Per effetto di quanto disposto dal D.L. 27 maggio 2008, n. 93 convertito nella Legge 126 del 24 luglio 2008, sono ESCLUSI dall’I.C.I. i seguenti immobili:

·          l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo compresa una sola pertinenza anche se distintamente iscritta in Catasto con categoria C/6, C/7 e C/2;

·          l’immobile posseduto dal coniuge che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale;

·          le unità immobiliari, appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

·          gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari;

·           l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano residente all’estero a condizione che non risulti locata;

·          abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito ad un parente di primo grado o di secondo in linea collaterale purchè il comodante e il comodatario siano residenti nel Comune di Baone;  (tali immobili devono essere concessi a titolo di abitazione principale con contratto di comodato d’uso gratuito comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Il contribuente che si trova nelle condizioni succitate deve presentare la citata dichiarazione all’Ufficio Tributi entro il 30 giugno di ogni anno nonché comunicare le eventuali successive variazioni; in mancanza della dichiarazione sostitutiva non si darà corso alla esenzione);

·          Immobili adibiti direttamente ad abitazione principale e posseduti a titolo di proprietà, usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 27/01/2009, esecutiva, sono state confermate per l’anno 2009 le seguenti aliquote I.C.I.:

4,5‰

 

IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE del soggetto passivo di Categoria A/1, A/8, A/9 (comprese le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto: C/2, C/6 e C/7. Si considera parte integrante della abitazione una sola pertinenza); con l’applicazione della detrazione di €. 103,29;

 

ABITAZIONI CONCESSE IN LOCAZIONE AI SENSI DELL’ART. 2 DELLA LEGGE 431/1998 (tali immobili devono essere concessi a titolo di abitazione principale), purchè locatore e locatario siano residenti nel Comune. Non si applica la detrazione di €. 103,29;

 

7‰

 

IMMOBILI NON ANCORA VENDUTI (case nuove in vendita), realizzati da imprese la cui attività prevalente o eslcusiva è la costruzione e la vendita di immobili dove risultino proprietari persone fisiche e giuridiche

CASE SFITTE (comprese le pertinenze)

SECONDE CASE

AREE EDIFICABILI

TUTTI I FABBRICATI RICOMPRESI NELLA CATEGORIA D

GLI IMMOBILI CLASSIFICATI NELLA CATEGORIA C/3

GLI IMMOBILI CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE C/2, C/6, C/7  NON DI PERTINENZA  O DI PERTINENZA DELLE SECONDE E PIU’ ABITAZIONI IN CAPO ALLO STESSO SOGGETTO PASSIVO E DEGLI ALLOGGI SFITTI

6‰

 

IMMOBILI CLASSIFICATI NELLA CATEGORIA C/1

 

RIDUZIONI DEL 50% DELL’IMPOSTA

 

Per i fabbricati dichiarata inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante i quale sussistono delle condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’Ufficio Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.