verbale delibera Giunta comunale n. 08 del 10.02.2005
 
LA GIUNTA COMUNALE
 
VISTO l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448 che stabilisce il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
 
VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2004, n.314,  che differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione anno 2005 al 28 febbraio  2005;
 
RILEVATO che ai sensi del comma 53 dell’art. 3 della Legge 662/1996 in caso di non adozione della deliberazione di fissazione dell'aliquota entro il termine prefissato, trova applicazione l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art. 251 del T.U.E.L. 267/2000;
 
RICHIAMATO l’art. 6 comma 2^, del citato D.Lgs. 504/1992, sostituito integralmente dall’art. 3, comma 53 della Legge 23.12.1996, n. 662, che testualmente recita: “L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.”;
 
RITENUTO opportuno, nel confermare le aliquote vigenti, introdurre l’aliquota del 4 per mille a favore dei proprietari degli immobili dei gruppo “C1” (negozi e botteghe), “C3“ (laboratori e locali di deposito), “C4” (  fabbricai per arti e mestieri), e tutti gli immobili classificati nel gruppo “D” con l’eccezione del   “D5” per agevolare l’insediamento e lo sviluppo di attività produttive e commerciali;
 
RICHIAMATO  il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 
TENUTO presente nella materia il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
 
DATO ATTO dei contenuti di cui all’art. 25, comma 1° del vigente Statuto Comunale;
 
RICHIAMATO altresì  il vigente Regolamento di contabilità;
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma primo, del T.U.E.L. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
 
CON VOTI  favorevoli unanimi resi in forma palese;
 

D E L I B E R A

 
1)     Di determinare per l’anno 2005 le seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
-aliquota ordinaria del 5,5 per mille;
-aliquota ridotta  del 4,0 per mille per gli immobili dei gruppo “C1” (negozi e botteghe), “C3“ (laboratori e locali di deposito), “C4” (fabbricati per arti e mestieri), e tutti gli immobili classificati nel gruppo “D” con l’eccezione del “D5”  purchè i medesimi siano effettivamente utilizzati  durante l’anno per l’attività lavorativa  svolta dal proprietario o da eventuali conduttori del predetto immobile, previa comunicazione all’ufficio tributi entro i termini di versamento della prima rata;
-aliquota ridotta del  4,0 per mille per l’abitazione principale occupata da famiglie con componente la cui invalidità certificata è superiore al 73% in esecuzione e con le modalità di cui all’art. 11 commi 1 e 2 del regolamento comunale di applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;
 
2)     Di confermare contestualmente che la detrazione dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia di Euro 129,11;
 
3)     Di stimare in base agli incassi del 2005 il gettito complessivo dell’imposta in Euro 400.000,00;
 
4)     Di rimettere copia della presente al Concessionario della riscossione dei Tributi, per gli adempimenti di competenza;
 
5)     Di ottemperare al preciso disposto di cui all’art. 52, comma due del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446 che prevede la pubblicazione per estratto di questa deliberazione nella Gazzetta Ufficiale;
 
6)     Di allegare questa deliberazione agli atti del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004;
 
7)     Di dichiarare con separata votazione unanime, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto del T.U.E.L. n. 267/2000 stante l’urgenza;
 
8)     Di ottemperare contestualmente all’affissione all’albo, al disposto dell’art. 125 del T.U.E.L. n. 267/2000.

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