LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTA la  propria deliberazione n. 21 del 24/02/2004 con la quale si è provveduto a determinare l’aliquota ICI per l’anno 2004;

 

ATTESO che  il termine per stabilire  l’aliquota dell’imposta da applicarsi per l’anno successivo, coincide con            quello stabilito per l’approvazione del bilancio di previsione e pertanto con la data del 28 febbraio 2005, ai sensi del D.L. 30/12/2004 n. 314;

 

SOTTOLINEATO che se la deliberazione non viene adottata entro il termine stabilito si applica, ai sensi del 1^ comma dell’art. 6 del citato D.Lgs. 504/92, l’aliquota del 4 per mille;

 

ACCERTATO che,  ai sensi del’art. 6, comma 2,  del D.Lgs. 504/92, l’aliquota “deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata, entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati ….”;

 

VISTO che con la sopra citata delibera n. 152/01 si determinava un’aliquota differenziata:

5 per mille: aliquota ridotta da applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

6 per mille: aliquota ordinaria da applicare sugli immobili diversi da quelli sopracitati;

 

RICHIAMATO l’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 55 della L. 23/12/1996 n. 662, che stabilisce: a decorrere dal periodo d’imposta 1997 ….l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%; in alternativa l’importo di L. 200.000.=(euro 103,29)…. può essere elevato fino a L. 500.000.= (euro 258,23) nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;

 

DATO atto che la maggiore detrazione deliberata dal Comune soggiace alle stesse regole previste dal comma 2 dell’art. 8 del D.Lgs. 504/92 per l’ordinaria detrazione di  euro 103,29;

 

CONSIDERATO che l’imposta in questione ha natura reale e non personale nel senso che non tiene conto ai fini della sua determinazione delle condizioni economiche e personali del contribuente con conseguente creazione di situazioni di particolare disagio;

 

RITENUTO, pertanto, in questo contesto di confermare, a valere per l’anno 2005, il beneficio della detrazione di € 258,00=  nei seguenti casi:

 

- a tutti i soggetti passivi di imposta comunale sugli immobili che abbiano compiuto 65 anni, che siano proprietari esclusivamente dell’abitazione principale ed eventualmente di garage e che siano appartenenti ad un nucleo familiare il cui reddito disponibile netto rientri nei limiti stabiliti dall’art. 19 del Regolamento Comunale per l’erogazione dei contributi socio-assistenziali e di solidarietà alla famiglia;

 

- ai soggetti passivi d’imposta comunale sugli immobili, proprietari esclusivamente dell’abitazione principale, assistiti dal Comune in via continuativa;

 

- ai soggetti  passivi proprietari esclusivamente dell’abitazione principale nel cui nucleo familiare vi sia almeno un componente portatore di handicap permanente o invalidità permanente superiore al 60%, riconosciuto come tale dalla competente autorità.

 

CONSTATATO che i tagli dei trasferimenti dello Stato decisi dalla Legge finanziaria e l’esigenza di garantire i servizi erogati ai cittadini, impongono la necessità di aumentare l’aliquota ordinaria da applicarsi agli immobili diversi dalle abitazioni principali dal 6 al 7 per mille;

 

 

VISTO l’art. 42 lett f)  del D. Lgs 18/0//2000 n. 267;

 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1  del D. Lgs.  sopracitato (Allegato “A”);

 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

 

DELIBERA

 

1) di determinare per l’anno 2005 le seguenti aliquote diversificate dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) che saranno applicate come segue:

 

del 5 per mille – aliquota da applicare sul valore degli immobili adibiti ad abitazione principale;

del 7 per mille – aliquota da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale;

 

2) di confermare a valere per l’anno 2005 ai sensi dell’art. 8, comma 3 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, così come modificato dall’art. 3, comma 55,  della L. 23/12/1996, n. 662, l’aumento della detrazione I.C.I. per le abitazioni principali  da euro 104,00 a  euro 258,00   per le seguenti casistiche:

 

- per tutti i soggetti passivi di imposta comunale sugli immobili che abbiano compiuto 65 anni, che siano proprietari esclusivamente dell’abitazione principale ed eventualmente di garage e che appartengano ad un nucleo familiare il cui reddito rientri nei limiti stabiliti dall’art. 19 del vigente regolamento per l’erogazione dei contributi socio-assistenziali e di solidarietà alla famiglia;

 

- ai soggetti passivi d’imposta comunale sugli immobili, proprietari esclusivamente dell’abitazione principale, assistiti dal Comune in via continuativa;

 

- ai soggetti  passivi proprietari esclusivamente dell’abitazione principale nel cui nucleo familiare vi sia almeno un componente portatore di handicap permanente o invalidità permanente superiore al 60%, riconosciuto come tale dalla competente autorità.

 

3) di dare atto che la predetta maggiore detrazione soggiace alle stesse regole previste per l’ordinaria detrazione di € 104,00;

 

4) di dare atto che il contribuente dovrà opportunamente documentare che ricorrono le condizioni per beneficiare della maggiore detrazione disposta, presentando apposita richiesta integrata dalla dichiarazione dei redditi 2005, relativa all’anno 2004 entro il termine del 30 settembre 2005. I competenti Uffici Comunali saranno incaricati di disporre gli opportuni accertamenti.

 

5) di applicare l’aliquota ridotta del 5 per mille alle pertinenze (quali box, cantina ecc.), dell’abitazione principale anche nella ipotesi di accatastamento non unitario con attribuzione di rendita catastale separata”.

 

5) di rimettere copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione delle imposte per i provvedimenti di competenza.