SI PROPONE

 

-        di approvare le premesse quali parte integrante del presente provvedimento

 

1.       Di confermare per l’esercizio finanziario 2006:

-        l’aliquota ICI ordinaria al 6,00 per mille per tutti gli immobili non ricompresi ai punti successivi;

-        l’aliquota ICI al 6,00 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze, alla quale applicare una detrazione di Euro 103,29, e per le abitazioni, e loro pertinenze, di soggetti ricoverati in istituti o case di ricovero, purché non locate;

-        l’applicazione di una ulteriore detrazione Euro 103,29 (lire 200.000 c.a.), per i soggetti di cui al punto 2 dell’articolo 3 del vigente Regolamento Ici, ovvero per “I proprietari di abitazione principale con almeno un soggetto portatore di handicap o con invalidità del 100% (cento per cento), come certificato dalle Autorità competenti, e non già sostenuti dall’Amministrazione Comunale, hanno diritto ad una ulteriore detrazione di lire 200.000 sull’abitazione principale.”

2.       Di confermare:

-        l’aliquota ICI al 7 per mille per tutte le abitazioni locate e loro pertinenze, anche se si tratta di 1^ casa ai fini Irpef non abitata dal contribuente, e date in uso a soggetti diversi da quelli indicati al punto 2 dell’articolo 3 del vigente Regolamento Ici;

3.       Di stabilire l’aliquota ICI al 7 per mille per tutte le abitazioni non locate e loro pertinenze, le cosidette case “sfitte” e/o tenute a disposizione, comprese le prime case ai fini Irpef che rientrano in tale fattispecie;

4.       Di stabilire l’assoggettamento all’aliquota del 7,00 per mille delle abitazioni inagibili e/o inabitabili, che beneficiano della riduzione del 50% previsto dalla vigente normativa proprio perché, inagibili e/o inabitabili, non sono locate né direttamente abitate;

5.       Di confermare nella misura dell’1 per mille l’aliquota agevolata, già applicata per l’anno 2005 sugli immobili che verranno locati al Comune di Battaglia Terme per emergenze abitative, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, così come da articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, numero 431;

6.       Di rimettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Tributi per gli adempimenti di competenza, anche ai fini della pubblicazione per estratto.