GUIDA AL VERSAMENTO DELL’ IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

PER L’ ANNO 2010

CHI PAGA L’ICI

Sono tenuti ad effettuare il versamento dell’ICI i possessori di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, anche se minori o residenti all'estero in proporzione alle rispettive quote ed al periodo di possesso nell'anno d’imposta. Il possesso è dato dalla titolarità del diritto di proprietà oppure dalla titolarità dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili. Il nudo proprietario e l’inquilino (in affitto o in uso gratuito) non sono obbligati al versamento dell’ICI.

Devono, altresì, versare l’imposta, il locatario nel contratto di locazione finanziaria (leasing) e il concessionario nel caso di concessione su arre demaniali.

 

ESENZIONE DAL VERSAMENTO DELL’ ICI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE

Con Decreto Legge n. 93, del 27/05/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28/05/2008, è stato disposto che a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, nonché quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

Si considerano altresì abitazione principale, le pertinenze della stessa, intendendosi per tale quelle classificate o classificabili nelle categorie catastali C6 o C7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale nonché, le unità immobiliari concesse in uso gratuito o in comodato a parenti entro il secondo grado.

Sono escluse dall’esenzione di cui trattasi le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9.

 

ALIQUOTE

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 12/02/2010 sono state approvate le seguenti aliquote:

4    per mille    per gli immobili adibiti ad ABITAZIONE PRINCIPALE (e sue pertinenze) di persona fisica soggetto passivo e socio assegnatario di cooperativa edilizia a proprietà indivisa;

4    per mille    UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE IN USO GRATUITO O IN COMODATO ai parenti entro il secondo grado, a condizione che la occupino quale loro abitazione principale (risultante dalle registrazioni anagrafiche) senza applicazione della detrazione prevista dal comma 2 e 2 bis dell’art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e a condizione che venga fatta dichiarazione mediante autocertificazione entro il termine di scadenza della prima rata dell’ICI - acconto;

7    per mille    UNITA’ IMMOBILIARI DESTINATE AD ABITAZIONE TENUTE A DISPOSIZIONE dal proprietario (categorie catastali da A1 a A9, e A11).

7    per mille    UNITA’ IMMOBILIARI DESTINATE AD ATTIVITA’ DI PRODUZIONE artigianale, industriale, commerciale, o qualsiasi altra attività produttiva NON UTILIZZATE (categorie catastali C3, D1, D7 e D8).

7    per mille   AREE FABBRICABILI;

5,5 per mille   TERRENI AGRICOLI;

6,5 per mille   ALTRI IMMOBILI;

 

DETRAZIONE

Detrazione di legge pari a € 103,29 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

La detrazione, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, è stabilita nella misura di € 258,23 per i nuclei familiari in cui vi sia la presenza di un componente convivente portatore di handicap, in possesso di attestato di invalidità al 100% ai sensi della legge n. 104/92. Tale detrazione spetta a seguito di presentazione di idonea documentazione entro il termine di scadenza della prima rata dell’ICI – acconto.

 

SCADENZE

Il versamento dell’ICI può essere effettuato in due rate:

-         la prima rata (acconto) va versata dal 1 al 16 giugno e corrisponde al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base dell’aliquota e detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente, cioè in vigore per il 2009;

-         la seconda rata (saldo) va versata dal 1 al 16 dicembre e corrisponde al saldo dell’imposta dovuta per l’anno 2010 calcolata sulla base dell’aliquota e detrazione in vigore per l’anno in corso, al netto di quanto versato in acconto.

Il versamento può essere, altresì, effettuato in unica soluzione entro il 16 giugno 2010, sulla base dell’aliquota e detrazione in vigore per l’anno in corso.

 

COME E DOVE SI PAGA

Il versamento dell’ICI viene effettuato utilizzando gli appositi bollettini di c/c postale n. 88645239 intestati a: Equitalia Polis Spa Arzergrande-PD– ICI oppure mediante F24.

L’importo minimo al di sotto del quale non si effettua il versamento è stabilito in € 2,00.

Il pagamento può essere effettuato presso:

-         qualsiasi ufficio postale costo deciso da poste;

-         istituti di credito convenzionati con l’Agente delle Riscossione nel caso di versamento mediante bollettino;

-         istituti di credito nel caso di versamento mediante F24

-         gli sportelli dell’Agente della Riscossione Equitalia Polis Spa competenti per ambito territoriale senza costi;

-         tramite carta di credito mediante il sito internet dell’Agente della Riscossione: www.equitaliapolis.it costo specificato sul sito;

 

CALCOLO DELL’IMPOSTA VALORI DI RIFERIMENTO

La base imponibile sulla quale operare il calcolo dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile il quale è dato:

-         per i FABBRICATI dalla rendita catastale rivalutata del 5% (dall'anno 1997) e moltiplicata per 100 (per le categorie A e C, escluse A/10 e C/1), per 50 (per le categorie A/10 e D) per 34 (per la categoria C/l) e per 140 (per la categoria B).

In assenza di dati catastali, si deve procedere immediatamente alla dichiarazione dell’immobile al catasto fabbricati mediante la procedura Docfa. Per i FABBRICATI adibiti ad ATTIVITA’ PRODUTTIVA classificati nel gruppo D posseduti da imprese e sforniti di rendita catastale, il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione di determinati coefficienti, pubblicati di anno in anno, nella G.U.;

-         per le AREE FABBRICABILI già comprese nel P.R.G. dal valore venale in comune commercio (valore di mercato) al l/l/2010.

A tale proposito l’Amministrazione Comunale predispone, con deliberazione di Giunta Comunale (che si può ritirare presso l’Ufficio Tributi), per ciascuna tipologia di area edificabile, i valori minimi ai fini degli accertamenti connessi all’Imposta Comunale sugli Immobili;

-         per i TERRENI AGRICOLI dal reddito dominicale risultante al catasto terreni, aumentato del 25% (dal 1997) e moltiplicato per 75.

 

QUANDO SI DEVONO PRESENTARE LE DICHIARAZIONI

Tutte le variazioni (acquisti, vendite, divisioni, ecc.) relative agli immobili devono essere dichiarate su apposito modello ministeriale (in distribuzione presso l'Ufficio Tributi nel mese di maggio 2010) entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno dell’intervenuta variazione.

 

L'Ufficio Tributi comunale resta comunque a disposizione per eventuali chiarimenti nei seguenti giorni ed orari:

dal lunedì e martedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00;

dal mercoledì al sabato dalle ore 9.30 alle ore 13.00;

giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.30;

tel. 049/5800030 fax 049/9720048.

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

          Dott. Moreno Zuppa