Il CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

-       che con l’articolo 1, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (contenente disposizioni sul riordino della finanza degli enti territoriali) è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a decorrere dall’anno 1993;

-       che al successivo articolo 6, comma 1, il D.lgs. n. 504 del 1992  ha disciplinato la determinazione delle aliquote con apposita deliberazione dell’ente da adottare annualmente;

-       che il comma 156, dell’articolo 1, della legge finanziaria per il 2007, ha attribuito la competenza della determinazione delle aliquote al consiglio comunale;

 

RICHIAMATO il regolamento Comunale che disciplina l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consiliare n. 48 del 26.11.1998, e modificato con deliberazione consiliare n. 28 del 05.08.2002 recante il testo tuttora vigente;

 

PRESO ATTO CHE:

-         l’articolo 6, comma 2, del D.lgs. n.504 del 1992, consente di variare le aliquote d’imposta entro il limite minimo del 4 per mille e il massimo del sette per mille;

-         l’art. 8, comma 3, dello stesso D.Lgs. stabilisce che a decorrere dall’anno 1997 con la medesima deliberazione il Comune può stabilire che l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento, oppure l’importo di L. 200.000, quale detrazione per l’abitazione principale, può essere elevato fino a L. 500.000, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; facoltà che può essere esercitata anche per particolari categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale;

-         l’art. 58 comma 3, del D. Lgs. 446/97, estende la facoltà di cui all’art. 8 comma 3 succitato, fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

-         il comma 48 dell'art. 3 della Legge 28.12.1996, n. 662, ha previsto che "fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e di ogni altra imposta";

-         il comma 51 dell’art. 3 della Legge 28.12.1996, n. 662, ha previsto che “fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo, ai fini dei tributi diversi da quelli indicati nel comma 50, i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento. L’incremento si applica sull’importo posto a base della rivalutazione operata ai sensi dell’articolo 31, comma 1 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724”;

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 31.01.2007 con la quale è stato proposto al consiglio comunale di riconfermare per l’annualità 2007, le aliquote e le detrazioni già in vigore nel 2006 come stabilito con delibera di Giunta comunale n. 5 del 11.01.2006 e di prevedere una nuova detrazione per l’abitazione principale per i soggetti passivi con almeno tre figli a carico conviventi;

 

CONSIDERATO che l’intento di questa Amministrazione è quello di confermare anche per l’anno 2007, le aliquote e le detrazioni approvate con la delibera di Giunta Comunale n. 5 del 11.01.2006, il tutto come specificatamente riportato:

-        aliquota del 5 per mille per i soli immobili adibiti ad abitazione principale;

-        aliquota differenziata del 6 per mille per tutti gli immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza (aliquota ordinaria);

-        € 130,00 detrazione sull’abitazione principale;

-        € 156,00 detrazione  sull’abitazione principale per:

1.      gli anziani titolari di pensione sociale o pensione minima INPS, non conviventi con altri familiari, salvo il coniuge che si trovi nelle medesime condizioni.  Tali contribuenti devono essere proprietari o usufruttuari solamente dell’immobile destinato ad abitazione principale, delle relative pertinenze e di terreni agricoli con reddito dominicale fino a complessivi  Euro 36,15;

2.      soggetto passivo ICI con invalidità riconosciuta pari al 100% (per le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A1,A7,A8,A9);

3.      soggetto passivo ICI con persona residente e convivente riconosciuta invalida al 100% (per le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A1, A7, A8, A9);

-        per i soggetti passivi di cui ai punti 2 e 3  precedentemente enumerati:

Ø      di stabilire la detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta per l’abitazione principale qualora l’immobile appartenga alle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6;

Ø      di elevare la detrazione per abitazione principale ad € 300,00 qualora l’immobile appartenga alla categoria catastale A7;

 

RITENUTO di introdurre la seguente nuova detrazione per l’abitazione principale: € 156,00 per i soggetti passivi ICI con almeno tre figli a carico;

 

PRESO ATTO delle iscrizioni contabili contenute nel corrente bilancio di previsione;

 

VISTI ED ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 – 1° comma, del T.U. – D.Lgs. 267/2000;

 

            CON l’assistenza del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97 del T.U. – D.Lgs. 267/2000;

 

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata discussa contestualmente agli argomenti iscritti all’ordine del giorno ai punti 4, 6, e 7;

 

UDITI gli interventi dei consiglieri succedutisi a parlare;

 

(…omissis…)

 

CON VOTI favorevoli n. 14 e contrari n. 6 (Zanon, Perusin, Serato, Pagetta, Scantamburlo, Stocco), legalmente espressi per alzata di mano dai 20 consiglieri presenti;

 

DELIBERA

 

1)      di confermare, per l'anno 2007 le seguenti aliquote:

-             5 per mille per i soli immobili adibiti ad abitazione principale;

-             6 per mille per tutti gli immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza (aliquota ordinaria);

 

2)      di confermare le seguenti detrazioni:

-        € 130,00 detrazione ordinaria sull’abitazione principale;

-        € 156,00 detrazione  sull’abitazione principale per:

a)      gli anziani titolari di pensione sociale o pensione minima INPS, non conviventi con altri familiari, salvo il coniuge che si trovi nelle medesime condizioni.  Tali contribuenti devono essere proprietari o usufruttuari solamente dell’immobile destinato ad abitazione principale, delle relative pertinenze e di terreni agricoli con reddito dominicale fino a complessive € 36,15;

 

b)      il soggetto passivo ICI con invalidità riconosciuta pari al 100% (per le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9);

c)      il soggetto passivo ICI con persona residente e convivente riconosciuta invalida al 100% (per le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9);

 

-        per i soggetti passivi di cui ai punti b) e c) appena descritti:

Ø      la detrazione sino a concorrenza dell’imposta dovuta per l’abitazione principale, qualora l’immobile appartenga alle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6;

Ø      di elevare ad € 300,00 la detrazione per abitazione principale qualora l’immobile appartenga alla categoria catastale A7;

 

3)      di elevare ad € 156,00 la detrazione per abitazione principale per i soggetti passivi ICI con almeno tre figli a carico;

 

4)      di prevedere, in base alle proiezioni ricavate sul gettito introitato per l’esercizio 2006, e per quanto previsto in sede di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione per l'anno 2007, un introito pari ad € 2.380.000,00;

 

5)      di inviare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze la presente deliberazione, come disposto ai sensi del 6° comma, art. 11 D.Lgs. 504/92;

 

Ed inoltre:

 

di dichiarare, con separata votazione che riporta il medesimo esito, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 1° comma – del T.U. – D.Lgs. 267/2000.