Delibera di Consiglio Comunale N. 5/2011

PROPOSTA DI DELIBERA

 

PREMESSO:

 

·          che l’art. 1, comma 156, della L.n. 296/2006 (finanziaria 2007), stabilisce che la definizione delle aliquote e delle detrazioni sull’abitazione principale relative all’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è di competenza del Consiglio Comunale;

·          che l’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che, tra gli altri, siano allegati al bilancio di previsione le delibere di determinazione delle tariffe, delle aliquote d’imposta e delle eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di redditi per i tributi locali e per i servizi locali;

·          che in attuazione del principio dell'autonomia impositiva degli enti locali, il D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, recante il riordino della finanza degli enti territoriali, ha istituito a decorrere dall’ anno 1993 l' imposta comunale sugli immobili;

·          che l’ articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, prevede che il presupposto del tributo è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati e cosi come definiti dall' art. 2;

·          che l’ articolo 4 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, stabilisce poi che l'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun Comune per gli immobili la cui superficie insiste sul proprio territorio e la base imponibile del tributo è il valore degli stessi immobili;

·          che l’articolo 6 stabilisce invece che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite.

·          Che l’art. 6, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, così come modificato dall’art. 1, comma 156 della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), che ristabilisce in capo al Consiglio Comunale la competenza ad adottare l’aliquota I.C.I. per l’anno successivo;

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 6 del 30.04.2010 di definizione  aliquote e detrazioni relative all’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2010;

 

VISTO il regolamento relativo alla disciplina I.C.I. approvato con propria deliberazione del C.C.  n. 2 del 25.03.1999 e successive modifiche ed integrazioni;

 

RILEVATO che:

·          l’art. 1, comma 1, del D.L. 27/5/2008, n. 93, convertito nella L. n. 126/2008, stabilisce che a decorrere dall'anno 2008 è esente dall'imposta comunale sugli immobili di cui al D. Lgs. n. 504/1992, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

·          il successivo comma 2 prevede che per abitazione principale si intende quella considerata tale ai sensi del D. Lgs. n. 504/1992, e s.m.i., nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del decreto in questione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992;

 

ATTESO che l’art. 77 bis, comma 30, del D.L. n. 112/2008, convertito nella n. 133/2008, prevede che resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all’articolo 1, comma 7, del D.L. n. 93/2008, convertito, con modificazioni, dalla n. 126/2008, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).

 

RITENUTO dunque necessario per l’anno 2011 confermare le aliquote e le detrazioni per le abitazioni principali (residenza) ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) deliberate per l’annualità 2010 nelle seguenti misure:

 

ALIQUOTE

·          aliquota ordinaria per altri fabbricati diversi dall’abitazione principale non esente e per le aree edificabili 5,25 (cinque e venticinque) per mille, ad eccezione dei fabbricato appartenenti alla categoria catastale “D”;

·          l’aliquota  per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale D nella misura del 6,50 (sei e cinquanta) per mille;

 

DETRAZIONE

·          prevista per le abitazioni principali (residenza); non esenti: abitazioni di categoria catastale A/1, A/8, A/9 -

·          gli immobili disponibili dei soggetti iscritti A.I.R.E. continuano a godere della detrazione prevista per le abitazioni principali non esenti nella misura di € 103,30;

 

RICHIAMATA la Risoluzione Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 12 del 5/6/2008, che ha fornito puntuale interpretazione della norma, rimandando per alcuni istituti alle scelte operate dal Comune attraverso la propria potestà deliberativa e regolamentare in materia, quali:

- le pertinenze dell’abitazione principale;

- il comodato in uso gratuito a parenti;

- gli immobili disponibili di soggetti iscritti A.I.R.E. (Anagrafe Italiani residenti all’Estero);

- gli immobili utilizzati da anziani o disabili ricoverati permanentemente in strutture di ricovero;

 

RITENUTO altresì opportuno chiarire il trattamento riservato alle seguenti fattispecie, in ordine all’eventuale assimilazione dell’abitazione principale:

·          sono da considerarsi pertinenze dell’abitazione principale, il garage o box o posto auto, la soffitta o la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è situata anche l’abitazione principale;

·          sono da considerarsi assimilate all’abitazione principale le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (padre-figlio) o collaterale fino al secondo grado (fratello, sorella), a condizione che la stessa venga utilizzata come abitazione principale (residenza) ed i parenti formino un nucleo familiare a sé stante. La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per ottenere l’assimilazione all’abitazione principale deve pervenire all’ufficio tributi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’anno di competenza;

·          sono da considerarsi assimilate all’abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in uso gratuito a familiari che non rientrino nei gradi di parentela previsti per l’assimilazione per uso gratuito. La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per ottenere l’assimilazione all’abitazione principale deve pervenire all’ufficio tributi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’anno di competenza;

·          gli immobili disponibili dei soggetti iscritti A.I.R.E. non sono da considerarsi assimilati all’abitazione principale, ma continuano a godere della detrazione prevista per le abitazioni principali non esenti nella misura di € 103,30;

 

Visto il D.lgs. 267/2000 denominato “testo unico degli enti locali”;

 

Considerate adeguate alle necessità finanziarie dell’anno 2010 del Comune di Bagnoli di Sopra, le aliquote disposte per l’anno 2009 e ritenuto quindi di confermarle;

 

Visto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio e la regolarità contabile del Responsabile della Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

PROPONE

 

  1. DI CONFERMARE per l’anno 2011, ai fini del calcolo dell’I.C.I., le aliquote e le detrazioni per le abitazioni principali (residenza) deliberate per l’annualità 2010 nelle seguenti misure:

 

ALIQUOTE

·          aliquota ordinaria per altri fabbricati diversi dall’abitazione principale non esente e per le aree edificabili 5,25 (cinque e venticinque) per mille, ad eccezione dei fabbricato appartenenti alla categoria catastale “D”;

·          l’aliquota  per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale D nella misura del 6,50 (sei e cinquanta) per mille;

 

DETRAZIONE

·          prevista per le abitazioni principali (residenza); non esenti: abitazioni di categoria catastale A/1, A/8, A/9 -

·          gli immobili disponibili dei soggetti iscritti A.I.R.E. continuano a godere della detrazione prevista per le abitazioni principali non esenti nella misura di € 103,30;

 

  1. DI CHIARIRE il trattamento riservato alle seguenti fattispecie, in ordine alla eventuale assimilazione dell’abitazione principale:

·          sono da considerarsi pertinenze dell’abitazione principale, il garage o box o posto auto, la soffitta o la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è situata anche l’abitazione principale;

·          sono da considerarsi assimilate all’abitazione principale le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (padre-figlio) o collaterale fino al secondo grado (fratello, sorella), a condizione che la stessa venga utilizzata come abitazione principale (residenza) ed i parenti formino un nucleo familiare a sé stante. La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per ottenere l’assimilazione all’abitazione principale deve pervenire all’ufficio tributi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’anno di competenza;

·          sono da considerarsi assimilate all’abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in uso gratuito a familiari che non rientrino nei gradi di parentela previsti per l’assimilazione per uso gratuito. La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per ottenere l’assimilazione all’abitazione principale deve pervenire all’ufficio tributi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’anno di competenza;

·          gli immobili disponibili dei soggetti iscritti A.I.R.E. non sono da considerarsi assimilati all’abitazione principale, ma continuano a godere della detrazione prevista per le abitazioni principali non esenti nella misura di € 103,30;

 

  1. DI DISPORRE che la riscossione avverrà tramite il concessionario Equitalia Polis S.p.A. concessione di Padova, sul c/c 88645270;

 

  1. DI DARE ATTO che le aliquote di imposta come sopra determinate assicurano il rispetto dell’equilibrio di bilancio, considerate le disposizioni regolamentari ed i provvedimenti emanati dal Comune in materia di imposta comunale sugli immobili;

 

  1. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è fatto nel pieno rispetto del blocco delle tariffe tributarie imposto dall’art. 77 bis, comma 30, del D.L. n. 112/2008, convertito nella L.n. 133/2008;

 

  1. DI TRASMETTERE la richiesta di pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento per le Politiche Fiscali del dispositivo del presente provvedimento, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 506/1999 e dalla Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DPF del 16/4/ 2003.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Vista la suesposta proposta di deliberazione

 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

 

Acquisito il parere favorevole del responsabile dell’ufficio tecnico e del responsabile dell’ufficio di ragioneria ex T.U.E.L. 267/2000 art. 49;

 

All’unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di Legge;

 

D E L I B E R A

 

1.    DI APPROVARE la suddetta proposta di deliberazione;

 

2.    DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.