

5) aliquota agevolativa a favore di quei proprietari che concedono in locazione gli immobili con contratto cosiddetto  “concordato”,  registrato  a  norma di legge, previsto dall’art. 2, commi 3 e 5 della  legge  431/98,

previa comunicazione da effettuarsi presso l’Ufficio Tributi: .………………………………………………..…  2,75‰

 

6) detrazione  di  €.  103,29  nei  confronti  dei  soggetti  passivi,  proprietari o titolari di un diritto reale sull’unità

     immobiliare adibita ad abitazione principale, di cui all’art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 504/92.

 

 

 

Si ricorda che ai sensi dei commi 48 e 51 dell’art. 3 della legge n. 662 del 23.12.1996, le vigenti rendite catastali urbane devono essere rivalutate del 5%, mentre i redditi dominicali del 25%.

 

 

 

Il pagamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno 2009 deve essere effettuato in due rate:

-    1^ rata entro il 16 giugno 2009 pari al 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno.

-    2^ rata dal 1 al 16 dicembre 2009 a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Il pagamento dell’intera imposta per tutto l’anno 2009 può essere effettuato in unica soluzione entro il 16 giugno 2009.

L’importo minimo per il versamento dell’ICI è di € 2,00. Non si fa luogo ad alcun versamento se l’imposta complessivamente dovuta è inferiore a detto importo.

Si evidenzia che il comma 166 dell’art.1 della L.296/06 prevede per il pagamento dei tributi locali l’arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

 

 

 

L’imposta deve essere corrisposta mediante versamento sul c/c postale n.12759353, intestato: Comune Piazzola sul Brenta - Servizio Tesoreria - ICI - Viale S.Camerini 3 - 35016 Piazzola sul Brenta, oppure mediante modello F24. I versamenti potranno essere effettuati presso qualsiasi ufficio postale oppure presso gli sportelli della Banca di Credito Cooperativo Alta Padovana – Fil.Piazzola sul Brenta o della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo – Ag.Piazzola sul Brenta, senza alcuna spesa per il contribuente.

N.B.: per i versamenti dell’ICI per l’anno 2009 dovranno essere utilizzati esclusivamente i nuovi bollettini di Conto Corrente Postale, predisposti dal Ministero delle Finanze.

 

 

 

Le dichiarazioni già presentate negli anni precedenti hanno effetto anche per il 2009 sempreché non si siano verificate modificazioni degli elementi dichiarati, nel corso del 2008. Tali variazioni, nonché quelle relative al possesso di fabbricati di nuova costruzione e a fabbricati, aree fabbricabili e terreni di nuova acquisizione, sono effettuate sugli appositi moduli disponibili presso l’Ufficio Comunale Tributi, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2009/08, salvo comunicazione su modello telematico predisposta dagli studi notarili.

 

 

 

L’Ufficio Tributi è a disposizione per fornire informazioni e documentazioni in orario d’ufficio (lunedì-mercoledì-venerdì mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e mercoledì pomeriggio dalle ore 17.00 alle 19.00).

 

 

 

Piazzola sul Brenta, lì 18/05/2009                                                                     Il Funzionario Responsabile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’I.C.I.

(Adottato con delibera di C.C. n.80 del 22/12/98 e integrato con delibere n.85 del 29/12/1999, n. 6 del 16/01/2001 e n. 9 del 25/3/2008)

 

 

 

Art.1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15/12/1997 n.446, disciplina l’imposta comunale sugli immobili, di cui al D.Lgs. 30.12.1992 n.504 e successive modificazioni.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

 

 

 

Art.2 - Particolare disciplina dell’abitazione principale

1.    Ai fini dell’applicazione della sola aliquota ridotta, ma non della detrazione d’imposta, oltre quelle previste dalle leggi, si considerano altresì abitazioni principali quelle concesse ai parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado. I soggetti di cui al precedente periodo devono essere residenti nel territorio comunale, utilizzare l’immobile quale loro abitazione principale e non risultare proprietari o possessori a titolo di diritti reali di altri immobili ad uso abitativo.

2.    Il soggetto passivo che intende avvalersi di quanto disposto dal comma 1 deve presentare comunicazione all’Ufficio Tributi entro il termine di versamento della prima rata, utilizzando il modulo predisposto dal Comune. La violazione della presente disposizione sarà punita secondo quanto previsto per la fattispecie della mancata esibizione o trasmissione di atti dall’art.14, comma 3, del D.Lgs. n.504/92, come sostituito dall’art.14 del D.Lgs. n.473/97.

3.    E’ considerata adibita ad abitazione principale a tutti gli effetti l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o altro diritto reale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, sanitari o simili, o a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.”

 

 

 

Art.3 - Versamenti

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

 

 

 

Art.4 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

 

 

 

Art.5 - Base imponibile degli immobili di valore storico o artistico.

Per gli immobili di valore storico o artistico sottoposti al vincolo di cui alla legge n.1089 del 1939, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l’applicazione della tariffa d’estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 504 del 30.12.92. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per le quali la consistenza è espressa in metri quadrati, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, la consistenza in metri quadrati deve essere trasformata in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie netta complessiva per il coefficiente predetto.

 

 

 

Art. 6 - Versamenti rateali.

Nell’ipotesi di versamenti I.C.I. scaturenti da attività di liquidazione o accertamento riguardanti contemporaneamente più annualità per importi superiori a € 206,58 per le persone fisiche e a € 516,46 per le imprese, il Contribuente interessato,  che versi in situazioni particolari,  potrà inoltrare richiesta scritta tendente ad ottenere la dilazione di pagamento da n.6 a n.24 rate.

Il numero delle rate verrà stabilito dall’Ufficio Tributi.

Sulla rateazione concessa verranno applicati gli interessi legali ai sensi dell’art. 1284 c.c. la cui misura è stata fissata al 3 per cento in ragione d’anno dall’art.1 del Decreto Ministeriale del 01/12/2003.

 

 

 

Art. 7 – omissis

 

 

 

Art.8 - Esenzione -

Si dispone l’esenzione, ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. 460 del 4 dicembre 1997 e successive disposizione, dal pagamento dell’ICI, nei confronti delle ONLUS, previa comunicazione presso l’Ufficio Tributi, corredata dell’atto di costituzione e dello Statuto.

 

 

 

Art.9 - Aree edificabili -

Non è soggetto a sanzione il contribuente che versi entro il 20 dicembre dell’anno di riferimento l’importo relativo a quelle aree edificabili oggetto di variazione urbanistica nel corso dell’anno di imposizione.

 

 

 

Art.10 - Aliquota agevolata

Viene fissata nella misura del 2,75 per mille l’aliquota agevolata dell’I.C.I. a favore di quei proprietari che concedono in locazione gli immobili con contratto cosiddetto “concordato”, registrato a norma di legge, previsto dall’art. 2, commi 3 e 5 della legge 431/98, previa comunicazione da effettuarsi presso l’Ufficio Tributi.