PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

 

Su proposta dell’Assessore Tosello Mara, istruita dal responsabile del procedimento Maniero Laura – Settore Economico-Finanziario – Area Tributi

 

PREMESSO che:

- l'art. 54 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, recante tra l'altro il riordino della disciplina dei tributi locali, stabilisce che le province ed i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

- l'art. 53 comma 16 della Legge 23.12.2000 n. 388 dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs 267/2000 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo è fissato al 31 dicembre di ogni anno;

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 17/12/2010, pubblicato nella G.U. n. 300 del 24/12/2010, proroga il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2011 al 31/03/2011;

 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 6 comma 1 del citato Decreto Legislativo n. 504/1992, così come modificato dal comma 156 dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2007 n. 296/2006, che prevede l'adozione della deliberazione delle aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili da parte del Consiglio Comunale;

 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 25 dello 04/03/2010 con la quale le aliquote e le detrazioni relative all’Imposta Comunale sugli Immobili dell’anno 2009, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 dell’11/02/2009, sono state prorogate per l’anno 2010, ai sensi dell’articolo 1, comma 169 terzo periodo, della L. 296/2006;

 

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 169 terzo periodo, della L. 296/2006 che testualmente recita:

-          (.. omissis …) In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine (termine per l’approvazione del bilancio di previsione), le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

 

DATO ATTO che l’art. 1 comma 7 del D.L. 27/05/2008 n. 93 e l’art. 77-bis comma 30 del D.L. 25/06/2008 n. 112 stabiliscono la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011;

 

DATO ATTO che l’art. 1 del D.L. 27/05/2008 n. 93 ha stabilito l’esenzione a partire dall’anno d’imposta 2008 dall’imposta comunale sugli immobili, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nei casi previsti dallo stesso articolo, ad eccezione delle abitazioni principali di categoria catastale A1, A8, e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504/1992;

 

DATO ATTO che il D.Lgs. n. 504/1992, all'articolo 8 così come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della L. 662/96, prevede che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

 

RILEVATO che successivamente il legislatore con l'articolo 3 del D.L. 11/3/97 n. 50, convertito nella L. n. 122 del 9/5/97, ha integrato il dispositivo dell'articolo 8 del D.Lgs. 504/92 prevedendo che il Comune possa deliberare un aumento della detrazione dell'imposta I.C.I. fino a un massimo di € 258,23 disponendo altresì che la predetta facoltà possa essere esercitata anche con riferimento a "categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale";

 

ATTESO che è volontà dell’amministrazione comunale di non variare in diminuzione le aliquote e in aumento le detrazioni stabilite con la citata deliberazione di G.C. n. 25/2010 per l’anno 2010;

 

EVIDENZIATO pertanto che trova applicazione la disposizione sopra citata di cui all’articolo 1 comma 169 terzo periodo, della L. 296/2006, e pertanto si intendono prorogate le aliquote e le detrazioni ICI dell’anno 2010 anche per l’anno 2011, come di seguito riportato:

 

1) aliquote ICI:

a) 6,20 per mille – ALIQUOTA ORDINARIA. Si applica a tutti gli immobili non beneficiari di aliquote ridotte o maggiorate. Sono inclusi gli alloggi rientranti nella fattispecie di cui all'art. 8, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, relativa ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Sono, altresì, incluse le pertinenze delle unità immobiliari residenziali di cui al successivo punto c);

b) 4,80 per mille – ALIQUOTA PER UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA CATASTALE A1, A8 e A9 E RELATIVE PERTINENZE a servizio del fabbricato principale, come meglio specificate nel regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

Sono, inoltre, incluse le seguenti abitazioni, di categoria catastale A1, A8 e A9, come compiutamente disciplinate dal regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:

- concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) purchè il parente vi abbia la residenza anagrafica;

- possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

c) 7,00 per mille - ALIQUOTA PER UNITA’ IMMOBILIARI RESIDENZIALI NON ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE (alloggi locati che non rientrano al successivo punto d), alloggi non locati);

d) 1,00 per mille – ALIQUOTA PER LOCAZIONI AGEVOLATE –

Premesso che:

- la legge 431/98 all’art. 2 comma 4 dà facoltà ai Comuni di deliberare una aliquota ridotta dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), anche inferiore al limite minimo stabilito per legge (pari al 4 per mille), a favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale gli immobili in proprietà, alle condizioni di accordi territoriali definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le associazioni dei conduttori maggiormente rappresentative;

- con propria precedente deliberazione n. 19 del 13/02/2006, esecutiva, è stato approvato l'accordo territoriale per le locazioni siglato dalle organizzazioni sindacali dei proprietari (APE Confedilizia – ASPPI - UPPI) e degli inquilini (SICET e SUNIA) ai sensi dell'art.2 c.3 L.431/98 a fronte del quale il Comune si impegna a ridurre sensibilmente l'aliquota ICI a carico dei proprietari, nel rispetto delle disposizioni normative che prescrivono la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

- il citato accordo territoriale aveva validità di tre anni a decorrere dal deposito dello stesso presso l’Ufficio Protocollo del Comune (deposito avvenuto il 13/02/2006 con prot. n. 3021);

- l’Amministrazione comunale ritiene, comunque, validi i contenuti e le condizioni del predetto accordo territoriale sino a sottoscrizione di un nuovo accordo o, comunque, sino a diversa propria volontà;

L’aliquota si applica agli immobili di proprietà, concessi a terzi in locazione utilizzati da questi a titolo di abitazione principale, alle condizioni dell'accordo territoriale sottoscritto fra le organizzazioni della proprietà edilizia, le associazioni dei conduttori maggiormente rappresentative e il Comune di Conselve e approvato con deliberazione di G.C. n. 19 del 13/02/2006;

Per usufruire dell'aliquota suddetta il proprietario dell’immobile deve presentare, al protocollo del Comune, entro il 31/12/2011 la seguente documentazione:

- copia del contratto di affitto stipulato, secondo le disposizioni del succitato accordo quadro, e regolarmente registrato;

- copia dell'attestazione del versamento della tassa di registro del succitato contratto di affitto (modello F23).

Per le annualità successive:

- copia dell'attestazione del versamento della tassa di registro (rinnovo) sempre del succitato contratto di affitto (modello F23), entro il 31/12 dell'anno d'imposta.

In caso di risoluzione anticipata (rispetto alla naturale scadenza del contratto):

- copia dell'attestazione del versamento della tassa di registro (risoluzione) del succitato contratto di affitto (modello F23), entro il 31/12 dell'anno d'imposta.

 

2) detrazioni ICI:

 

- DETRAZIONE ORDINARIA, per l'unità immobiliare, di categoria catastale A1, A8 e A9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di € 104,00;

 

- DETRAZIONE MAGGIORATA nella misura di € 250,00 per l'unità immobiliare, di categoria catastale A1, A8 e A9, adibita ad abitazione principale, del soggetto passivo, posseduta dai contribuenti nel cui nucleo familiare, considerato al 1° gennaio 2011, vi sia la presenza di invalidi  per i quali sia stata accertata, con certificato rilasciato dall'ente pubblico competente, una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua;

Si precisa quanto segue:

- per possesso si intende la proprietà o la titolarità di un diritto reale da parte dei contribuenti;

- la detrazione deve essere comunque rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale;

- i soggetti che intendono avvalersi della maggiore detrazione in questione dovranno indicarne l'importo nell'apposito spazio del bollettino di versamento. Dovranno inoltre presentare apposita autocertificazione, ai sensi della Legge 445/2000 fatte salve le verifiche d'ufficio, attestando il titolo di godimento del bene adibito a propria abitazione principale. Detta autocertificazione dovrà essere presentata, pena la decadenza dal beneficio, entro il periodo d'imposta (16 giugno per coloro che effettuano il versamento in un'unica soluzione; 16 dicembre per coloro i quali versano l'acconto a giugno e il saldo a dicembre) all'ufficio Protocollo del Comune, corredata della documentazione citata.

L'Amministrazione Comunale si riserva, comunque, di chiedere documentazione integrativa comprovante l'esistenza di presupposti per il beneficio della maggiorazione come qui stabilita;

 

Visti i pareri istruttori ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 allegato al presente atto sotto la lettera A ).

 

DELIBERA

 

1)       di dare atto, per le motivazioni esposte in premessa, che le aliquote e le detrazioni relative all’Imposta comunale sugli Immobili dell’anno 2010, di cui alla deliberazione di G.C. n. 25/2010, si intendono prorogate, ai sensi dell’articolo 1, comma 169 terzo periodo, della L. 296/2006, anche per l’anno 2011;

 

2)       di allegare il presente provvedimento al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2011, ai sensi dell’articolo 172, comma 1 lett. e), del D.Lgs. 267/2000;

 

3)       di dichiarare con successiva e separata votazione l’immediata esecutività del presente atto ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ed istruita dal responsabile del procedimento Maniero Laura – Settore Economico-Finanziario – Area Tributi e comprensiva dei pareri espressi dai responsabili dei servizi attestanti la regolarità tecnica.

Non essendovi registrati interventi;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione senza alcuna modificazione e/o integrazione;

 

Dato atto che si provvede alla votazione in forma palese per alzata di mano;

 

Risultano presenti Consiglieri: n. 17 ; .

Favorevoli n.  12 ;    Contrari n.  // ;   Astenuti n.  5 ( Maneo,Sguotti,Businari,Scudellaro,Sturaro);

Con voti, sopra espressi, il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, proclama l’esito della votazione.

 

A questo punto il Presidente propone di votare l’immediata esecutività del provvedimento;

Risultano presenti Consiglieri: n. 17;

Favorevoli n.  12 ;    Contrari n.  // ;   Astenuti n.  5 ( Maneo,Sguotti,Businari,Scudellaro,Sturaro);

Con voti, sopra espressi, il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, proclama l’esito della votazione.

 

DELIBERA

1) di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata e che si intende qui integralmente trascritta, senza alcuna modificazione e/o integrazione;

 

2) dichiarare con successiva e separata votazione l’immediata esecutività del presente atto ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.