DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 31/01/2007, ESECUTIVA.

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2007

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 156, della Legge Finanziaria 2007 – n. 296 del 27.12.2006, modificativo dell’art. 6, comma uno, primo periodo, del Decreto LGS. 30.12.1992 n. 504 in quanto stabilisce che la determinazione delle aliquote I.C.I.  è stabilita dal Consiglio Comunale;

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 09.02.2006 avente per oggetto: "Determinazione aliquote ICI anno 2006.";

 

VISTO l’art. 3, comma 53 e seguenti della Legge 23 Dicembre 1996, n. 662, modificativo dell’art. 6 del D.Lgs. n. 504/92;

 

PRESO ATTO che la citata norma (art. 6 D.Lgs. 30.12.1992 n. 504) dà facoltà agli Enti impositori di diversificare le aliquote ICI da un minimo del 4‰ ad un massimo del 7‰ in rapporto alle diverse tipologie-esigenze ritenute opportune dall’Amministrazione Comunale, secondo gli obiettivi stabiliti nella relazione previsione e programmatica;

 

PRESO ATTO inoltre che il citato art. 3, comma 55, punto 3, consente, se deliberato dall’Ente, di ridurre l’importo per l’abitazione principale del soggetto passivo fino al 50%, fermo restando l’equilibrio di bilancio;

 

VISTO l’art. 3, comma 56, della Legge n. 662/96 che consente di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

 

RITENUTO di applicare pertanto tale facoltà valutandolo positivamente sotto l’aspetto sociale;

 

VISTO l’art. 4, comma 1, del D.L. 8 Agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni nella Legge n. 556/96;

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 82 del 07/06/1999, esecutiva, con la quale veniva estesa l’applicabilità dell’aliquota ridotta alle pertinenze delle abitazioni principali, così come previsto dalla Circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate datata 25 Maggio 1999 n. 114/E;

 

RILEVATO che deve considerarsi abitazione principale l’immobile occupato da parenti di primo grado o di secondo in linea collaterale se ceduto in comodato d’uso gratuito comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, purchè sia il comodante che il comodatario siano residenti nel Comune;

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge Finanziaria 2007 – n. 296 del 27.12.2006;

VISTI i pareri di cui all'art. 49 del D. Legislativo n. 267/2000 allegati al presente atto;

SI  PROPONE

1)      di determinare  per l’anno 2007, le aliquote così come da prospetto di seguito:

8aliquota del 4,5‰ sugli immobili adibiti direttamente ad abitazione principale dal soggetto passivo che la detiene e detrazione di Euro 103,29; inoltre, deve considerarsi abitazione principale, ai sensi del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 – art. 59 –lettera e), l’immobile occupato da parenti di primo grado o di secondo in linea collaterale ceduto con  contratto di comodato d’uso gratuito comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e purchè sia il comodante che il comodatario siano residenti nel Comune. Il contribuente che si trova nelle condizioni succitate deve presentare la citata dichiarazione all’Ufficio Tributi entro il 30 giugno di ogni anno nonché comunicare le eventuali successive variazioni; in mancanza della dichiarazione sostitutiva non si darà corso all’agevolazione citata nella premessa;

 

8aliquota del 4,5‰ sugli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale;

8aliquota del 4,5‰ per gli immobili ad uso pertinenze dell’abitazione principale classificati nelle categorie C/2, C/6 e C/7;

8aliquota del 7‰ per le seconde e più abitazioni in capo allo stesso soggetto passivo e gli alloggi sfitti; per le aree edificabili; per tutti i fabbricati ricompresi nella categoria D; per gli immobili classificati nella categoria C/3; per gli immobili classificati nelle categorie C/2, C/6, C/7 non di pertinenza o di pertinenza delle seconde e più abitazioni in capo allo stesso soggetto passivo e gli alloggi sfitti; per gli immobili non ancora venduti, realizzati da imprese la cui attività prevalente o esclusiva è la costruzione e la vendita di immobili dove risultino proprietari persone fisiche e giuridiche;

8aliquota del 6‰ per gli immobili classificati nella categoria C/1;

-         riduzione del 50% dell’imposta sull’immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo che si trovi in provate e documentate situazioni di disagio economico, situazione che deve essere accertata a cura dei Servizi Sociali del Comune tramite I.S.E.E.;

-         riduzione del 50% dell’imposta sull’immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo portatore di handicap e/o disabile residente nel Comune con invalidità pari o superiore al 50%;

-         4,5‰ per gli immobili adibiti direttamente ad abitazione principale e posseduti a titolo di proprietà, usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

-         l’immobile accatastato all’Urbano con due partite catastali e con unico numero civico, verrà considerato unica unità immobiliare;

IL CONSIGLIO COMUNALE – seduta del 31.1.2007

VISTA ed ESAMINATA la proposta sopra scritta;

SENTITA la relazione dell’Assessore al Bilancio C.Gattolin;

SENTITO l’intervento del Cons.Magarotto per richiesta di chiarimenti  e la risposta dell’Assessore predetto;

Chiusi gli interventi si passa alla votazione per alzata di mano: PRESENTI e VOTANTI 16

Favorevoli 16 ( unanimità )

DELIBERA

1)       di approvare la proposta di deliberazione così come  in premessa riportata;

2)     di dichiararla immediatamente eseguibile con successiva espressa votazione unanime.