Oggetto: Conferma aliquote ICI anno 2011.

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

 

 

            VISTO il Decreto Legislativo nr. 504 del 30/12/1992, istitutivo dell’imposta Comunale sugli immobili e successive modifiche;

                             

            VISTA la Legge 23 dicembre 1996 nr. 662 che ha modificato in modo consistente la legislazione ICI ed in particolare il comma 53 che varia l’art. 6 del Decreto Legislativo nr. 504/1992 disponendo che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi diversi dalla abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;

       

VISTO l’articolo unico – comma 169  - della Legge 27/12/2006, nr. 296 (Legge Finanziaria 2007), che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. Prevede inoltre che in caso di mancata approvazione si intendano prorogate di anno in anno;

 

VISTO altresì l’articolo unico – comma 156 - della Legge 27/12/2006, nr. 296 (Legge Finanziaria 2007), che stabilisce che l’organo competente ad approvare le aliquote ICI è il Consiglio Comunale, in deroga implicita a quanto stabilito dall’art. 42 del Testo Unico sigli Enti Locali del Decreto Legislativo 18/08/2000, nr. 267;

 

VISTO il Decreto Legge n. 93/2008 convertito in Legge nr. 126/2008 che prevede: “A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992”;

 

VISTA la Legge nr. 133/2008 che disciplina il blocco dell’autonomia impositiva degli enti locali;

 

RITENUTO di dover confermare per l’anno 2011 le aliquote già determinate per l’anno 2010 con delibera di Consiglio Comunale nr. 9 del 15 marzo 2010, nel rispetto delle modalità legislative vigenti;

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 35 del 30/06/2007 - esecutiva ai sensi di legge - con la quale è stato adottato il Regolamento per l’applicazione dell’imposta sugli immobili (ICI) e successive integrazioni e modificazioni;

 

  VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267;

 

SI PROPONE

 

1.      di determinare per l’anno 2011, la conferma delle aliquote ICI e le detrazioni di imposta da applicare nel Comune di Arquà Petrarca, nelle misure di cui al prospetto che segue:

 

 

DESCRIZIONE

 

ALIQUOTE

 

 

DETRAZIONI

 

 

Abitazioni principali possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nelle stesse di categoria A1/A8/A9.

 

 

4,50

 

€ 103,29.= 

 

Tutti gli altri immobili ad esclusione delle fattispecie sotto riportate

6,00

 

Seconde case non locate

7,00

 

Aree fabbricabili

7,00

 

 

2) Di dare atto:

-        che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 1), non sarà inferiore, all’ultimo gettito annuale realizzato;

-        che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto nella norma di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

            VISTA la propria di deliberazione così come sopra esposta;

 

            VISTI i pareri del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile del Servizio Finanziario, previsti dall'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

 

            NON essendoci da rilevare alcun intervento si passa alla votazione della proposta di deliberazione che ottiene unanimità di voti espressi per alzata di mano dai nr. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti,

 

DELIBERA

 

1)      Di far propria la proposta di deliberazione suesposta nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione né integrazione.