DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 24.03.2010

Il Consiglio comunale

(…omissis…)

 

DELIBERA

 

1)                la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente agli allegati ivi citati;

 

2)                di approvare, in quanto atti strettamente connesse alla programmazione di bilancio, tutte le disposizioni contenute nelle delibere di giunta comunale n. 13 e 14 del 24.02.2010, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegati sub F e sub G);

 

3)                di approvare, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 504/92, le aliquote e le detrazioni relative all’imposta comunale sugli immobili nelle misure previste e proposte con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 24.02.2010 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2011-2012. Adempimenti propedeutici al Bilancio”;

 

 

 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 14 DEL 24.02.2010

LA GIUNTA comunale

(…omissis…)

DELIBERA

 

A/3 – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

 

 

ALLEGATO A/3

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ANN0 2010

aliquote:

-         5 per mille per i soli immobili adibiti ad abitazione principale non rientranti nell’ipotesi di esenzione di cui all’art. 1 della legge n. 126/2008 (es. immobili categoria A1, A8 e A9, italiani residenti all’estero, etc);

-         6 per mille per tutti gli immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale e rientranti nell’ipotesi di esenzione statale, indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza (aliquota ordinaria)

Detrazioni da applicare solo nel caso in cui non si possa applicare l’esenzione sugli immobili adibiti ad abitazione principale di cui all’art. 1 della legge n. 126/2008

-         € 130,00 detrazione ordinaria per abitazione principale;

-         € 156,00 detrazione  sull’abitazione principale per:

a)       i soggetti passivi ICI con almeno tre figli a carico;

b)       gli anziani titolari di pensione sociale o pensione minima INPS, non conviventi con altri familiari, salvo il coniuge che si trovi nelle medesime condizioni.  Tali contribuenti devono essere proprietari o usufruttuari solamente dell’immobile destinato ad abitazione principale, delle relative pertinenze e di terreni agricoli con reddito dominicale fino a complessive € 36,15;

c)       il soggetto passivo ICI con invalidità riconosciuta pari al 100% (per le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9);

d)     il soggetto passivo ICI con persona residente e convivente riconosciuta invalida al 100% (per le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9);

 

-  per i soggetti passivi di cui ai punti c) e d) appena descritti:

Ø    la detrazione sino a concorrenza dell’imposta dovuta per l’abitazione principale, qualora l’immobile appartenga alle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6;

Ø di elevare ad € 300,00 la detrazione per abitazione principale qualora l’immobile appartenga alla categoria catastale A7;