OGGETTO:  DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’I.C.I. PER L’ANNO 2006.

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto  l’art. 6  del D.Lgs. n. 504/92, come modificato dal comma 53 dell’art. 3 della Legge 23 dicembre 1996, n.662, il quale prevede la facoltà per i Comuni di stabilire diverse aliquote d’imposta sulla base delle differenti tipologie degli immobili;

 

Tenuto conto che il comma 3 dell’art.8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, prevede che, limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, possa essere stabilita una detrazione d’imposta superiore a €103,29  e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità.

 

Considerato che per l’anno 2006, si propone di individuare le seguenti classi di immobili, alle quali corrisponderanno differenti aliquote:

A)  Unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principali (di proprietà o posseduta a titolo di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie o concesse ai parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado ai sensi dell’art.2, comma 1, del Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I.), terreni agricoli;

B)  Aree fabbricabili, fabbricati diversi dalle unità adibite ad abitazione, fabbricati destinati ad abitazione (cat. catastale A) in forza di un titolo di locazione o in forza di un titolo diverso dalla locazione (escluso il comodato previsto all’art.2, comma 1, del Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I.);

C)  Fabbricati destinati ad abitazione non locati o comunque non utilizzati;

D)  Unità immobiliari concesse in locazione con contratto cosiddetto “concordato”, quelle, cioè, previste dall’art. 2, commi 3 e 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

 

Considerato che si propone per l’anno 2006:

a)    di individuare l’aliquota del 5,8 per mille come aliquota ordinaria, applicabile altresì alle seguenti classi di immobili: Aree fabbricabili, Fabbricati diversi dalle unità adibite ad abitazione, Fabbricati destinati ad abitazione (cat. catastale A) in forza di un titolo di locazione o in forza di un titolo diverso dalla locazione (escluso il comodato previsto all’art.2, comma 1, del Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I.);

b)   di fissare l’aliquota ridotta del 5,5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (di proprietà o posseduta a titolo di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie o concesse ai parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado ai sensi dell’art.2, comma 1, del Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I.) e di considerare parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in Catasto;

c)    di fissare l’aliquota diversificata del 5,5 per mille per i terreni agricoli;

d)   di fissare l’aliquota diversificata del 9 per mille nei confronti degli immobili non locati intesi quali unità immobiliari classificabili e classificate nel gruppo  catastale “A” (ad eccezione della categoria A/10 relativa agli uffici) utilizzabili ai soli fini abitativi per i quali non risultino  essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. Qualora l’immobile sia a disposizione del proprietario e vengano pagate le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti e le utenze domestiche, si applica l’aliquota massima prevista dal D: L.gs n. 504/92;

e)    di fissare nella misura del 2,75 per mille l’aliquota agevolativa dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a favore di quei proprietari che concedono in locazione gli immobili con contratto cosiddetto “concordato”, registrato a norma di legge,  previsto dall’art. 2, commi 3 e 5 della legge 431/98, previa comunicazione da effettuarsi presso l’Ufficio Tributi

 

Ritenuto  di stabilire le detrazioni nei confronti dei soggetti passivi dell’imposta, di cui all’art. 3 del D.Lgs 504/92, nel modo seguente:

1)  €. 129,11 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.

2) €. 258,22 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale che presentano congiuntamente i requisiti di seguito indicati:

a). il soggetto passivo deve essere proprietario, ovvero titolare di un diritto reale su un immobile appartenente alle categorie catastali A3, A4, A5,

b). il soggetto passivo non deve essere proprietario o titolare di ulteriori diritti reali su altri immobili ad esclusione di piccoli appezzamenti di terreno dell’estensione non superiore a mq. 5.000 purché non investiti a colture agricole intensive o destinati ad aree edificabili, pertinenze anche non adiacenti.

c). residenza e dimora di fatto nell’abitazione oggetto dell’intervento;

d). presenza nel nucleo familiare di una persona di età pari o superiore ai 65 anni, ovvero di una persona disabile con grado di invalidità pari o superiore al 66%;

e). reddito ISEE non superiore a € 12.911,42=.

Coloro che vogliano beneficiare della maggiore detrazione dovranno presentare domanda all’Ufficio Tributi, corredata della attestazione ISEE redatta da un CAF, entro e non oltre il 16 dicembre dell’anno di competenza.

 

Visto il D. Lgs. n. 504/92, istitutivo dell’I.C.I., modificato con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, e con il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

 

Visto l’art. 172, comma 1, lettera e), del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che al Bilancio annuale di previsione sono allegate, fra le altre, le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

 

Atteso che, per il combinato disposto degli art. 42, lettera f), e 48, comma 2, del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, la competenza per la determinazione delle aliquote dei tributi, nonché la definizione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, è della Giunta Comunale, rimanendo di competenza del Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

 

Vista la Legge 23.12.2005, n. 566, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2006) ed in particolare l’art. 1, comma 155, il quale prevede che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2006 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2006;

 

Visto  il disposto dell’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001 il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

 

Acquisiti  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile richiesti ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/00;

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi come per legge;

 

D E L I B E R A

 

1)      di individuare per l’anno 2006 l’aliquota del 5,8 per mille come aliquota ordinaria.

L’aliquota ordinaria è altresì applicabile alle seguenti classi di immobili:

a.       Aree fabbricabili

b.      Fabbricati diversi dalle unità adibite ad abitazione

c.       Fabbricati destinati ad abitazione (cat. catastale A) in forza di un titolo di locazione o in forza di un titolo diverso dalla locazione (escluso il comodato previsto all’art.2, comma 1, del Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I)

 

2)      di fissare, per l’anno 2006, l’aliquota ridotta del 5,5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (di proprietà o posseduta a titolo di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie o concesse ai parenti in linea retta e collaterale  entro il secondo grado ai sensi dell’art.2, comma 1, del Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I) e le pertinenze, considerate parti integranti dell’abitazione principale  ancorché distintamente iscritte in Catasto;

 

3)      di fissare, per l’anno 2006, l’aliquota ridotta del 5,5 per mille per i terreni agricoli;

 

4)      di fissare, per l’anno 2006, l’aliquota diversificata del 9 per mille nei confronti degli immobili non locati intesi quali unità immobiliari classificabili e classificate nel gruppo  catastale “A” (ad eccezione della categoria A/10 relativa agli uffici) utilizzabili ai soli fini abitativi per i quali non risultino  essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. Qualora l’immobile sia a disposizione del proprietario e vengano pagate le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti e le utenze domestiche, si applica l’aliquota massima prevista dal D: L.gs n. 504/92;

 

5)      di fissare nella misura del 2,75 per mille l’aliquota agevolativa dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a favore di quei proprietari che concedono in locazione gli immobili con contratto cosiddetto “concordato”, registrato a norma di legge,  previsto dall’art. 2, commi 3 e 5 della legge 431/98, previa comunicazione da effettuarsi presso l’Ufficio Tributi;

 

6)      di fissare, per l’anno 2006, la detrazione di € 129,11 nei confronti dei soggetti passivi, proprietari o titolari di un diritto reale sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di cui all’art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 504/92;

 

7)      di indicare, come consentito dall’art. 8 comma 3 del D.Lgs. n. 504/92, la fissazione della detrazione di €. 258,22 nei confronti dei soggetti passivi, proprietari o titolari di un diritto reale sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale che presentano congiuntamente i requisiti di seguito indicati:

a). il soggetto passivo deve essere proprietario, ovvero titolare di un diritto reale su un immobile appartenente alle categorie catastali A3, A4, A5,

b). il soggetto passivo non deve essere proprietario o titolare di ulteriori diritti reali su altri immobili ad esclusione di piccoli appezzamenti di terreno dell’estensione non superiore a mq. 5.000 purché non investiti a colture agricole intensive o destinati ad aree edificabili, pertinenze anche non adiacenti.

c). residenza e dimora di fatto nell’abitazione oggetto dell’intervento;

d). presenza nel nucleo familiare di una persona di età pari o superiore ai 65 anni, ovvero di una persona disabile con grado di invalidità pari o superiore al 66%;

e). reddito ISEE non superiore a € 12.911,42=.

Coloro che vogliano beneficiare della maggiore detrazione dovranno presentare domanda all’Ufficio Tributi, corredata della attestazione ISEE redatta da un CAF, entro e non oltre il 16 dicembre dell’anno di competenza.

 

8)      di pubblicare per estratto nella Gazzetta Ufficiale la presente deliberazione, come previsto dall’art. 58, comma 4, del D.Lgs. n. 446/97;

 

9)      di precisare che copia della presente deliberazione sarà inviata alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, per i rispettivi controlli di competenza.

 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 267/2000 stante l’opportunità e l’urgenza di procedere alla formazione e all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2005, nonché alla puntuale applicazione delle tariffe per l’anno 2006.