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IL CONSIGLIO COMUNALE

 

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D E L I B E R A

 

1) di individuare per l’anno 2007 l’aliquota del 5,8 per mille come aliquota ordinaria.

L’aliquota ordinaria è altresì applicabile alle seguenti classi di immobili:

a. Aree fabbricabili

b. Fabbricati diversi dalle unità adibite ad abitazione

c. Fabbricati destinati ad abitazione (cat. catastale A) in forza di un titolo di locazione o in forza di un titolo diverso dalla locazione (escluso il comodato previsto all’art.2, comma 1, del Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I;

 

2) di fissare, per l’anno 2007, l’aliquota ridotta del 5,5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (di proprietà o posseduta a titolo di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie o concesse ai parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado ai sensi dell’art.2, comma 1, del Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I) e le pertinenze, considerate parti integranti dell’abitazione principale ancorché distintamente iscritte in Catasto;

 

3) di fissare, per l’anno 2007, l’aliquota ridotta del 5,5 per mille per i terreni agricoli;

 

4) di fissare, per l’anno 2007, l’aliquota diversificata del 9 per mille nei confronti degli immobili non locati intesi quali unità immobiliari classificabili e classificate nel gruppo  catastale “A” (ad eccezione della categoria A/10 relativa agli uffici) utilizzabili ai soli fini abitativi per i quali non risultino  essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. Qualora l’immobile sia mantenuto a disposizione del proprietario e per lo stesso vengano pagate le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti e le utenze domestiche, verrà applicata l’aliquota massima prevista dal D. L.gs n. 504/92;

 

5) di fissare nella misura del 2,75 per mille l’aliquota agevolativa dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a favore di quei proprietari che concedono in locazione gli immobili con contratto cosiddetto “concordato”, registrato a norma di legge,  previsto dall’art. 2, commi 3 e 5 della legge 431/98, previa comunicazione da effettuarsi presso l’Ufficio Tributi;

 

6) di fissare, per l’anno 2007, la detrazione di € 129,11 nei confronti dei soggetti passivi, proprietari o titolari di un diritto reale sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di cui all’art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 504/92;

 

7) di indicare, come consentito dall’art. 8 comma 3 del D.Lgs. n. 504/92, la fissazione della detrazione di €. 258,22 nei confronti dei soggetti passivi, proprietari o titolari di un diritto reale sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale che presentano congiuntamente i requisiti di seguito indicati:

a). il soggetto passivo deve essere proprietario, ovvero titolare di un diritto reale su un immobile appartenente alle categorie catastali A3, A4, A5,

b). il soggetto passivo non deve essere proprietario o titolare di ulteriori diritti reali su altri immobili ad esclusione di piccoli appezzamenti di terreno dell’estensione non superiore a mq. 5.000 purché non investiti a colture agricole intensive o destinati ad aree edificabili, pertinenze anche non adiacenti.

c). residenza e dimora di fatto nell’abitazione oggetto dell’intervento;

d). presenza nel nucleo familiare di una persona di età pari o superiore ai 65 anni, ovvero di una persona disabile con grado di invalidità pari o superiore al 66%;

e). reddito ISEE non superiore a € 12.911,42=.

Coloro che vogliano beneficiare della maggiore detrazione dovranno presentare domanda all’Ufficio Tributi, corredata della attestazione ISEE redatta da un CAF, entro e non oltre il 10 dicembre dell’anno di competenza.

 

8) - di stabilire, per l’anno 2007, una ulteriore detrazione come di seguito specificata a favore dei soggetti passivi, proprietari di unità immobiliari utilizzate come abitazione principale degli stessi, per le quali, nel corso dell’anno 2007, sia ultimata la costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui sono comunque utilizzate, nonché unità immobiliari che siano oggetto di intervento per ristrutturazione edilizia, il tutto ai sensi ai sensi dell’art. 2, lett a, D.Lgs 504/92, ove vengano eseguiti “interventi/azioni” per migliorare i rendimenti e le prestazioni energetiche, con riferimento a criteri e modalità previsti dal D. Lgs 19.8.2005, n. 192 e dal D.Lgs. 29.12.2006, n. 311.

In particolare si propone l’applicazione di una ulteriore detrazione per l’importo di €. 100,00 per ciascuno dei seguenti “interventi/azioni”:

- Installazione di serramenti (quali, p.es. con doppio vetrocamera), secondo un valore limite U, di transmittanza termica delle chiusure trasparenti, espresso in W/m2K, pari a 2,8;

- Isolamento della muratura; secondo un valore limite U, di transmittanza termica delle strutture opache verticali, espresso in W/m2K, pari a 0,46;

- Isolamento della copertura; secondo un valore limite U, di transmittanza termica delle strutture opache orizzontali o inclinate, espresso in W/m2K, pari a 0,43.

Le ulteriori detrazioni per ciascuno degli “interventi/azioni” sono cumulabili fino all’importo massimo di 300,00 €/anno, ovvero fino alla concorrenza dell’imposta annua dovuta.

I contribuenti che intendono usufruire di tali ulteriori detrazioni, devono presentare all’Ufficio Tributi del Comune, unitamente ad apposita istanza la documentazione giustificativa dell’intervento eseguito; l’istanza deve essere presentata improrogabilmente entro e non oltre il 10 dicembre 2007. Si procederà al controllo a campione delle istanze presentate.

 

9) L’ulteriore detrazione di cui al presente punto 8, avrà affetto per gli anni 2007, 2008 e 2009;

 

10) di precisare che copia della presente deliberazione sarà inviata alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, per i rispettivi controlli di competenza.

 

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