1.      di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per
l’anno 2011:

ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE                              5‰

(solo categorie A/1, A/8 e A/9) e immobili assimilati ad abitazione

principale dopo il 29/5/2008 con l’entrata in vigore del DL  93/2008

ALIQUOTA ORDINARIA                                                                                6‰

 

2.      di determinare, per l’anno 2011, le seguenti detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili:

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE (cat. A/1, A/8 e A/9)

 e immobili assimilati ad abitazione  principale dopo il 29/5/2008

 con l’entrata in vigore del DL  93/2008                                                         € 103,29

ULTERIORE DETRAZIONE D’IMPOSTA (cat. A/1, A/8 e A/9)                   esenzione totale per le abitazioni principali dei seguenti soggetti in particolari condizioni di disagio socio-economico “proprietari di immobili adibiti a prima casa che contino in famiglia la presenza di un famigliare con problemi di handicap. Ai fini I.C.I. si considerano tali i famigliari con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni della propria età, con handicap presentante connotazioni di gravità superiori al 75% si sensi della L. 05.02.1992, n. 104, art. 3, comma 3. Potranno beneficiare della predetta esenzione coloro i quali possono contare su un reddito lordo complessivo della famiglia non superiore a € 25.000.00 (venticinquemila) annui. Ai fini del calcolo del reddito familiare dovrà essere conteggiato anche l’importo eventualmente percepito dal proprietario o da un componente della sua famiglia a titolo di indennità di accompagnamento. Gli immobili che potranno beneficiare dell’esenzione devono intendersi comprensivi di pertinenze ed accessori di cui alle categorie C2, C6, C7, indipendentemente dal loro numero”:

 

CASI RICONOSCIUTI DI ABITAZIONE PRINCIPALE

il comune ha assimilato all’abitazione principale, previa presentazione di idonea comunicazione, i seguenti immobili

 

a)      Le abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative a proprietà indivisa;

b)      Le abitazioni concesse in uso gratuito affinchè vi dimorino abitualmente parenti *ed affini di primo grado del proprietario, dell’usufruttuario o del titolare di altro diritto reale. L’utilizzazione deve essere dimostrata con le modalità di cui al precedente comma 2)

* “per parenti di primo grado si intendono: “il parente in linea retta discendente e ascendente di primo grado (genitore/figlio e viceversa) e l’affine di primo grado (suocero-suocera/genero-nuora, ovviamente finchè sussiste l’affinità).

c)      Anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

d)   le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, di usufrutto o altro diritto reale da appartenenti alle Forze Armate ovvero Corpi di Polizia, tenuti all’iscrizione anagrafica presso i comuni dove prestano servizio, purchè non siano occupate a nessun titolo (tale modifica è stata effettuata dopo il DL 93/2008 e pertanto non viene considerata per l'esenzione ma solamente per l'applicazione dell'aliquota per la I abitazione).