a) Aliquota ordinaria

 

5,4    per mille

 

DELIBERA DI G.M. N. 45 DEL 15 APRILE 2006

  • per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;
  • le relative pertinenze;
  • la casa concessa in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori e figli) se questi ultimi vi sono residenti;
  • la casa di anziani o disabili che hanno trasferito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricoveri permanenti, se la casa non risulta affittata;

b) Aliquota differenziata

7    per mille

  • per tutti gli alloggi non locati o inutilizzati e relative pertinenze non adibite ad abitazione principale;
  • le abitazioni locale con contratto di affitto regolarmente registrato
  • ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e di alienazione di immobili;
  • negozi ed esercizi industriali, artigianali e commerciali,direzionali, uffici, ambulatori,studi dentistici, studi.
  • le aree fabbricabili.
  • i terreni agricoli.

In tutti i casi non contemplati nei punti a) e b) l’aliquota è quella ordinaria del 5,4 per mille.

 

Detrazione

per abitazione principale

 

     €.  103.29

  • le unita’ immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo e relative pertinenze;
  • l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso istituti sanitari a seguito di ricovero permanente purché non locate;
  • per la prima abitazione locata con contratto di affitto regolarmente registrato per una sola abitazione

 

 

 

Detrazione

per abitazione principale

elevata di

€ 51.64, da aggiungersi alla detrazione di € 103.29

Disabili, con invalidità pari al 100% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche.(il Comune potrà richiedere ai contribuenti idonea documentazione comprovante il diritto alla detrazione).

* Agevolazioni per abitazione principale

 

 

Aumento detrazione da  103,29, a € 150,00

 

Di elevare  la detrazione da € 103,29, portandola ad € 150,00, per le famiglie con reddito complessivo IRPEF inferiore a € 12.000,00 con tre figli o più, minori, previa comunicazione scritta al Comune entro i termini di pagamento del tributo e in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale garage quale unica proprietà immobiliare del contribuente.

* Agevolazioni per abitazione principale

 Aumento detrazione da €  103,29 a € 150,00

Di elevare  la detrazione di € 103,29, portandola ad € 150,00, per i nuclei familiari con reddito complessivo IRPEF non superiore a € 5.000,00, previa comunicazione scritta al Comune entro i termini di pagamento del tributo, e in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale garage quale unica proprietà immobiliare del contribuente.

** Modalità di ottenimento agevolazione

 

Il contribuente  deve presentare la richiesta – autocertificazione nella quale deve dichiarare : nome cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto di detrazione fino a € 150,00=.

La richiesta – autocertificazione dovrà essere depositata negli uffici comunali entro il mese di giugno 2006,ovvero, se il presupposto di imposta si è verificato successivamente, entro la data prevista per il pagamento del saldo, all’Ufficio tributi del Comune di Granze. I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I  2006 , già tenere conto  della richiesta di detrazione. L’amministrazione si riserva di richiedere  documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.

 

Termini e modalità di pagamento ACCONTO

Dal 1 al 30 giugno

Pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e della detrazione.

Termini e modalità di

Pagamento SALDO

Dal 1^ al 20 dicembre

Pari alla differenza tra l’imposta annua dovuta e l’acconto versato.

E’ consentito il versamento in un’unica soluzione, entro il 30 giugno 2006 dell’imposta dovuta per tutto l’anno in corso. Non è dovuta nessuna imposta se l’importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale a €. 10,33. Gli importi devono essere indicati con 2 cifre decimali, l’ultima arrotondata secondo le regole di arrotondamento.