COMUNE DI MASERA’ DI PADOVA

Provincia di Padova

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28-03-2011

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2011.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504 e successive modifiche;

VISTO il capo I del decreto che istituisce, dall’anno 1993, l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e ne disciplina l’applicazione;

VISTO l’art. 3, comma 48, 51, della legge 662/96 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 151 c. 1 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 ;

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili approvato con delibera di C.C. n. 16 del 15.03.1999 e succ. mod. ed integr.;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 24.02.2010 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni per l’anno di imposta 2010

VISTO il decreto legge n. 93 del 27.05.2008, convertito con modificazioni dalla legge 24.07.2008 n. 169, che ha previsto l’abolizione dell’ICI sull’abitazione principale a partire dal mese di giugno 2008 ad esclusione degli immobili inseriti nelle categorie A1, A8 e A9, (ovvero abitazioni di lusso, ville,castelli) per i quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992 e succ. modifiche e integraz.;

VISTO l’art. 1, comma 7 del d.l. n. 93/2008, il quale ha stabilito che dal 29/5/2008 e fino alla definizione del nuovo patto di stabilità in funzione dell’attuazione del federalismo fiscale è sospeso il potere dei Comuni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote con esclusione della tarsu.

CONSIDERATO che il comma 30 dell’art. 77/bis della legge 133/08, conferma la sospensione del potere dei Comuni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote con esclusione della tarsu per il triennio 2009-2011 ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente al 2011.

VISTO l’art. 1 c. 123 della L. 220/2010 il quale sancisce che “Resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”

CONSIDERATO che, in seguito alla verifica del gettito del tributo nell’anno 2010 ed in relazione ai programmi amministrativi ed alle esigenze di garantire la qualità dei servizi comunali, si decide di confermare per l’anno di imposta 2011 le stesse aliquote e detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili approvate nel 2010 come di seguito indicato:

Descrizione

Aliquota

Immobile adibito ad abitazione principale ed accatastato nella categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze

4,5 per mille

Altre unità immobiliari e relative pertinenze

5,3 per mille

Terreni agricoli

5,3 per mille

Alloggi non locati

7    per mille

Aree fabbricabili

7    per mille

Detrazione: per unità immobiliare inserita nelle categorie A1, A8, A9 e adibita ad abitazione principale : EURO 103,29

VISTA la necessità di provvedere in merito;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri di cui al D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1.            Di confermare per l’anno d’imposta 2011 le seguenti aliquote e detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili approvate nel 2010 come di seguito indicato:

 

Descrizione

Aliquota

Immobile adibito ad abitazione principale ed accatastato nella categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze

4,5 per mille

Altre unità immobiliari e relative pertinenze

5,3 per mille

Terreni agricoli

5,3 per mille

Alloggi non locati

7    per mille

Aree fabbricabili

7    per mille

Detrazione: per l’unità immobiliare inserita nelle categorie A1, A8, A9 e adibita ad abitazione principale del soggetto passivo : EURO 103,29