OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2008

Su proposta dell'Assessore al Bilancio De Nicola Stefano

PREMESSO CHE:

- l'art. 54 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, recante tra l'altro il riordino della disciplina dei tributi locali, stabilisce che le province ed i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

- l'art. 53 comma 16 della Legge 23.12.2000 n. 388 dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs 267/2000 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo è fissato al 31 dicembre di ogni anno;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 20/12/2007, pubblicato nella G.U. n. 302 del 31/12/2007, proroga il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2008 al 31/03/2008;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 6 comma 1 del citato Decreto Legislativo n. 504/1992, così come modificato dal comma 156 dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2007 n. 296/2006, che prevede l'adozione della deliberazione delle aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili da parte del Consiglio Comunale;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 194 del 29/12/2006, esecutiva, con la quale si approvavano le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2007;

DATO ATTO che il D.Lgs. n. 504/1992, all'articolo 8 così come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della L. 662/96, prevede che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

RILEVATO che successivamente il legislatore con l'articolo 3 del D.L. 11/3/97 n. 50, convertito nella L. n. 122 del 9/5/97, ha integrato il dispositivo dell'articolo 8 de D.Lgvo. 504/92 prevedendo che il Comune possa deliberare un aumento della detrazione dell'imposta I.C.I. fino a un massimo di € 258,23 disponendo altresì che la predetta facoltà possa essere esercitata anche con riferimento a "categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale";

ATTESO che:

- la legge 431/98 all’art. 2 comma 4 dà facoltà ai Comuni di deliberare una aliquota ridotta dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), anche inferiore al limite minimo stabilito per legge (pari al 4 per mille), a favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale gli immobili in proprietà, alle condizioni di accordi territoriali definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le associazioni dei conduttori maggiormente rappresentative;

- con propria precedente deliberazione n. 19 del 13/02/2006, esecutiva, è stato approvato l'accordo territoriale per le locazioni siglato dalle organizzazioni sindacali dei proprietari (APE Confedilizia-ASPPI-UPPI) e degli inquilini (SICET e SUNIA) ai sensi dell'art.2 c.3 L.431/98 a fronte del quale il Comune si impegna a ridurre sensibilmente l'aliquota ICI a carico dei proprietari, nel rispetto delle disposizioni normative che prescrivono la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

RITENUTO pertanto di determinare:

1) le aliquote ICI per l'anno 2008, come di seguito elencate:

a) 6,20 per mille (confermato) l'aliquota ordinaria. Sono inoltre inclusi gli alloggi rientranti nella fattispecie di cui all'art. 8, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, relativa ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Sono, altresì, incluse le pertinenze delle unità immobiliari residenziali di cui al successivo punto c);

b) 4,80 per mille (modificato) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e alle pertinenze, a servizio del fabbricato principale, come meglio specificate nel regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. Sono, inoltre, incluse le seguenti abitazioni, come compiutamente disciplinate dal regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:

- abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) purchè il parente vi abbia la residenza anagrafica;

- abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

c) 7,00 per mille (confermato) per le unità immobiliari residenziali, non adibite ad abitazione principale (alloggi locati che non rientrano al successivo punto d), alloggi non locati);

d) 1,00 per mille (confermato) per coloro (proprietari) che concedono in locazione a titolo di abitazione principale gli immobili in proprietà, alle condizioni dell'accordo territoriale sottoscritto fra le organizzazioni della proprietà edilizia, le associazioni dei conduttori maggiormente rappresentative e il Comune di Conselve e approvato con deliberazione di G.C. n. 19 del 13/02/2006;

Per usufruire dell'aliquota suddetta bisogna presentare, al protocollo del Comune, entro il 31/12/2008 la seguente documentazione:

- copia del contratto di affitto stipulato, secondo le disposizioni del succitato accordo quadro, e regolarmente registrato;

- copia dell'attestazione del versamento della tassa di registro del succitato contratto di affitto (modello F23).

Per le annualità successive:

- copia dell'attestazione del versamento della tassa di registro (rinnovo) sempre del succitato contratto di affitto (modello F23), entro il 31/12 dell'anno d'imposta.

In caso di risoluzione anticipata (rispetto alla naturale scadenza del contratto):

- copia dell'attestazione del versamento della tassa di registro (risoluzione) del succitato contratto di affitto (modello F23), entro il 31/12 dell'anno d'imposta.

2) le detrazioni ICI per l'anno 2008, come di seguito elencate:

- la detrazione ordinaria, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nella misura di € 104,00;

- la detrazione maggiorata nella misura di € 250,00 per casi particolari, come di seguito descritti:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta dai contribuenti che siano assistiti dal Comune in via continuativa;

b) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta dai contribuenti il cui nucleo familiare, considerato al 1° gennaio 2008, abbia un reddito complessivo riferito all'anno 2007, risultante dalla dichiarazione dei redditi (CUD, modello Unico, modello 730), rientrante nella tabella seguente:

- n. 1 componente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €. 11.520,00

- n. 2 " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €. 13.740,00

- n. 3 " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €. 16.540,00

- n. 4 " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €. 18.710,00

- n. 5 o più componenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . €. 20.890,00

c) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta dai contribuenti nel cui nucleo familiare, considerato al 1° gennaio 2008, vi sia la presenza di invalidi per i quali sia stata accertata, con certificato rilasciato dall'ente pubblico competente, una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua;

d) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta da anziani o invalidi che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Con riferimento al punto 2) detrazioni ICI, lett. a), b), c) e d), si precisa quanto segue:

- per possesso si intende la proprietà o la titolarità di un diritto reale da parte dei contribuenti ad esclusione della fattispecie di cui al punto d) per la quale si deve inetendere esclusivamente la proprietà o il diritto di usufrutto;

- la detrazione deve essere comunque rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale;

- sono escluse dal beneficio le unità immobiliari del gruppo A classificato A/1, A/7, A/8, A/9, A/10 a meno che non si tratti di abitazione di cui al punto c);

- i soggetti che intendono avvalersi della maggiore detrazione in questione dovranno indicarne l'importo nell'apposito spazio del bollettino di versamento. Dovranno inoltre presentare apposita autocertificazione, ai sensi della Legge 445/2000 fatte salve le verifiche d'ufficio, attestando il titolo di godimento del bene adibito a propria abitazione principale e la situazione complessiva dei redditi prodotti nell'anno 2007 del proprio nucleo familiare, considerato al 1° gennaio 2008. Detta autocertificazione dovrà essere presentata, pena la decadenza dal beneficio, entro il periodo d'imposta (16 giugno per coloro che effettuano il versamento in un'unica soluzione; 16 dicembre per coloro i quali versano l'acconto a giugno e il saldo a dicembre) all'ufficio Protocollo del Comune, corredata della documentazione citata rispettivamente ai punti precedenti lett. b) e c).

L'Amministrazione Comunale si riserva, comunque, di chiedere documentazione integrativa comprovante l'esistenza di presupposti per il beneficio della maggiorazione come qui stabilita;

VISTI i pareri istruttori ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 allegato al presente atto sotto la lettera a).

D E L I B E R A

1) di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata e che si intende qui integralmente trascritta, senza alcuna modificazione e/o integrazione;

2) di allegare il presente provvedimento al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2008;

3) di dichiarare con successiva e separata votazione l’immediata esecutività del presente atto ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio De Nicola Stefano e comprensiva dei pareri espressi dai responsabili dei servizi attestanti la regolarità tecnica.

Uditi gli interventi come da verbale ( allegato B verbale degli interventi ).

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione senza alcuna modificazione e/o integrazione

Dato atto che verso le ore 01,00 si provvede alla votazione in forma palese per alzata di mano ;

Risultano presenti Consiglieri: n. 15 .

Favorevoli n. 15 , Contrari // , Astenuti //

Con voti, sopra espressi, il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, proclama l’esito della votazione.

A questo punto il Presidente propone di votare l’immediata esecutività del provvedimento.

Risultano presenti Consiglieri: n. 15;

Favorevoli n. 15, Contrari //, Astenuti //;

Con voti, sopra espressi, il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, proclama l’esito della votazione.

DELIBERA

1) di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata e che si intende qui integralmente trascritta, senza alcuna modificazione e/o integrazione;

2) di dichiarare con successiva e separata votazione l’immediata esecutività del presente atto ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.