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SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITA’ TECNICA

(art. 49 del D.Lgs. n.267/2000)

Il Responsabile del Servizio

Dr. Claudio Maritan

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

(art. 49 del D.Lgs. n.267/2000)

Il Responsabile Ufficio Ragioneria

Dr. Claudio Maritan

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

CONSIDERATO che il termine per deliberare l’aliquota comunale sugli immobili previsto dall’art.6, comma 1 del D.Lgs. 30.12.1992 n.504 è fissato entro l’approvazione del bilancio di previsione;

 

RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2006 nr. 296 riguardante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” ed in particolare l’art. 1 comma 156 che attribuisce al Consiglio Comunale il potere di fissazione delle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili e richiamata la proposta elaborata dalla Giunta Comunale nella seduta del 22 febbraio 2007;

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 30 novembre 2006 con il quale è stato differito al 31 marzo 2007 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2007;

 

RITENUTO, per l’anno 2007, articolare le aliquote e aggiornare le varie detrazioni riguardanti l’Imposta Comunale sugli Immobili come segue:

-         determinare nella misura del 5,7 per mille l’aliquota ICI che sarà applicata per l’anno 2007, sugli immobili sia posseduti a titolo di unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalla persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel territorio comunale, sia concessi a titolo gratuito, affinché vi dimorino abitualmente, a parenti di primo grado del proprietario o dell’usufruttuario o del titolare di altro diritto reale;

-         determinare nella misura del 5,7 per mille l’aliquota ICI che sarà applicata alle relative pertinenze dell’abitazione principale così come dettate dall’art.8 del regolamento ICI approvato con delibera di C.C. n.17 del 21.12.1998;

-         determinare nella misura del 6 per mille l’aliquota ICI che sarà applicata alle abitazioni locate con regolare contratto di locazione registrato;

-         determinare nella misura del 9 per mille l’aliquota ICI che sarà applicata alle seconde abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni o in cui gravi un contratto di locazione irregolare;

-         determinare nella misura del 7 per mille l’aliquota ICI che sarà applicata alle abitazioni non locate e che non rientrano nella casistica di cui alle lettere precedenti;

-         determinare nella misura del 6 per mille l’aliquota ICI che sarà applicata per tutti gli altri fabbricati non rientranti nella fattispecie di abitazione; A questa fattispecie non rientrano i possessori di immobili su cui insistono attività produttive da bloccare o da trasferire secondo quanto disposto dal vigente PRG e che rientrino nella seguente ulteriore condizione: proprietari di immobili la cui attività venga esclusivamente trasferita all’interno del territorio comunale in una zona artigianale opportunamente individuata dal PRG. Per la suestesa casistica viene riconosciuta l’esclusione dall’ICI limitatamente al fabbricato per un periodo di due anni decorrente dalla data di comunicazione di “fine lavori”. Resta inteso che fino alla data di “fine lavori”, l’imposta ICI sarà dovuta quale area edificabile con l’applicazione delle aliquote appositamente deliberate;

-         determinare nella misura del 6 per mille l’aliquota ICI che sarà applicata ai terreni agricoli;

-         determinare nella misura del 7 per mille l’aliquota ICI che sarà applicata alle aree fabbricabili;

 

RITENUTO peraltro, per l’anno 2007 applicare la detrazione dell’imposta ICI per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale a €. 130,00, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, avvalendosi quindi della facoltà prevista dall’art.3, comma 55 della Legge 23.12.1996 n. 662 così come integrata dall’art. 58 comma 3 del decreto legislativo n.446 del 15.12.1997;

 

RILEVATO che l’art.3 della Legge 9.5.1997 n.122 riconosce la facoltà di elevare la detrazione dell’imposta ICI anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, e considerato che questa Amministrazione intende avvalersi di tale facoltà individuando per l’anno 2007 le situazioni meritevoli del beneficio fiscale della maggiore detrazione ICI, fermo restando che la detrazione non può essere superiore all’ammontare dell’imposta dovuta, stabilendo quindi i seguenti criteri:

1-      unità immobiliare adibita ad abitazione principale, posseduta dai contribuenti residenti i quali, pur essendo proprietari e titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, sono assistiti in via continuativa dal Comune: €. 260,00;

2-      l’abitazione principale che sia l’unica di proprietà del nucleo familiare tra i cui componenti vi sia un portatore di handicap con una percentuale di invalidità pari al 75% documentata esclusivamente da struttura ASL: €. 181,00;

3-       l’abitazione principale che sia l’unica di proprietà del nucleo familiare tra i cui componenti vi siano TRE o più figli e il cui reddito imponibile lordo del nucleo famigliare (in caso di reddito fondiario comunque non superiore a €. 185,92 escluso quello derivante dall’abitazione principale) riferito all’ultimo anno disponibile, non sia superiore ad un importo pari a €. 20.246,72 (pari a quattro volte l’importo dell’assegno sociale), come da risultanze della dichiarazione dei redditi (reddito imponibile) o dal Mod.201: €. 181,00.

4-      unità immobiliare adibita ad abitazione principale, posseduta da contribuenti titolari di pensione con reddito complessivo lordo del nucleo familiare non superiore ad un importo pari a €. 8.504,73 (importo relativo a 1,5 volte il trattamento minimo per l’anno 2007) come risulta dalla dichiarazione dei redditi (reddito imponibile) o dal Mod. 201: €. 181,00.

 

PRECISATO che la detrazione deve essere comunque rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e che l’unità immobiliare deve essere l’unica proprietà immobiliare del nucleo familiare nel corso dell’anno 2007 oppure l’unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritto di abitazione e che sono, comunque escluse dal beneficio le unità immobiliari del gruppo A classificate A/1 – A/7 – A/8 – A/9;

 

DATO ATTO che qualora durante l’anno 2007 siano documentate variazioni nella composizione del nucleo familiare ai fini della determinazione del reddito si sommano i rispettivi importi determinati in proporzione al periodo di effettiva appartenenza al nucleo;

 

PRECISATO, altresì che i contribuenti che intendono avvalersi della maggiore detrazione dovranno presentare apposita domanda all’Ufficio Tributi, entro il termine di pagamento del saldo, e autocertificare con le modalità previste dal DPR 445/2000 sulla semplificazione amministrativa, la posizione sia del soggetto passivo, sia dei componenti il nucleo stesso circa la situazione reddituale e l’esistenza dei presupposti per il beneficio della maggiorazione;

 

PRECISATO, infine che qualora all’interno di un nucleo familiare vi sia la compresenza di più situazione agevolative, verrà applicata la detrazione più conveniente al contribuente;

 

DATO ATTO che il gettito dell’imposta preventivato per l’anno 2007 non è inferiore a quanto riscosso per il 2006;

 

VISTI gli artt. 52, 58 e 59 del D.lgs. 446/97 in materia di potestà generale regolamentare e in materia di potestà regolamentare ICI del Comune;

 

VISTE le circolari del Ministero delle Finanze n. 114/E in materia di pertinenze e la circolare del Ministero delle Finanze n. 118/E esplicativa del concetto di potere regolamentare;

 

VISTA la circolare del Ministero delle Finanze n. 241 del 23.12.1999 in materia di “La finanziaria 2000” e altri provvedimenti normativi in materia tributaria;

 

VISTA la circolare “Omnibus” n. 247/E del Ministero delle Finanze datata 29.12.1999 e la nota del Dipartimento del Territorio n. C/88414 in materia di rendite catastali ai fini ICI;

 

RICHIAMATA la legge n. 431 del 9.12.1998 che detta norme sulla “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”;

 

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

 

ACQUISITI i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell’art. 49, comma primo del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

UDITI gli interventi: __________________

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CON voti espressi nei modi e forme di legge:

presenti e votanti n.____

voti favorevoli n.____

astenuti n.____

contrari n.____

 

 

DELIBERA

 

 

1-              di determinare, per l’anno 2007 e per i motivi specificati in premessa, le seguenti aliquote da applicarsi all’Imposta Comunale sugli immobili:

 

2-               determinare nella misura del 5,7 per mille l’aliquota ICI che sarà applicata per l’anno 2007, sugli immobili sia posseduti a titolo di unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalla persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel territorio comunale, sia concessi a titolo gratuito, affinché vi dimorino abitualmente, a parenti di primo grado del proprietario o dell’usufruttuario o del titolare di altro diritto reale;

 

3-               determinare nella misura del 5,7 per mille l’aliquota ICI che sarà applicata alle relative pertinenze dell’abitazione principale così come dettate dall’art.8 del regolamento ICI approvato con delibera di C.C. n.17 del 21.12.1998;

 

4-               determinare nella misura del 6 per mille l’aliquota ICI che sarà applicata alle abitazioni locate con regolare contratto di locazione registrato;

 

5-               determinare nella misura del 9 per mille l’aliquota ICI che sarà applicata alle seconde abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni o in cui gravi un contratto di locazione irregolare;

 

6-               determinare nella misura del 7 per mille l’aliquota ICI che sarà applicata alle abitazioni non locate e che non rientrano nella casistica di cui alle lettere precedenti;

 

7-               determinare nella misura del 6 per mille l’aliquota ICI che sarà applicata per tutti gli altri fabbricati non rientranti nella fattispecie di abitazione; A questa fattispecie non rientrano i possessori di immobili su cui insistono attività produttive da bloccare o da trasferire secondo quanto disposto dal vigente PRG e che rientrino nella seguente ulteriore condizione: proprietari di immobili la cui attività venga esclusivamente trasferita all’interno del territorio comunale in una zona artigianale opportunamente individuata dal PRG. Per la suestesa casistica viene riconosciuta l’esclusione dall’ICI limitatamente al fabbricato per un periodo di due anni decorrente dalla data di comunicazione di “fine lavori”. Resta inteso che fino alla data di “fine lavori”, l’imposta ICI sarà dovuta quale area edificabile con l’applicazione delle aliquote appositamente deliberate;

 

8-               determinare nella misura del 6 per mille l’aliquota ICI che sarà applicata ai terreni agricoli;

 

9-               determinare nella misura del 7 per mille l’aliquota ICI che sarà applicata alle aree fabbricabili;

 

10-           di determinare, per l’anno 2007 la detrazione dell’imposta ICI per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale a €. 130,00, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, avvalendosi quindi della facoltà prevista dall’art.3, comma 55 della Legge 23.12.1996 n. 662 così come integrata dall’art.58 comma 3 del decreto legislativo n.446 del 15.12.1997;

 

11-         di riconoscere la facoltà di elevare la detrazione dell’imposta ICI anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, e considerato che questa Amministrazione intende avvalersi di tale facoltà individuando per l’anno 2007 le situazioni meritevoli del beneficio fiscale della maggiore detrazione ICI, fermo restando che la detrazione non può essere superiore all’ammontare dell’imposta dovuta, stabilendo quindi i seguenti criteri:

-         unità immobiliare adibita ad abitazione principale, posseduta dai contribuenti residenti i quali, pur essendo proprietari e titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, sono assistiti in via continuativa dal Comune: €. 260,00;

-         abitazione principale che sia l’unica di proprietà del nucleo familiare tra i cui componenti vi sia un portatore di handicap con una percentuale di invalidità pari al 75% documentata esclusivamente da struttura ASL: €. 181,00,

-         l’abitazione principale che sia l’unica di proprietà del nucleo familiare tra i cui componenti vi siano TRE o più figli e il cui reddito imponibile lordo del nucleo famigliare (in caso di reddito fondiario comunque non superiore a €. 185,92 escluso quello derivante dall’abitazione principale) riferito all’ultimo anno disponibile, non sia superiore ad un importo pari a €. 20.246,72 (pari a quattro volte l’importo dell’assegno sociale), come da risultanze della dichiarazione dei redditi (reddito imponibile) o dal Mod.201: €. 181,00.

-         unità immobiliare adibita ad abitazione principale, posseduta da contribuenti titolari di pensione con reddito complessivo lordo del nucleo familiare non superiore ad un importo pari a €. 8.504,73 (importo relativo a 1,5 volte il trattamento minimo per l’anno 2007) come risulta dalla dichiarazione dei redditi (reddito imponibile) o dal Mod. 201: €. 181,00.

 

12- di precisare che la detrazione deve essere comunque rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e che l’unità immobiliare deve essere l’unica proprietà immobiliare del nucleo familiare nel corso dell’anno 2007 oppure l’unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritto di abitazione e che sono, comunque escluse dal beneficio le unità immobiliari del gruppo A classificate A/1 – A/7 – A/8 – A/9;

 

13 - di dare atto che qualora durante l’anno 2007 siano documentate variazioni nella composizione del nucleo familiare ai fini della determinazione del reddito si sommano i rispettivi importi determinati in proporzione al periodo di effettiva appartenenza al nucleo;

 

14 – di precisare che i contribuenti che intendono avvalersi della maggiore detrazione dovranno presentare apposita domanda all’Ufficio Tributi, entro il termine di pagamento del saldo, e autocertificare con le modalità previste dal DPR 445/2000 sulla semplificazione amministrativa, la posizione sia del soggetto passivo, sia dei componenti il nucleo stesso circa la situazione reddituale e l’esistenza dei presupposti per il beneficio della maggiorazione;

 

15 – di precisare che qualora all’interno di un nucleo familiare vi sia la compresenza di più situazione agevolative, verrà applicata la detrazione più conveniente al contribuente;

 

16 – di dare atto che quanto non espressamente previsto, si applicano le tariffe previste per legge o determinate con atto di questo ente debitamente convertite in euro secondo le disposizioni previste in materia.

 

 

Con separata votazione, con voti _____________ espressi nei modi e nelle forme di legge, dispone di dichiarare il presente provvedimento urgente e immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.