COPIA
COMUNE DI MESTRINO
Provincia di Padova
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
DELIBERA 22
DEL 24/02/2005
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2005.
 
L’anno duemilacinque, il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 18:00, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Presenti
Assenti
1
ZAMBOLIN ROBERTO
SINDACO
X
2
BOFFO GIORDANO
VICE SINDACO
X
3
ZIN MARIANO
ASSESSORE
X
4
DALLA LIBERA ANTONIETTA
ASSESSORE
X
5
URBANO MARISTELLA
ASSESSORE
X
6
PERRONE RODOLFO
ASSESSORE
X
5
1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. PIETRO COLAVITO .
Il Sig. ZAMBOLIN ROBERTO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, per aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, passando alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.
Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto ZAMBOLIN ROBERTO Fto PIETRO COLAVITO
PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
(Art. 49 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000)
Vedasi allegato riprodotto nel testo.
REG. PUBBL. N.__40__
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che, ai sensi dell’art. 124 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal
 
IL SEGRETARIO COMUNALE
Li,__01/03/05_ Fto PIETRO COLAVITO
 
E’ copia conforme all’originale in atti.
L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
MIOZZO ANTONIO
Li,__01/03/05__
 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
L’oggetto della presente deliberazione è inserito in elenco da comunicarsi ai capigruppo ai sensi dell’art. 125 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
Li,____01/03/05__ Fto MIOZZO ANTONIO
 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva in
data_______________
¨ per decorrenza dei termini di cui all’art.134 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
¨ la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4, D.Lgs. 267/2000
Li,_________________ IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto PIETRO COLAVITO
 
 
 
 
 
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante le disposizioni di "Riordino della finanza degli enti territoriali", a norma dell’art. 4 della Legge 23.10.1992, n. 421, con il quale è istituita, a decorrere dall’anno 1993, l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);
Dato atto che ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 è atto di competenza della Giunta Comunale la determinazione delle aliquote di imposta, come risulta dall’art. 42, comma 2, lett. f);
Atteso che, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo n. 504/92, così come sostituito dal comma 53 art. 3 della Legge 23.12.1996, n. 662, l’aliquota dell’imposta non deve essere al inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta dell’abitazione principale, o di alloggi non locati;
Richiamato l’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, "Legge Finanziaria 2002" che stabilisce entro la data di approvazione del bilancio di previsione il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i relativi regolamenti, con conseguenza che aliquote, tariffe e regolamenti hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione;
Visto il Decreto Legge 30/12/2004 n.314 con il quale è stato differito al 29/02/2005 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’esercizio 2005;
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili approvato con delibera di C.C. n. 91 in data 29/12/1998, modificato con delibera di C.C. n. 5 in data 21/2/2001 e con delibera di C.C. n 3 del 28/2/2003;
Richiamata la propria delibera n. 15 del 3 febbraio 2004, esecutiva, con la quale si stabilivano le aliquote e le detrazioni per l’anno 2004;
Considerato che relativamente all'Imposta Comunale sugli Immobili, che costituisce la fonte principale delle entrate comunali, questa Amministrazione ha reputato necessario ricorrere ad un aumento del gettito fiscale di tale imposta finalizzata a mantenere l'equilibrio di bilancio 2005 con l'acquisizione delle maggiori risorse occorrenti al finanziamento delle diverse spese come individuate nei programmi inseriti nella relazione previsionale e programmatica e previste nello schema di bilancio proposto dalla Giunta Comunale per l'esercizio 2005;
Ritenuto pertanto di determinare per l'anno 2005 le seguenti nuove aliquote dell'imposta comunale sugli immobili che garantiscano un maggior gettito in ossequio al disposto dell'art.6 del Dlgs 504/1993 :
Aliquota ordinaria . Tutti gli immobili non rientranti nelle fattispecie di seguito specificate.
5,00 per mille
Aliquota per abitazione principale (categoria catastale da A01 ad A09) e relative pertinenze (garage, tettoie e cantine categoria catastale C06 – C07 e C02).
Ai sensi dell’art. 8, comma 2, ultimo paragrafo, del Dlgs 504/92, e successive modificazioni ed integrazioni, per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
Ai sensi dell’art.3 bis del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I., sono considerate abitazioni principali limitatamente all’aliquota quelle concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta (genitori o figli), anche nel caso in cui l’abitazione concessa in uso sia in comproprietà.
5,00 per mille
Aliquota per abitazione non principale (categoria catastale da A01 ad A08) e relative pertinenze (garage, tettoie e cantine categoria catastale C06 – C07 e C02) Tutte quelle non rientranti nella fattispecie di cui sopra.
7,00 per mille
Aliquota per uffici (categoria catastale A10)
6,50 per mille
Aliquota per fabbricati ad uso produttivo e commerciale
(categoria catastale gruppo D e C01 – C02 - C03)
6,50 per mille
Aliquota per fabbricati di categoria catastale C06 – C07 che non sono pertinenze di abitazioni principali o secondarie
6,50 per mille
Aliquote per terreni agricoli
5,00 per mille
Aliquota per aree edificabili
7,00 per mille
Detrazione per abitazione principale
Euro 103,29
Ritenuto di confermare nella misura del 0,5 (zerovirgolacinque) per mille l’aliquota agevolata che sarà applicata per l’anno 2005 solo sugli immobili che vengono locati al Comune di Mestrino per emergenze abitative ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
Ritenuto altresì di confermare per l’anno 2005 la maggiore detrazione fino a Euro 258,23=, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 8, terzo comma,del D.LGS. 30.12.1992, n. 504,come sostituito dall’art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed integrato dall’art. 3 - primo comma del D.L. 11.3.1997, n. 50 convertito in legge 9.5.1997, n. 122, alle seguenti condizioni e modalità:
1) - soggetti assistiti economicamente in via continuativa dal Comune o la cui unità familiare disponga complessivamente di un reddito annuo non superiore a euro 9.296,22 (novemiladuecentonovantasei/22) o presenza nel nucleo familiare di un soggetto portatore di handicap grave permanente o con invalidità del 100% (handicap/invalidità dovranno essere certificate da competente autorità);
2) l’unità immobiliare deve costituire l’unica abitazione principale e l’unica proprietà immobiliare del soggetto richiedente ovvero dell’unità familiare cui appartiene;
3) l’unità immobiliare deve risultare censita al catasto erariale in una delle seguenti categorie:
A/2 - Abitazione di tipo civile
A/3 - Abitazione di tipo economica
A/4 - Abitazione di tipo popolare
A/5 - Abitazione di tipo ultra popolare
A/6 - Abitazione di tipo rurale;
4) la maggior detrazione spetta solo se sussistono tutte le condizioni da 1) a 3);
5) la maggior detrazione non spetta se l’unità immobiliare è locata o concessa in comodato a terzi, anche se parenti;
6) la maggior detrazione spetta fino alla concorrenza dell’imposta dovuta, e, in caso di contitolarità, l’eventuale eccedenza non può essere utilizzata dagli altri contitolari;
7) i soggetti che intendono beneficiare della maggiore detrazione dovranno provvedere, sotto pena di decadenza del beneficio, a quanto segue:
a) presentare apposita domanda all’Amministrazione Comunale entro e non oltre le scadenze dei versamenti in autoliquidazione dell’anno di imposta, documentando, anche sotto forma di autocertificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la posizione del soggetto passivo e dei membri del suo nucleo familiare nei riguardi dei diritti goduti sull’unità immobiliare, compresa la condizione di abitazione principale, nonché la situazione reddituale del nucleo familiare e la categoria catastale dell’unità immobiliare;
b) indicare l’importo della maggiore detrazione spettante nell’apposito spazio del bollettino di versamento dell’imposta ICI;
8) l’Amministrazione Comunale si riserva di richiedere ogni ulteriore documentazione comprovante l’esistenza delle condizioni per la maggiore detrazione;
Acquisito l’allegato parere espresso ai sensi dell’art. 49, primo comma, del Dlgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti;
 
 
 
D E L I B E R A
 
1. di stabilire per l’anno 2005, le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella seguenti misure:

Aliquota ordinaria . Tutti gli immobili non rientranti nelle fattispecie di seguito specificate.
5,00 per mille
Aliquota per abitazione principale (categoria catastale da A01 ad A09) e relative pertinenze (garage, tettoie e cantine categoria catastale C06 – C07 e C02).
Ai sensi dell’art. 8, comma 2, ultimo paragrafo, del Dlgs 504/92, e successive modificazioni ed integrazioni, per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
Ai sensi dell’art.3 bis del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I., sono considerate abitazioni principali limitatamente all’aliquota quelle concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta (genitori o figli), anche nel caso in cui l’abitazione concessa in uso sia in comproprietà.
5,00 per mille
Aliquota per abitazione non principale (categoria catastale da A01 ad A08) e relative pertinenze (garage, tettoie e cantine categoria catastale C06 – C07 e C02) Tutte quelle non rientranti nella fattispecie di cui sopra.
7,00 per mille
Aliquota per uffici (categoria catastale A10)
6,50 per mille
Aliquota per fabbricati ad uso produttivo e commerciale
(categoria catastale gruppo D e C)
6,50 per mille
Aliquota per fabbricati di categoria catastale C06 – C07 che non sono pertinenze di abitazioni principali o secondarie
6,50 per mille
Aliquote per terreni agricoli
5,00 per mille
Aliquota per aree edificabili
7,00 per mille
Detrazione per abitazione principale
Euro 103,29

 
2. di determinare nella misura del 0,5 (zerovirgolacinque) per mille l’aliquota agevolata che sarà applicata per l’anno 2005 solo sugli immobili che vengono locati al Comune di Mestrino per emergenze abitative ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
3. di stabilire la maggiore detrazione per abitazione principale nella misura di Euro 258,23 alle sole condizioni e modalità di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportate.
4. di dichiarare, con votazione separata e unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 4° comma - del Dlgs n.267/2000.
 
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