IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I.
 
La Giunta Comunale del Comune di Piazzola sul Brenta, con deliberazione n. 95 del 29/12/2004, ha provveduto a disciplinare l’applicazione dell’I.C.I., per il corrente anno, nel seguente modo:
 
1) Aliquote in vigore per l’anno 2005:
a)    Aliquota ordinaria, applicabile alle seguenti classi di immobili: Aree fabbricabili, Fabbricati diversi dalle unità
adibite  ad abitazione, Fabbricati destinati  ad  abitazione  (cat.catastale A) in forza di  un  titolo  di  locazione   o in
forza di un titolo diverso  dalla  locazione  (escluso  il  comodato  previsto dall’art.2,  c.1, del  Reg.  comunale  per
l’applicazione dell’ICI):       5,8‰
b)    Unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e loro  pertinenze  (di  proprietà   o  posseduta
a titolo di  diritto  reale  di  usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie  o  concesse  ai  soggetti  di  cui all’art.2,
comma 1, Reg. com.le ICI):      5,5‰
c)    Terreni agricoli:       5,5‰
d)    Immobili  non  locati  intesi  quali  unità  immobiliari classificabili e classificate  nel  gruppo  catastale “A”  (ad
eccezione della categoria A/10 relativa agli uffici) utilizzabili  ai  soli  fini  abitativi  per  i  quali  non  risultino  essere
stati registrati contratti di locazione da almeno due anni:     9 ‰
e)    Fabbricati destinati ad abitazione  concessi  in  locazione  con  contratto  cosiddetto  “concordato”, registrato a
norma di legge, previsto dall’art.2, cc.3 e 5 della L. n.431/98, previa comunicazione all’Ufficio Tributi:     2,75‰
 
2) Si ricorda che, ai sensi dei commi 48 e 51 dell’art. 3 della legge n. 662 del 23.12.1996, le vigenti rendite catastali urbane devono essere rivalutate del 5%, mentre i redditi dominicali del 25%.
 
3) Detrazioni:
€ 129,11 per:          a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale
€ 258,22 per soggetti passivi titolari di un diritto reale su un immobile appartenente alle categorie catastali A3, A4, A5 che presentano congiuntamente tutti i seguenti requisiti:
a)      non essere proprietario o titolare di ulteriori diritti reali su altri immobili ad esclusione di pertinenze, anche non adiacenti, piccoli appezzamenti di terreno la cui estensione non sia superiore a mq. 5.000 purchè non investiti a colture agricole intensive o destinati ad aree edificabili:
b)      residenza e dimora di fatto nell’abitazione oggetto dell’intervento;
c)      presenza nel nucleo familiare di una persona di età pari o superiore ai 65 anni, ovvero di una persona disabile con grado di invalidità pari o superiore al 66%;
d)      un reddito ISEE non superiore a 12.911,42 €=.
   Coloro che vogliano beneficiare della maggiore detrazione dovranno presentare domanda all’Ufficio Tributi, corredata della attestazione ISEE redatta da un CAAF, entro e non oltre il 16 dicembre dell’anno di competenza.
 
4) Il pagamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno 2005 deve essere effettuato in due rate:
   - la prima, entro il 30 giugno, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente;
   - la seconda, dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Il pagamento dell’intera imposta per tutto l’anno 2005 può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno 2005.
5) L’imposta deve essere corrisposta mediante versamento sul c/c postale n.12759353, intestato: Comune Piazzola sul Brenta - Servizio Tesoreria - ICI - Viale S.Camerini 3 - 35016 Piazzola sul Brenta.
6) Le dichiarazioni già presentate negli anni precedenti hanno effetto anche per il 2005 sempreché non si siano verificate modificazioni degli elementi dichiarati, nel corso del 2004. Tali variazioni, nonché quelle relative al possesso di fabbricati di nuova costruzione e a fabbricati, aree fabbricabili e terreni di nuova acquisizione, sono effettuate sugli appositi moduli disponibili presso l’Ufficio Comunale Tributi, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2005/04.
 
L’Ufficio Tributi è a disposizione per fornire informazioni e documentazioni in orario d’ufficio (lunedì-mercoledì-venerdì mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e mercoledì pomeriggio dalle ore 17.00 alle 19.00).
 
Piazzola  sul Brenta, lì 11 febbraio 2005
                                                                                                                                                                                                            Il Funzionario Responsabile
                                                                      
 
 
 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’I.C.I.
(Adottato con delibera di C.C. n.80 del 22/12/98 e integrato con delibere n.85 del 29/12/1999 e n.6 del 16/01/2001)
 
Art.1 - Ambito di applicazione
Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15/12/1997 n.446, disciplina l’imposta comunale sugli immobili, di cui al D.Lgs. 30.12.1992 n.504 e successive modificazioni.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
 
Art.2 - Particolare disciplina dell’abitazione principale
1.    Ai fini dell’applicazione della sola aliquota ridotta, ma non della detrazione d’imposta, oltre quelle previste dalle leggi, si considerano altresì abitazioni principali quelle concesse ai parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado. I soggetti di cui al precedente periodo devono essere residenti nel territorio comunale, utilizzare l’immobile quale loro abitazione principale e non risultare proprietari o possessori a titolo di diritti reali di altri immobili ad uso abitativo.
2.    Il soggetto passivo che intende avvalersi di quanto disposto dal comma 1 deve presentare comunicazione all’Ufficio Tributi entro il termine di versamento della prima rata, utilizzando il modulo predisposto dal Comune. La violazione della presente disposizione sarà punita secondo quanto previsto per la fattispecie della mancata esibizione o trasmissione di atti dall’art.14, comma 3, del D.Lgs. n.504/92, come sostituito dall’art.14 del D.Lgs. n.473/97.
 
Art.3 - Versamenti
Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
 
Art.4 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
 
Art.5 - Base imponibile degli immobili di valore storico o artistico.
Per gli immobili di valore storico o artistico sottoposti al vincolo di cui alla legge 1089 del 1939, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l’applicazione della tariffa d’estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 504 del 30.12.92. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per le quali la consistenza è espressa in metri quadrati, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, la consistenza in metri quadrati deve essere trasformata in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie netta complessiva per il coefficiente predetto.
 
Art. 6 - Versamenti rateali.
Nell’ipotesi di versamenti I.C.I. scaturenti da attività di liquidazione o accertamento riguardanti contemporaneamente più annualità per importi superiori a € 206,58 per le persone fisiche e a € 516,46 per le imprese, il Contribuente interessato,  che versi in situazioni particolari,  potrà inoltrare richiesta scritta tendente ad ottenere la dilazione di pagamento da n. 6 a n. 24 rate.
Il numero delle rate verrà stabilito dall’Ufficio Tributi.
Sulla rateazione concessa verranno applicati gli interessi legali ai sensi dell’art. 1284 c.c. la cui misura è stata fissata al 2,5 per cento in ragione d’anno dall’art.1 del Decreto Ministeriale del 01/12/2003.
 
Art.8 - Esenzione -
Si dispone l’esenzione, ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. 460 del 4 dicembre 1997 e successive disposizione, dal pagamento dell’ICI, nei confronti delle ONLUS, previa comunicazione presso l’Ufficio Tributi, corredata dell’atto di costituzione e dello Statuto.
 
Art.9 - Aree edificabili -
Non è soggetto a sanzione il contribuente che versi entro il 20 dicembre dell’anno di riferimento l’importo relativo a quelle aree edificabili oggetto di variazione urbanistica nel corso dell’anno di imposizione.
 
Art.10 - Aliquota agevolata
Viene fissata nella misura del 2,75 per mille l’aliquota agevolata dell’I.C.I. a favore di quei proprietari che concedono in locazione gli immobili con contratto cosiddetto “concordato”, registrato a norma di legge, previsto dall’art. 2, commi 3 e 5 della legge 431/98, previa comunicazione da effettuarsi presso l’Ufficio Tributi.