ESTRATTO DI DELIBERA DI

CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 19.05.11

 

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) ANNO 2011 - DETERMINAZIONE ALIQUOTA, RIDUZIONI E DETRAZIONI.

 

 

D E L I B E R A

 

1.            di confermare   per l'anno 2011  l'aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)  nella misura unica del 6 per mille ;

 

2.            di confermare la detrazione sull’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale a Euro 155,00;

 

3.           di confermare anche per l’anno 2011 una maggiore detrazione dell’imposta I.C.I., pari a Euro 260,00 con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di disagio economico o sociale, per avvalersi della quale l’abitazione principale deve essere l’unica posseduta dal nucleo familiare sul territorio nazionale, a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione, e rimanendo comunque escluse dal beneficio le unità immobiliari del gruppo A/8:

 

a) soggetti assistiti in via continuativa dal Comune, rientranti nella fattispecie prevista

    dall’apposito regolamento comunale;

 

b) soggetti il cui reddito imponibile fiscale del nucleo familiare sia dato da pensione, da 

    lavoro dipendente, da lavoro autonomo con i seguenti limiti, (imponibile lordo anno 2010):

 

 

·       Euro   6.905,28 per il nucleo composto da 1 sola persona;

·       Euro 10.357,91 per il nucleo composto da 2 persone;

·       Euro 12.429,52 per il nucleo composto da 3 persone;

·       Euro 14.501,09 per il nucleo composto da 4 persone;

·       Euro 16.572,69 per il nucleo composto da 5 persone;

·       Euro 18.644,26 per il nucleo composto da 6 persone;

il limite viene aumentato di € 2.070 per ogni componente in più oltre il sesto;

 

 

c)  contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto che risulti portatore di handicap

     permanente grave (ai sensi dell’art. 3 della legge 10/92), cieco e/o sordomuto  (L.382/70) ,

     invalido civile con grado d’invalidità superiore al 66% (art. 2 L. 118/71 e succ. modifiche),

     mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla I alla V (D.P.R.

     918/78, L. 474/58), ed il cui reddito imponibile fiscale del nucleo familiare (da pensione, lavoro

     dipendente, lavoro autonomo) non superi i sottoindicati scaglioni:

 

·       Euro   8.905,28 per il nucleo composto da 1 sola persona;

·       Euro 12.357,91 per il nucleo composto da 2 persone;

·       Euro 14.429,52 per il nucleo composto da 3 persone;

·       Euro 16.501,09 per il nucleo composto da 4 persone;

·       Euro 18.572,69 per il nucleo composto da 5 persone;

·       Euro 20.644,26 per il nucleo composto da 6 persone;

il limite viene aumentato di € 2.070 per ogni componente in più oltre il sesto;

 

Lo stato di invalidità deve essere stato riconosciuto dalla competente commissione medica.

 

Ai fini della determinazione del reddito, qualora durante l’anno 2010 siano documentate variazioni nella composizione del nucleo familiare si sommano i rispettivi redditi pro-capite determinati in proporzione al periodo di effettiva appartenenza al nucleo.

Il numero dei componenti il nucleo familiare a cui fare riferimento è quello risultante alla data del primo gennaio 2011;

 

I contribuenti che intendono avvalersi della maggiore detrazione dovranno presentare, entro il termine perentorio del 30.06.2011, autocertificazione, comprovante i  presupposti per il beneficio, con allegata idonea documentazione comprovante il reddito e/o lo stato di invalidità;

 

4.           di dare pubblicità del presente dispositivo nei modi previsti dall’art.52 del D. legislativo

          446/97.