“Estratto della deliberazione di C.C. n° 8 del 08.02.2011 adottata dal Comune di Curtarolo (Padova) in materia di aliquote I.C.I. per l’anno d’imposta 2011”.

 

... “omissis” ...

 

DELIBERA

 

3. DI CONFERMARE, anche per l’anno 2011, le seguenti aliquote e detrazioni I C.I., ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n° 504/92 e successive integrazioni e modificazioni:

 

a)    5 per mille per gli immobili adibiti a residenza principale e relative pertinenze di cui alle categorie catastali A1, A8 e A9 e per le abitazioni concesse in locazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge n° 431//98 adibite ad abitazione principale dal conduttore;

 

b)   5,5 per mille per le abitazioni diverse dalla principale, per i terreni agricoli, edificabili e per tutti gli altri immobili;

 

c)    7 per mille per gli alloggi non locati;

 

d)   detrazione “prima casa” di € 144,61 di cui alle categorie catastali A1, A8 e A9;

 

e)    maggiore detrazione “prima casa” di € 119,39 per complessivi €. 264,00 a favore dei titolari del diritto di proprietà, usufrutto od abitazione sui beni immobili di cui alle categorie catastali A1, A8 e A9 nel cui nucleo familiare sono presenti soggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66% riconosciuti ed attestati da certificazione medica ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n° 104.

 

I soggetti che intenderanno avvalersi della maggiore detrazione dovranno indicarne l’importo nell’apposito spazio del bollettino di versamento. Dovranno, inoltre, presentare apposita richiesta nella forma dell’autocertificazione, attestando che nel proprio nucleo familiare, residente nell’abitazione eletta a dimora principale, sono presenti dei portatori di handicap. Detta autocertificazione (i prestampati sono disponibili presso gli sportelli dell’ufficio competente) dovrà essere presentata, pena la decadenza, entro il mese di giugno 2011 all’Ufficio Tributi del Comune. Per i contribuenti nel cui nucleo familiare sono presenti soggetti con handicap permanente l’autocertificazione è valida anche per gli anni d’imposta successivi. L’Amministrazione comunale si riserva, comunque, di richiedere documentazione integrativa comprovante l’esistenza di presupposti per il beneficio dell’ulteriore maggiore detrazione.

 

 

... “omissis” ...

 

La presente copia è conforme

all’originale _____________

 

DELIBERA

 

3. DI CONFERMARE, anche per l’anno 2010, le seguenti aliquote e detrazioni I C.I., ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n° 504/92 e successive integrazioni e modificazioni:

 

a)    5 per mille per gli immobili adibiti a residenza principale e relative pertinenze di cui alle categorie catastali A1, A8 e A9 e per le abitazioni concesse in locazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge n° 431//98 adibite ad abitazione principale dal conduttore;

 

b)   5,5 per mille per le abitazioni diverse dalla principale, per i terreni agricoli, edificabili e per tutti gli altri immobili;

 

c)    7 per mille per gli alloggi non locati;

 

d)   detrazione “prima casa” di € 144,61 di cui alle categorie catastali A1, A8 e A9;

 

e)    maggiore detrazione “prima casa” di € 119,39 per complessivi €. 264,00 a favore dei titolari del diritto di proprietà, usufrutto od abitazione sui beni immobili di cui alle categorie catastali A1, A8 e A9 nel cui nucleo familiare sono presenti soggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66% riconosciuti ed attestati da certificazione medica ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n° 104.

 

I soggetti che intenderanno avvalersi della maggiore detrazione dovranno indicarne l’importo nell’apposito spazio del bollettino di versamento. Dovranno, inoltre, presentare apposita richiesta nella forma dell’autocertificazione, attestando che nel proprio nucleo familiare, residente nell’abitazione eletta a dimora principale, sono presenti dei portatori di handicap. Detta autocertificazione (i prestampati sono disponibili presso gli sportelli dell’ufficio competente) dovrà essere presentata, pena la decadenza, entro il mese di giugno 2010 all’Ufficio Tributi del Comune. Per i contribuenti nel cui nucleo familiare sono presenti soggetti con handicap permanente l’autocertificazione è valida anche per gli anni d’imposta successivi. L’Amministrazione comunale si riserva, comunque, di richiedere documentazione integrativa comprovante l’esistenza di presupposti per il beneficio dell’ulteriore maggiore detrazione.

 

 

... “omissis” ...

 

La presente copia è conforme

all’originale _____________