Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI –Determinazioni per l’anno 2005

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

Premesso che il D.Lgs. 504/1992, recante le norme di riordino della finanza locale in esecuzione dell’art.4 della legge 23.10.1992 nr.431, ha istituito l’I.C.I.: Imposta comunale sugli immobili.

 

Ricordato che con delibera di Giunta Comunale nr.10 del 14.2.2004 sono state determinate le aliquote  ICI per l’anno 2004.

 

Visto il comma 8 dell’art.27 della Legge 448/2001 che fissa il termine per deliberare aliquote, tariffe e regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Termine che per il corrente anno è fissato con D.M. 314 del 30.12.2004 al 28 febbraio 2005.

 

Dato atto che risulta tuttora applicabile l’art.3 comma 53 della Legge 662/96 in base al quale l’aliquota relativa all’Imposta Comunale sugli Immobili può essere determinata nella misura compresa tra il 4 per mille ed il 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati.

 

Considerato che al fine di garantire un prelievo fiscale che comunque consenta  di perseguire gli obiettivi programmatici di questa Amministrazione e di garantirne il raggiungimento è necessario confermare l’aliquota ordinaria   del 6   attualmente in vigore e riproporre, nell’ottica di agevolare i proprietari delle abitazioni in cui risiedono, e di ridurre quindi la pressione fiscale sulle abitazioni principali, l’aliquota del 5  per l’abitazione principale e sue pertinenze.

 

Considerato altresì che per l’abitazione principale si ritiene opportuno confermare la detrazione nella misura minima di €uro 103,30, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae il possesso.

 

Ricordato inoltre che l’art.2 del citato D.Lgs 504/92 comma 1 lett.b) definisce il concetto di aree fabbricabili, mentre il successivo art.5 comma 5 definisce la base imponibile riferita alle aree edificabili.

 

Atteso che il D.Lgs. 15.12.1997, nr.446 all’art.59 comma 1 lettera g) consente ai Comuni di fissare i valori di riferimento per l’attività di accertamento ICI sulle aree edificabili, ai fini della limitazione del contenzioso.

 

Richiamata a tal proposito la già citata delibera di Giunta Comunale nr. 10 del 14 febbraio 2004 con la quale sono stati determinati i valori medi venali in comune commercio delle aree edificabili ai fini dell’applicazione Ici per l’anno 2004, adeguati sulla base anche delle diverse situazioni di mercato determinatesi nel territorio, giusta  relazione dell’Ufficio Tecnico Comunale.

 

Visto il vigente Regolamento comunale dell’ICI approvato con delibere consiliari 41/1998 e 50/1998, in particolare l’art.5 comma 9.

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile dei responsabili del servizio ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000.

 

Verificata dal Segretario Comunale la conformità del presente provvedimento in ordine ai disposti di legge, dello Statuto Comunale e dei regolamenti, ai sensi dell’art.97 comma 2 del D.Lgs. 267/2000.

 

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi,

 

 

D E L I B E R A

 

 

1.Di determinare per l’anno 2005, sulla base dei motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote relative all’Imposta Comunale sugli Immobili, confermative di quelle applicate nello scorso anno:

 

- aliquota per abitazione principale e sue pertinenze …………………….……5 

 

- aliquota ordinaria per altri fabbricati –terreni agricoli –aree edificabili….6 ‰.

 

2.Di applicare nella misura di €uro 103,30 la detrazione prevista per l’abitazione principale.

 

3.Di confermare  i  valori medi venali in comune commercio delle aree edificabili per l’anno 2005 - ai fini dell’applicazione ICI- quelli già determinati per l’anno 2004, come da allegata tabella e  giusta relazione del Tecnico Comunale, specificando che per l’anno 2005 non sono soggetti a rettifica tributaria coloro i quali hanno assunto come base imponibile del valore dell’area fabbricabile un valore venale pari o superiore a quello indicato nella stima allegata.

 

4.Di precisare, ai fini interpretativi  di situazioni  particolari, che:

Gli edifici con destinazione rurale, per i quali il proprietario ne ha dichiarato “non più funzionali al fondo rustico di pertinenza”, il valore di riferimento ai fini del calcolo del tributo è quello determinato dall’Agenzia delle Entrate.

 

5.Di prevedere  un’entrata presunta di €uro 425.000 che verrà introitata nelle forme previste dalla legge e dal nostro vigente Regolamento sull’ICI.

 

6.Di comunicare, per elenco, il presente provvedimento  ai Capogruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del D.Lgs 18 agosto 2000, nr. 267.

 

7.Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante la necessità ed urgenza, ai sensi del comma 4 dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000, con separata ed unanime votazione.

 

Sulla su estesa  deliberazione vengono espressi i seguenti pareri, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 18 agosto 2000, nr. 267:

 

Parere favorevole di regolarità tecnica             Parere favorevole di regolarità contabile

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO                 IL RESPONSBAILE DEL SERVIZIO

       Ramina geom. Mariano                                                           Mezzaro Giuseppe

 

 

 

 

 

 

 

 

    Campodoro, 07 febbraio 2004.

 

 

OGGETTO: Proposta di attribuzione valori medi aree edificabili per il controllo dell’imposta ai fini ICI dal 01.01.2004

                        Aggiornamento valori in euro

 

 

 

Su richiesta dell’Amministrazione Comunale, questo Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto a determinare i valori medi delle aree edificabili inserite all’interno del Piano Regolatore Generale.

Si premette, che una corretta applicazione dei criteri per la determinazione del valore delle aree fabbricabili, necessita di un processo cognitivo-valutativo diretto all’acquisizione di ogni elemento utile per la esatta individuazione del bene di cui si tratta, alla esatta qualificazione urbanistica, al posizionamento nel territorio comunale, alla presenza di altri elementi che possano incidere sul valore del bene.

Al fine pertanto di evitare valutazioni che possono divergere anche in modo sensibile se considerate singolarmente per singolo lotto, si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in aree commercialmente omogenee, alle quali applicare, i criteri di valutazione come di seguito specificati:

·        Zona territoriale di ubicazione;

·        Capacità edificatoria;

·        Destinazione d’uso consentita;

·        Grado di urbanizzazione;

·        Atti di compravendita.

 

 

ZONA TERRITORIALE DI UBICAZIONE

L’ubicazione del lotto o dell’area, concorre alla determinazione del valore di mercato in relazione alla distanza dai servizi pubblici e privati (Municipio, scuole, impianti sportivi, trasporti, commerciali, ecc.).

Dall’anali sul territorio comunale si è riscontrato che questo è suddivisibili in quattro aree commercialmente omogenee:

  1. il capoluogo Campodoro;
  2. la frazione Bevadoro;
  3. l’area artigianale industriale posta fra il capoluogo e la frazione Bevadoro;
  4. il centro abitato di Torrerossa;

 

CAPACITà EDIFICATORIA

Attestata dallo strumento urbanistico vigente (PRG, PDL, PR), concorre a determinare un incremento del valore sull’area oggetto della stima, in rapporto all’indice di edificabilità.

Da un’analisi di mercato si è riscontrato che il valore delle aree edificabili viene attribuito mediante l’utilizzo di due parametri:

a)      Per le aree già dotate di opere di urbanizzazione, mediante uno strumento urbanistico attuativo, queste vengono commercializzate in base al loro potere edificatorio espresso in metri cubi;

b)      Per le aree da urbanizzare, visto che il Repertorio normativo allegato al PRG prevede generalmente quale indice di edificabilità territoriale 1,00 mc./mq., queste vengono commercializzate in base alla loro superficie.

 

Destinazione d’uso consentita

In relazione alla classificazione delle aree in base al PRG vigente (Centro storico, residenziale, artigianale-industriale, etc.) concorre a determinare, compatibilmente anche con tipologia edilizia esistente, un criterio selettivo di stima.

Da un’anali del territorio si riscontra che le aree edificabili si possono distingue re sostanzialmente in due tipologie di destinazione d’uso:

a)      Zone residenziali;

b)      Zone artigianali-industriali.

 

Grado di urbanizzazione

Concorre a determinare il valore in base alle infrastrutture presenti: strade, fognature, illuminazione pubblica, parcheggi, verde pubblico, marciapiedi, reti gas, rete elettrica.

 

Atti di compravendita

Analisi dettagliata dei contratti di trasferimento di proprietà delle aree edificabili nel Comune di Campodoro negli anni 2001 - 2002 – 2003 (agli atti di questa Amministrazione Comunale), al fine di verificare l’uniformità tra il valore accertato da questo ufficio e quello dichiarato nell’atto, la stessa analisi e il valore ricavato, trova inoltre applicazione per le aree aventi analoghe caratteristiche. Nella verifica degli atti di compravendita di aree artigianali-industriali si è riscontrato un forte aumento del valore di cessione di dette aree.

 

 

Pertanto, a conclusione di quanto esposto, nell’ambito del territorio comunale di Campodoro si possono distinguere le seguenti aree edificabili commercialmente omogenee:

 

a)      Aree residenziali da urbanizzare nel Capoluogo Campodoro;

b)      Aree residenziali urbanizzate nel Capoluogo Campodoro

c)      Aree residenziali da urbanizzare nella Frazione Bevadoro;

d)      Aree residenziali urbanizzate nella Frazione Bevadoro;

e)      Aree residenziali (lotti liberi);

f)        Aree artigianali-industriali urbanizzate;

g)      Aree artigianali-industriali da urbanizzare;

 


 

 

 

STIMA DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI

DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

RIFERITO AL PERIODO DI IMPOSTA ANNO 2003

 

 

 

a)      Aree residenziali da urbanizzare nel Capoluogo Campodoro euro/mq. 47,00

 

b)      Aree residenziali urbanizzate nel Capoluogo Campodoro euro/mc. 68,00

 

c)      Aree residenziali da urbanizzare nella Frazione Bevadoro euro/mq. 47,00

 

d)      Aree residenziali urbanizzate nella Frazione Bevadoro euro/mc. 68,00

 

e)      Aree residenziali (lotti liberi) euro/mc. 52,00

 

f)        Aree artigianali-industriali urbanizzate euro/mq. 47,00

 

g)      Aree artigianali-industriali da urbanizzare euro/mq. 37,00

 

 

 

 

STIMA DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI

DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

RIFERITO AL PERIODO DI IMPOSTA ANNO 2004

 

 

a)      Aree residenziali da urbanizzare nel Capoluogo Campodoro euro/mq. 52,00

 

b)     Aree residenziali urbanizzate nel Capoluogo Campodoro con collaudo definitivo approvato euro /mc. 75,00

 

c)      Aree residenziali da urbanizzare nella Frazione Bevadoro euro /mq.   52,00

 

d)     Aree residenziali urbanizzate nella Frazione Bevadoro con collaudo definitivo approvato euro /mc. 75,00

 

e)      Aree residenziali (lotti liberi)      euro /mc.   57,00

 

f)       Aree artigianali-industriali urbanizzate con collaudo definitivo approvato euro /mq.   94,00

 

g)      Aree artigianali-industriali da urbanizzare      euro /mq.       74,00

 

 

 

 

 

N.B.: Ai fini interpretativi di situazioni particolari si precisa che:

1)     Nelle aree omogenee dove il PRG le ha classificate “AREE DEGRADATE”, ai sensi della Legge n. 457/78, e per le quali sia previsto l’intervento mediante strumento urbanistico attuativo e che il repertorio normativo ne fissa un incremento di volume in progetto, stante le caratteristiche delle stesse, si propone di non considerare - ai fini ICI - il volume in progetto assegnato dal Repertorio Normativo sino all’approvazione definitiva dello strumento urbanistico attuativo. Dopo l’approvazione del piano attuativo, l’imponibile ai fini ICI sarà costituito dal valore preesistente incrementato dal valore della quota millesimale di volume in progetto di proprietà calcolato secondo le richiamate lettere b) e d).

 

2)     Gli edifici con destinazione rurale, per i quali il proprietario ne ha dichiarato “non più funzionali al fondo rustico di pertinenza”, il valore di riferimento ai fini del calcolo del tributo è quello determinato dall’Agenzia delle Entrate.

 

 

 

 

            IL Responsabile dell’Ufficio Tecnico

  F.to    (Geom. Ramina Mariano)