Estratto deliberazione G.C.    n.ro     11   del   07/02/2005

 

1)  le aliquote ICI per l'anno 2005, sono determinate, come di seguito elencate:

- 6,20 per mille (incremento 0,40 per mille) l'aliquota ordinaria. Sono inclusi gli alloggi rientranti nella fattispecie di cui all'art. 8, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, relativa ai fabbricati dichiarati inagibili  o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

- 5,00 per mille (incremento 0,50 per mille) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale,  e alle pertinenze ricadenti in particelle subalterne al mappale dove insiste il fabbricato principale e/o comunque, attigue al fabbricato principale, meglio specificate nel regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

- 7,00 per mille (confermato) per le unità immobiliari residenziali, non adibite ad abitazione principale (alloggi locati, alloggi non locati);

- 4 per mille (confermato) per coloro che hanno messo a dimora un quantitativo di essenze arboree (con esclusione di vigneti e piantagioni a vivaio) su almeno il 5% del del terreno agricolo posseduto. La percentuale sarà calcolata stimando la proiezione al suolo della ramificazione delle piante.

Per  usufruire dell'aliquota suddetta bisogna presentare entro il 30 giugno 2005 la seguente documentazione:

   - autocertificazione sottoscritta ai sensi della L. 15/1968, e successive modificazioni, dal possessore del terreno, su un modello predisposto dall'Ufficio Tributi;

     - planimetria che evidenzi le aree in cui sono collocate le piante con una o più foto;                      

 

2) le detrazioni ICI per l'anno 2005,  sono determinate, come di seguito elencate:

- la detrazione ordinaria, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nella misura di € 104,00;

- la detrazione maggiorata nella misura di € 250,00 per casi particolari, come di seguito descritti:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta dai contribuenti i quali, pur essendo proprietari o titolari del diritto reale di usufrutto o abitazione sono assistiti dal Comune in via continuativa;

b) per l'abitazione principale di proprietà dei nuclei familiari il cui reddito complessivo, risultante dalla dichiarazione dei redditi (CUD, modello Unico, modello 730), riferito all'anno 2004 rientra nella tabella seguente:

- n. 1 componente . . . . . . . .  €.  10.920,00                                - n. 4  componenti  . . . . . . . . . € 17.730,00

- n. 2         "          . . . . . . . . . €.  13.030,00                                - n. 5                     . . . . . . . . . € 19.800,00

- n. 3         "          . . . . . . . . . €.  15.680,00

c) per l'abitazione principale di nuclei familiari che hanno presenza di invalidi  per i quali sia stata accertata, con certificato rilasciato dall'ente pubblico competente, una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.

 

Con riferimento al punto 2),  lett. a), b) e c),  si precisa quanto segue:

- si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o invalidi che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di inserimento in via continuativa, a condizione che la stessa unità immobiliare non risulti locata, secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 56 della L. 662/96.

- in tutti i casi sopradescritti, l'unità immobiliare deve essere l'unica proprietà del nucleo familiare oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritto di abitazione nel corso dell'anno 2005.

- la detrazione deve essere comunque rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.

- sono escluse dal beneficio le unità immobiliari del gruppo A classificato A/1, A/7, A/8, A/9, A/10 a meno che non si tratti di abitazione di invalidi civili certificati come sopra indicato.

- i soggetti che intendono avvalersi della maggiore detrazione in questione dovranno indicarne l'importo nell'apposito spazio del bollettino di versamento. Dovranno inoltre presentare apposita autocertificazione, ai sensi della Legge 445/2000 fatte salve le verifiche d'ufficio, attestando il titolo di godimento del bene  adibito a propria abitazione principale e la situazione complessiva  dei redditi prodotti nell'anno 2004 del proprio nucleo familiare. Detta autocertificazione dovrà essere presentata, pena la decadenza, entro il periodo d'imposta (30 giugno per coloro che effettuano il versamento in un'unica soluzione; 20 dicembre per coloro i quali versano l'acconto a giugno e il saldo a dicembre) all'ufficio Protocollo del Comune, corredata della documentazione citata rispettivamente ai punti precedenti lett. b) e c).

L'Amministrazione Comunale si riserva, comunque, di chiedere documentazione integrativa comprovante l'esistenza di presupposti per il beneficio della maggiorazione come qui stabilita.

 

 

Versamenti: - Acconto dall’1 al 30 giugno 2005 - Saldo dall’1 al 20 dicembre 2005.

                    Su c/c 53380739  intestato a ABACO SPA – ICI CONSELVE.

 

Denuncia di variazione: deve essere presentata l’anno successivo a quello dell’anno in cui è avvenuta la variazione,

                                          con modello ministeriale, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

 

Per informazioni: Comune di Conselve – Ufficio Tributi – tel . 049 9500848 – fax. 049 9500129.

Sito Internet:  www.comune.conselve.it