OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E

DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2009

Proposta di deliberazione

Risultano presenti Consiglieri n. 16;

Assenti Consiglieri n. 1 De Nicola;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio De Nicola Stefano

PREMESSO CHE:

- l'art. 54 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, recante tra l'altro il riordino della disciplina dei tributi locali,

stabilisce che le province ed i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di

previsione;

- l'art. 53 comma 16 della Legge 23.12.2000 n. 388 dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei

tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs 267/2000 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno

successivo è fissato al 31 dicembre di ogni anno;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2008, pubblicato nella G.U. n. 3 del 05/01/2009, proroga il termine per

la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2009 al 31/03/2009;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 6 comma 1 del citato Decreto Legislativo n. 504/1992, così come modificato dal

comma 156 dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2007 n. 296/2006, che prevede l'adozione della deliberazione delle

aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili da parte del Consiglio Comunale;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 12/02/2008, esecutiva, con la quale si approvavano le

aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2008;

DATO ATTO che l’art. 1 comma 7 del D.L. 27/05/2008 n. 93 e l’art. 77-bis comma 30 del D.L. 25/06/2008 n. 112

stabiliscono la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote

ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, per il triennio 2009-2011,

ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011;

DATO ATTO che l’art. 1 del D.L. 27/05/2008 n. 93 ha stabilito l’esenzione a partire dall’anno d’imposta 2008

dall’imposta comunale sugli immobili, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nei casi

previsti dallo stesso articolo, ad eccezione delle abitazioni principali di categoria catastale A1, A8, e A9, per le quali

continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504/1992;

DATO ATTO che il D.Lgs. n. 504/1992, all'articolo 8 così come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della L. 662/96,

prevede che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto

passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il

quale si protrae tale destinazione;

RILEVATO che successivamente il legislatore con l'articolo 3 del D.L. 11/3/97 n. 50, convertito nella L. n. 122 del

9/5/97, ha integrato il dispositivo dell'articolo 8 del D.Lgs. 504/92 prevedendo che il Comune possa deliberare un

aumento della detrazione dell'imposta I.C.I. fino a un massimo di € 258,23 disponendo altresì che la predetta facoltà

possa essere esercitata anche con riferimento a "categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o

sociale";

ATTESO che:

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- la legge 431/98 all’art. 2 comma 4 dà facoltà ai Comuni di deliberare una aliquota ridotta dell’imposta comunale sugli

immobili (ICI), anche inferiore al limite minimo stabilito per legge (pari al 4 per mille), a favore dei proprietari che

concedono in locazione a titolo di abitazione principale gli immobili in proprietà, alle condizioni di accordi territoriali

definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le associazioni dei conduttori maggiormente

rappresentative;

- con propria precedente deliberazione n. 19 del 13/02/2006, esecutiva, è stato approvato l'accordo territoriale per le

locazioni siglato dalle organizzazioni sindacali dei proprietari (APE Confedilizia-ASPPI-UPPI) e degli inquilini (SICET

e SUNIA) ai sensi dell'art.2 c.3 L.431/98 a fronte del quale il Comune si impegna a ridurre sensibilmente l'aliquota ICI

a carico dei proprietari, nel rispetto delle disposizioni normative che prescrivono la salvaguardia degli equilibri di

bilancio;

RITENUTO pertanto di determinare:

1) le aliquote ICI per l'anno 2009, come di seguito elencate:

a) 6,20 per mille (confermato) – ALIQUOTA ORDINARIA. Si applica a tutti gli immobili non beneficiari di aliquote

ridotte o maggiorate. Sono inclusi gli alloggi rientranti nella fattispecie di cui all'art. 8, comma 1, del Decreto

Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, relativa ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,

limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Sono, altresì, incluse le pertinenze delle

unità immobiliari residenziali di cui al successivo punto c);

b) 4,80 per mille (confermato) – ALIQUOTA PER UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE

PRINCIPALE DI CATEGORIA CATASTALE A1, A8 e A9 E RELATIVE PERTINENZE a servizio del

fabbricato principale, come meglio specificate nel regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli

immobili.

Sono, inoltre, incluse le seguenti abitazioni, di categoria catastale A1, A8 e A9, come compiutamente disciplinate dal

regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:

- concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) purchè il parente vi abbia la residenza

anagrafica;

- possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o

sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

c) 7,00 per mille (confermato) - ALIQUOTA PER UNITA’ IMMOBILIARI RESIDENZIALI NON ADIBITE AD

ABITAZIONE PRINCIPALE (alloggi locati che non rientrano al successivo punto d), alloggi non locati);

d) 1,00 per mille (confermato) – ALIQUOTA PER LOCAZIONI AGEVOLATE – Si applica agli immobili di

proprietà, concessi a terzi in locazione utilizzati da questi a titolo di abitazione principale, alle condizioni dell'accordo

territoriale sottoscritto fra le organizzazioni della proprietà edilizia, le associazioni dei conduttori maggiormente

rappresentative e il Comune di Conselve e approvato con deliberazione di G.C. n. 19 del 13/02/2006;

Per usufruire dell'aliquota suddetta il proprietario dell’immobile deve presentare, al protocollo del Comune, entro il

31/12/2009 la seguente documentazione:

- copia del contratto di affitto stipulato, secondo le disposizioni del succitato accordo quadro, e regolarmente registrato;

- copia dell'attestazione del versamento della tassa di registro del succitato contratto di affitto (modello F23).

Per le annualità successive:

- copia dell'attestazione del versamento della tassa di registro (rinnovo) sempre del succitato contratto di affitto

(modello F23), entro il 31/12 dell'anno d'imposta.

In caso di risoluzione anticipata (rispetto alla naturale scadenza del contratto):

- copia dell'attestazione del versamento della tassa di registro (risoluzione) del succitato contratto di affitto (modello

F23), entro il 31/12 dell'anno d'imposta.

2) le detrazioni ICI per l'anno 2009, come di seguito elencate:

- DETRAZIONE ORDINARIA, per l'unità immobiliare, di categoria catastale A1, A8 e A9, adibita ad abitazione

principale del soggetto passivo, nella misura di € 104,00;

- DETRAZIONE MAGGIORATA nella misura di € 250,00 per l'unità immobiliare, di categoria catastale A1, A8 e

A9, adibita ad abitazione principale, del soggetto passivo, posseduta dai contribuenti nel cui nucleo familiare,

considerato al 1° gennaio 2009, vi sia la presenza di invalidi per i quali sia stata accertata, con certificato rilasciato

dall'ente pubblico competente, una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di

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deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della

vita, abbisognano di una assistenza continua;

Si precisa quanto segue:

- per possesso si intende la proprietà o la titolarità di un diritto reale da parte dei contribuenti;

- la detrazione deve essere comunque rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad

abitazione principale;

- i soggetti che intendono avvalersi della maggiore detrazione in questione dovranno indicarne l'importo nell'apposito

spazio del bollettino di versamento. Dovranno inoltre presentare apposita autocertificazione, ai sensi della Legge

445/2000 fatte salve le verifiche d'ufficio, attestando il titolo di godimento del bene adibito a propria abitazione

principale. Detta autocertificazione dovrà essere presentata, pena la decadenza dal beneficio, entro il periodo d'imposta

(16 giugno per coloro che effettuano il versamento in un'unica soluzione; 16 dicembre per coloro i quali versano

l'acconto a giugno e il saldo a dicembre) all'ufficio Protocollo del Comune, corredata della documentazione citata.

L'Amministrazione Comunale si riserva, comunque, di chiedere documentazione integrativa comprovante l'esistenza di

presupposti per il beneficio della maggiorazione come qui stabilita;

VISTI i pareri istruttori ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 allegato al presente atto sotto la lettera a).

DELIBERA

1) di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata e che si intende qui integralmente trascritta, senza

alcuna modificazione e/o integrazione;

2) di allegare il presente provvedimento al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2009, ai sensi dell’articolo

172, comma 1 lett. e), del D.Lgs. 267/2000;

3) di dichiarare con successiva e separata votazione l’immediata esecutività del presente atto ai sensi dell’art. 134

comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio De Nicola Stefano e comprensiva dei pareri

espressi dai responsabili dei servizi attestanti la regolarità tecnica;

Durante la discussione, verso le ore 22,08, entra il Consigliere De Nicola;

Consiglieri presenti n. 17;

Uditi gli interventi come da trascrizione dello sbobinamento ( allegato sub B) verbale degli

interventi );

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione senza alcuna modificazione e/o integrazione

Dato atto che verso le ore 22,15 si provvede alla votazione in forma palese per alzata di mano;

Risultano presenti Consiglieri n. 17;

Favorevoli n. 12; Astenuti n. //; Contrari n. 5 (Maneo,Sguotti,Businari,Scudellaro,Sturaro);

Con voti, sopra espressi, il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, proclama l’esito della

votazione.

A questo punto il Presidente propone di votare l’immediata esecutività del provvedimento.

Risultano presenti Consiglieri n. 17;

Favorevoli n. 12; Astenuti n. //; Contrari n. 5 (Maneo,Sguotti,Businari,Scudellaro,Sturaro);

Con voti, sopra espressi, il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, proclama l’esito della

votazione.

DELIBERA

CC 11 / 2009

1) di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata e che si intende qui integralmente

trascritta, senza alcuna modificazione e/o integrazione;

2) di dichiarare con successiva e separata votazione l’immediata esecutività del presente atto ai

sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.