DELIBERA

Omissis

 

1.  di determinare l’aliquota ordinaria I.C.I. che sarà applicata da questo Comune per l’anno 2008 nella misura del 7,0 per mille;

 

2. di prevedere l’aliquota ridotta nella misura del 4,0 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale dal soggetto passivo, così come definita all’art. 13 Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta sugli immobili, prevedendo, altresì, la detrazione di euro 103,29;

 

3. di prendere altresì atto della ulteriore detrazione per abitazione principale pari al 1,33 mille della base imponibile I.C.I. e fino ad un importo massimo di € 200,00, applicata così come previsto dall’art. 1, comma 5, L. 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) e con oneri totalmente a carico dello Stato;

 

4. di prevedere altresì che il versamento dell’imposta, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, sia effettuato o presso la Tesoreria comunale o tramite conto corrente postale o tramite l’utilizzo del modello F24 presso qualsiasi banca od ufficio postale, con le scadenze previste dalla normativa al tempo vigente (16 giugno acconto e/o saldo, 16 dicembre saldo);

 

5. Di prevedere l’aliquota ridotta nella misura del 4,0 per mille per gli immobili locati, ai sensi dell’art. 2, comma 3, Legge 431/1998, a titolo di abitazione principale ed alle condizioni definite dai cosiddetti “Patti territoriali” applicabili e vigenti nel territorio di Noventa Padovana;

 

6. Di fissare le seguenti detrazioni e riduzioni:

a)        euro 103,29 detrazione ordinaria per abitazione principale

b)        Elevazione da euro 103,29 ad euro 258,23 per le seguenti fattispecie

-          Abitazione principale di nuclei familiari con almeno un soggetto che risulti in una delle seguenti condizioni: portatore di handicap permanente grave (ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92); cieco (L. 382/70); sordomuto (L. 381/70); invalido civile con grado di invalidità pari al 100% (art. 2 della L. 118/71 e successive modificazioni); mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 1° alla 5° (D.P.R. 915/78, L. 474/58); alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 67%, accertata dall’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

-          Abitazione principale di proprietario o altro diritto reale con età superiore ai 70 anni e titolare di redditi ai fini ISEE non superiore ad € 10.200,00;

c)        Elevazione da euro 103,29 a euro 206,60 per le seguenti fattispecie

-          Abitazione principale di giovani coniugati con residenza anagrafica nel Comune di Noventa Padovana, di età non superiore ad anni 35 e fino al terzo anno dalla data di matrimonio, con redditi non superiori a € 12.000,00 ai fini ISEE,

d)        maggiori detrazioni:

-          Abitazione principale per nuclei familiari numerosi (con 3 o più figli minori) nella misura di euro 51,65 per ogni figlio minorenne dal 3° in poi. Tale detrazioni si aggiunge alla detrazione ordinaria di euro 103,30 fino ad un massimo di 258,23;

 

7. Di specificare che per aver diritto alle detrazioni ulteriori a quella di euro 103,29, il contribuente, oltre all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, non deve possedere nel territorio italiano, a titolo di proprietà e/o altro diritto reale, altri immobili se non per una percentuale inferiore al 25% del totale dell’unità immobiliare stessa, alla data di presentazione della richiesta, inoltre il beneficio è limitato a unità immobiliari classificate nelle categorie catastali di A/2 - A/3 - A/4 - A/5, con l’inclusione dell’A7 relativamente al precedente punto 6) lettera b);

Le ulteriori detrazioni sono applicabili a favore dei residenti a Noventa Padovana per un periodo superiore a mesi sei.

 

8. Di determinare che i soggetti che intendono avvalersi della maggiore detrazione in questione debbano presentare apposita domanda, con le modalità ed i criteri espressi in premessa, all’Ufficio Tributi, entro il termine perentorio del 30 novembre 2008;

 

9. Di determinare che i soggetti che intendono avvalersi dell’aliquota agevolata al 4,0 per mille per i fabbricati locati ai sensi dell’art. 2, comma 3, L. 431/1998, devono presentare apposita domanda, con le modalità ed i criteri espressi in premessa, all’Ufficio Tributi, entro il termine perentorio del 30 novembre 2008;

 

10. Di assicurare che, con l’adozione di tale deliberazione, viene comunque assicurato l’equilibrio di bilancio così come prescritto dall’art. 8 – comma 3 del D.Lgs. 504/92;

 

11. Ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, con votazione unanime separata: 12 favorevoli e 4 astenuti (Nalesso, Buro, Cossentino, Melato), espressa nelle forme di legge.