ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLO COMUNALE N. 6 DEL 26/03/2008 AVENTE PER OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. – CONFERMA ALIQUOTE.-

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

OMISSIS

 

 

DELIBERA

 

 

1.- di determinare, per l'anno 2008 l’aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune come segue:

-          unità immobiliari (comprese pertinenze) adibite ad abitazione principale (per abitazione principale si intende quella assunta a residenza con iscrizione nel registro anagrafico)  5 per mille.

-          abitazioni concesse in uso gratuito intendendosi quelle messe a disposizione di parenti in linea retta o collaterale fino al 2 grado, affinità di 1° grado e status coniugale,  5 per mille.

-          unità immobiliari adibite ad abitazioni secondarie o date in locazione a terzi o a PARENTI, anche a fini abitativi, 7 per mille.

-          unità immobiliari (con destinazione abitativa)  sfitte 7 per mille. Non si considerano sfitti quelli alloggi acquistati da Agenzie, Società immobiliari o terzi ed utilizzati stabilmente dai nuovi proprietari entro un termine di sei mesi dall’atto di compra-vendita.

-          terreni agricoli, immobili direttamente utilizzati e destinati ad attività produttive ed  aree edificabili 5 per mille.

-          Unità immobiliari appartenenti agli I.A.C.P. o ad Istituzioni di Assistenza e beneficenza ed assegnati a soggetti socialmente svantaggiati (invalidi, disoccupati, sottoccupati, anziani con pensioni minime, nullatenenti, famiglie numerose ecc.) 5 per mille. 

2.-  di determinare, inoltre, l’importo detraibile dall’imposta dovuta:

-          in Euro 103,29 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per quelle messe a disposizione (in comodato gratuito), a fini abitativi di PARENTI o AFFINI fino al 2° grado di parentela;

-          in Euro 154,94 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale di soggetti che abbiano compiuto i 70 anni d’età purchè proprietari o usufruttuari dell’immobile;

-          in Euro 206,58 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale di soggetti con handicap o difficoltà gravi (riconosciuto dall’apposita Commissione ULSS) purchè l’avente diritto alla detrazione sia proprietario o usufruttuario esclusivamente dell’alloggio dove abita la persona con handicap;

-          Ulteriore detrazione pari all’ 1,33 per mille della base imponibile per applicazione dell’art. 1, comma 5, della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale. L’ulteriore detrazione, che si somma alla detrazione/i spettante/i, non può essere comunque superiore a 200 euro e viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare (non può essere quindi applicata, neppure in forma residuale, agli altri immobili soggetti ad ICI). L’ulteriore detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale e va calcolata, anche sulle pertinenze.

3.- di precisare che le detrazioni aggiuntive seguono la stessa procedura applicativa prevista per la detrazione ordinaria e devono essere certificate (per i nuovi soggetti) da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da presentarsi al Comune entro il 30 giugno 2008;

4.- di provvedere agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di pubblicità  dei tributi comunali.

 

 

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