Estratto Delibera  di consiglio comunale n. 13 del 7 aprile 2008 ad oggetto: Determinazione aliquote I.C.I. 2008 ai sensi dell’art. 1 comma 156 della L. 296 del 27.12.1996.

Omissis:

 di applicare per l'anno 2008 le seguenti aliquote ICI:

a) Aliquota ordinaria del 7 per mille:

·         da applicare alle unità immobiliari che non rientrano fra i casi previsti nel successivo punto b), incluse le aree fabbricabili ;

  b) Aliquota differenziata del 6 per mille

·         Da applicare ai terreni agricoli

c) Aliquota ridotta del 5,4 per mille: Tale aliquota va applicata:

·         alle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad ABITAZIONE PRINCIPALE

·         agli assegnatari degli alloggi dell'azienda territoriale edilizia residenziale

·          ai soggetti passivi anziani o disabili, residenti in istituti di ricovero o sanitari, per L'ABITAZIONE PRINCIPALE (1^ casa), purché non locata e comunque non abitata;

·         alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (es.: genitori-figli e viceversa) se questi ultimi vi sono residenti previa presentazione di apposita autocertificazione (si precisa che a tale fattispecie non sconta anche la detrazione di cui al successivo punto 2).

·         l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata quale abitazione principale dai familiari del possessore.

·         ai soggetti passivi residenti all’estero con una sola unità immobiliare nel territorio nazionale.

L'aliquota ridotta va applicata anche alle  pertinenze delle unità abitative di cui sopra, fattispecie equiparabili all'abitazione principale. (Ai sensi dell'art. 59, comma 1), lettera d) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sono considerate pertinenze le unità immobiliare destinate a garage, box, posti macchine, soffitte, magazzini e locali di deposito, classificati o classificabili in categorie C/2, C/6, C/7, e in stato di non locazione. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, quale ad esempio l'obbligo di dichiarazione e versamento, ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti dallo stesso decreto legislativo

A tali abitazioni è applicata l'aliquota e la detrazione prevista, escluse le abitazioni in uso gratuito. 

2) di stabilire per l'anno 2008 le seguenti detrazioni dell'imposta:

a)       Detrazione di euro 103,29:

·         alle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative pertinenze

·         ai soggetti passivi anziani o disabili, residenti in istituti di ricovero o sanitari, per L'ABITAZIONE PRINCIPALE (1^ casa), purché non locata e comunque non abitata;

b)       Detrazione di euro 144,00:

·         Per i nuclei famigliari proprietari di una sola abitazione nel territorio nazionale ed estero che non rientri nelle categorie catastali A1, A7 e A8, con reddito complessivo ISEE inferiore a €uro 25.000,00, con tre o più figli minori a carico;

·         Per i nuclei famigliari proprietari di una sola abitazione nel territorio nazionale ed estero che non rientri nelle categorie catastali A1, A7 e A8 con reddito complessivo ISEE inferiore a:

-         Euro 6.019,00 se composti da un solo componente;

-         Euro 9.028,00 se composti da 2 componenti;

-         Euro 10.834,00 se composti da 3 componenti;

-         Euro 12.639,00 se composti da 4 componenti;

-         Euro 14.445,00 se composti da 5 componenti;

-         Euro 16.251,00 se composti da 6 componenti;

Nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano lavoratori autonomi, dal reddito sopra indicato, si detraggono euro 2.583,00 per ciascun lavoratore autonomo.

Le situazioni di reddito sono riferite all'anno 2007.

Le detrazioni spettanti non sono cumulabili ma da dividere, in parti uguali, tra i possessori dell'unità immobiliare abitativa ed ivi residenti.

c)       detrazione di euro 156,00:

·         Per i nuclei famigliari proprietari di una sola abitazione nel territorio nazionale ed estero che non rientri nelle categorie catastali A1, A7 e A8, che al loro interno hanno un disabile con invalidità pari al 100% risultante da certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche. (Il Comune potrà richiedere ai contribuenti idonea documentazione comprovante il diritto alla detrazione)

Per ottenere le agevolazioni su indicate il contribuente deve presentare, pena il non riconoscimento della stessa, apposita autocertificazione (vedi allegati alla delibera) la quale, dovrà essere compilata in tutte e le sue parti e di possedere tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto di maggior detrazione. L’autocertificazione dovrà essere depositata negli uffici comunali entro il mese di maggio 2008, ovvero, se il presupposto di imposta si è verificato successivamente, entro la data prevista per il pagamento del saldo, all’Ufficio tributi del Comune di Granze.

 

3) di dare atto che per l'anno 2008 la riscossione del tributo verrà effettuata tramite POSTE ITALIANE SPA sul c/c n. 25731456 intestato a Comune di Granze – Servizio Tesoreria ICI;

Estratto delibera di G.M. n. 30 del 1 marzo 2008 ad oggetto: Determinazione valori di mercato delle aree fabbricabili per l’applicazione dell’I.C.I. 2008

 

Omississ

 

La Giunta Municipale

DELIBERA

  1. Di prevedere il valore di mercato relativo alla zona territoriale omogenea di Tipo “ A” come di seguito specificato :

Zona territoriale omogenea

Euro/mq. Aree Urbanizzate

Tipo “A”

€. 85,00

 

  1. di confermare per il 2008 gli stessi valori medi in comune commercio approvati per l’anno 2006 concernenti le aree edificabili esistenti nel territorio di GRANZE  di seguito specificate.

  

Zona territoriale omogenea

Euro/mq. Aree Urbanizzate

Euro/mq. Aree da Urbanizzare

Tipo “B”

€. 77,00

 

Tipo “C1”

€. 65,00

 

Tipo “C2”

€. 65,00

€. 35,00

Tipo “E4”

€. 40,00

€. 25,00

Tipo “D”

€. 51,00

€. 25,00

 

2. di dare atto che i parametri adottati per la valutazione media delle aree edificabili nella misura riportata nella tabella di cui al precedente punto 1-2 sono in conformità a quanto disposto dall’art. 5 comma 5 del D. Lgs. 504/92;

3. di precisare che la determinazione dei valori per le aree in argomento, non ha effetto ai fini di una attribuzione di valore in via assoluta dell’area (nel senso che essa non può essere oggetto di motivazione nell’atto di accertamento), ma costituisce parametro autolimitativo per non procedere ad accertamento nel caso in cui il valore delle aree edificabili dichiarato dal contribuente ai fini dell’ICI, sia conforme o superiore al corrispondente valore indicato nelle tabelle di cui al precedente punto ;