COMUNE DI ALBIGNASEGO

Provincia di Padova

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Originale

N° 5 del 09-02-2011

 

Oggetto:

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2011.

 

 

L’anno Duemilaundici, addì Nove del mese di Febbraio alle ore 20:38, convocato su determinazione del Presidente del Consiglio con avviso spedito nei modi e termini previsti dall’apposito regolamento, il Consiglio Comunale si è riunito presso Villa Obizzi, in ordinaria seduta pubblica di prima convocazione.

 

All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti e assenti:

 

Presenti

Assenti

BARISON MASSIMILIANO
VEGRO FEDERICO
MALACHIN FABRIZIO
NUVOLETTO MARIO
LITTAME’ SIMONE
SUMA VINCENZO
CALORE LORENZO
MILANETTO ANTONIO
MARCHIORO SEVERINO
CALLEGARO
MORENO

PITTARELLO MAURO
FALASCO MAURIZIO
CARLOTTO ALESSANDRO
DONATO OLINDO
ZAMARIN GIUSEPPE
PITTELLI CHIARA
CANTON ANDREA
CECCHINATO MIRCO
PISTELLI ENRICO

MAURI DAVIDE
PIOVESAN EZIO

PRESENTI 19

ASSENTI 2

 

Presiede il Presidente del Consiglio: Malachin Dott. Fabrizio;

Partecipa il Segretario Generale: Buson Dott. Roberto;

La seduta è legale.

 

Sono presenti gli assessori: Filippo Giacinti, Federico Alati, Filippo Montin, Elisabetta Donola, Enrico Bado, Gregori Bottin, Carlo Guglielmo

 

Il Presidente pone in discussione l’argomento indicato:

 


 

Comune di Albignasego

 

 

Settore Risorse umane, finanziarie ed attività produttive

 

Delibera -  pratica n. DCS2 – 37 del 22-12-2010

 

 

 

Oggetto:

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2011.

 

 

 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco.

Relatore: Assessore Filippo Giacinti.

 

L’Assessore ricorda che a decorrere dall’anno 2008 è sospesa la potestà degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi fino alla definizione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale e che le entrate derivanti dall’esenzione introdotta dalla normativa statale  per le abitazioni principali sono compensate con trasferimenti erariali.

Detto questo, si rende tuttavia necessaria la conferma delle aliquote e detrazioni previste per l’anno precedente.

 

PROPOSTA

 

          PRESO ATTO della proposta formulata dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 7 del 21.01.2011;

         

          VISTO il D. Lgs. 30/12/1992 n. 504, recante le disposizioni di "Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'art. 4 della Legge 23/10/1992, n. 421", con il quale è stata istituita, a decorrere dall'anno 1993, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

 

         RICHIAMATO il regolamento comunale che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 15/2/99 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n 118 del 30/12/2002  e n. 14 del 20/02/2007;

 

  VISTO il comma 159 dell’art. 1 della Legge 27/12/2006 n. 296,  il quale dispone che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

        

   VISTO l'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che fissa al 31 dicembre di ciascun anno il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

   VISTO l’art. 6, comma 2, in base al quale l'aliquota deliberata non deve essere inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;

 

         VISTO l'art. 2, 4° comma, della Legge 9/12/1998, n. 431 che consente ai comuni di deliberare, nel rispetto degli equilibri di bilancio, aliquote dell’imposta comunale sugli immobili più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti dall’art. 2, comma 3, della medesima legge e ritenuto di avvalersi della facoltà ivi prevista;

        

         VISTI l’art. 52, comma 1, del D. Lgs. n. 446/97 e la risoluzione ministeriale 19/01/2001 n. 1/FL che consentono agli enti locali di articolare le aliquote e le tariffe a seconda delle proprie esigenze fino anche ad abbassare il limite minimo stabilito dalla legge;

 

         VISTO altresì l’art. 2, comma 288, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 con il quale il legislatore ha confermato la possibilità di derogare al limite minimo di aliquota, fino ad arrivare all’esenzione dall’imposta, per le fattispecie previste dall’art. 2, comma 4, della Legge 9/12/1998, n. 431;

 

         VISTO l’art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 126 che dispone la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione del federalismo fiscale;

 

         CONSIDERATO che il decreto sopra citato ha escluso dall’imposta, a decorrere dall’anno 2008, le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, comprese le pertinenze, e le unità ad esse assimilate dal regolamento comunale in materia, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9;

 

         VISTA la risoluzione n. 12 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche fiscali relativa all’esenzione d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo;

 

         PRESO ATTO che entro il 30/04/2009 è stata prodotta al Ministero competente la certificazione relativa all’effettiva riduzione del gettito I.C.I. in base alla quale lo Stato ha disposto il trasferimento compensativo come stabilito dall’art. 2, comma 6, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154;

 

         RITENUTO pertanto di avvalersi della facoltà di diversificare le aliquote I.C.I., confermando sia l’aliquota agevolata del 2 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 9/12/1998, n. 431 ed alle condizioni previste dall’accordo territoriale per il Comune di Albignasego, sia l’aliquota dell’ 1 per mille per le unità concesse in locazione al Comune di Albignasego allo scopo di soddisfare particolari esigenze abitative;

 

         RITENUTO altresì di avvalersi, anche per l'anno 2011, della facoltà di elevare la detrazione minima prevista dall'art. 8, comma 2, della Legge n. 504/92 determinandola nella misura di € 139,44 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari, e per l’unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, nel rispetto degli equilibri di bilancio;

 

         RITENUTO infine di riconoscere, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/92, una maggiore detrazione d’imposta alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, fermo restando che la detrazione non può superare l’ammontare d’imposta dovuta, e di individuare per l'anno 2011 le situazioni meritevoli del predetto  beneficio fiscale;

        

         VISTA la deliberazione consiliare n. 105 del 27/12/2001 con la quale veniva approvato il regolamento per la parametrazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) ai sensi dell’art. 59, comma 52, Legge 27/12/1997, n. 449, al fine di avere “criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche”;

 

         VISTO in particolare l’art. 7 del suddetto Regolamento, secondo cui spetta alla Giunta provvedere con propria deliberazione a fissare i livelli I.S.E.E. al di sotto dei quali si potrà beneficiare delle prestazioni prevedendo, altresì, la possibilità di indicare ulteriori criteri di selezione dei beneficiari per un’adeguata parametrazione dell’I.S.E.E.;

 

         VISTO l’art. 2, comma 4, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, come sostituito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242 secondo cui “Gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni sociali agevolate possono stabilire, accanto all’indicatore della situazione economica equivalente, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari”;

 

         VISTO l’art. 6, comma 1, primo periodo del D. Lgs. 30/12/1994, n. 504 come modificato dall’art. 1, comma 156, della L. 27/12/2006, n. 296;

 

PROPONE

 

1)   di confermare nella misura del 5 (cinque) per mille l'aliquota ridotta dell’imposta comunale sugli immobili che sarà applicata per l'anno 2011 sugli immobili posseduti a titolo di unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel territorio comunale;

 

2)   di confermare nella misura del 5 (cinque) per mille l'aliquota ridotta che sarà applicata per l'anno 2011 per l'unità immobiliare concessa in uso gratuito dai possessori a parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli)  purché questi vi dimorino abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica, ovvero per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché per le relative pertinenze aventi caratteristiche analoghe a quanto stabilito per le pertinenze dell’abitazione principale e comunque con obbligo di presentazione di apposita dichiarazione;

 

3)   di confermare nella misura del 5 (cinque) per mille l'aliquota ridotta che sarà applicata per l'anno 2011 sugli immobili classificati o classificabili catastalmente nella categoria C/6, C/7 e C/2, posseduti e utilizzati in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, dai titolari dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, o dai soggetti di cui al punto precedente, cui l’unità immobiliare è concessa in uso gratuito;

 

4)   di confermare nella misura del 7 (sette) per mille l'aliquota che sarà applicata per l'anno 2011 sugli alloggi non locati ed inutilizzati, cioè non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti, o a disposizione, cioè utilizzati in modo saltuario, o privi di regolare contratto d'affitto;

 

5a) di confermare nella misura del 2 (due) per mille l'aliquota ridotta che sarà applicata per l'anno 2011 sugli alloggi concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 09/12/1998, n. 431 e alle condizioni previste dall'accordo territoriale per il Comune di Albignasego. In tali casi copia del contratto dovrà essere trasmessa all’Ufficio Tributi entro il termine di presentazione della dichiarazione I.C.I.;

 

5b) di confermare nella misura dell’1 (uno) per mille l’aliquota ridotta che sarà applicata per l’anno 2011 sugli immobili concessi in locazione al Comune di Albignasego allo scopo di soddisfare esigenze abitative. In tali casi copia del contratto dovrà essere trasmessa all’Ufficio Tributi entro il termine di presentazione della dichiarazione I.C.I.;

 

6)   di confermare nella misura del 6,2 (sei virgola due) per mille l'aliquota ordinaria che sarà applicata per l'anno 2011 per l'imposta comunale sugli immobili relativa agli immobili diversi da quelli indicati ai punti seguenti 1), 2), 3), 4) e 5);

 

7)   di confermare anche per l'anno 2011 la detrazione dell'imposta ICI in € 139,44 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari e per le unità immobiliari concesse in uso gratuito dai possessori a parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli), purché questi vi dimorino abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;

 

8)   di prevedere, per l'anno 2011, una maggiore detrazione dell'imposta I.C.I., in relazione alle richieste documentate con riferimento a particolari situazioni di disagio economico o sociale ai sensi dell'art. 3 della Legge 9/5/97, n. 122;

 

9)   di confermare, in riferimento al precedente punto 8), le detrazioni stabilite e le situazioni meritevoli del beneficio fiscale della maggiore detrazione I.C.I. secondo quanto previsto ai punti 9.1), 9.2) e 9.3) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 21/12/2007, ai fini del calcolo del trasferimento compensativo da parte dello Stato;

       La detrazione dovrà essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e sussistono i requisiti previsti.

Per nucleo familiare si intende quello risultante all’anagrafe alla data del primo gennaio 2011;

 

10) di riservare comunque all’Amministrazione Comunale la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni per l’applicazione della maggiore detrazione;

 

11) di stabilire, per il versamento dell’acconto, l’applicazione delle aliquote e delle detrazioni previste per l’anno d’imposta 2011;

 

12) di prevedere un’entrata di € 3.100.000,00 affluirà al Titolo I, Cat. 01, Cap. 0180 “Imposta comunale sugli immobili” del bilancio 2011;

 

13) di dare atto che i versamenti dovranno essere eseguiti sul c/c postale n. 48840714 intestato al Comune di Albignasego – Servizio Tesoreria – I.C.I ovvero mediante il modello F24 secondo le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entrate.

 

 

 

 

 


 

Allegato alla delibera di consiglio comunale in data ______________ n. ___________

 

 

Oggetto:

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2011.

 

 

 

Parere di regolarità tecnica

 

Si esprime parere Positivo di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

 

 

Comune di Albignasego, li 31-01-2011

 

Il Responsabile del Settore Risorse umane, finanziarie ed attività produttive

 

 

 

PALMARIN FAUSTO

 

Parere di regolarità contabile e copertura finanziaria

 

Si esprime parere Positivo in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell’art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

 

 

Comune di Albignasego, li 31-01-2011

 

Il responsabile del settore finanziario

 

 

Rag. Fausto Palmarin

 

 

 


 

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 5 DEL 09-02-2011

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2011.

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

            PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;

 

            VISTI i pareri espressi dal Responsabile del servizio competente, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

 

   Si dà atto che esce il consigliere Moreno Callegaro (consiglieri presenti n. 18);

 

            UDITO l’intervento dell’assessore Filippo Giacinti e del consigliere Andrea Canton;

 

            Con votazione espressa in forma palese con il sistema di votazione elettronico, votazione che dà il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:

            Presenti                       n.   13

            Votanti             n.   13

            Voti favorevoli n.   13

            Astenuti                       n.     5   (Andrea Canton, Mirco Cecchinato, Enrico Pistelli,

                                                              Chiara Pittelli, Giuseppe Zamarin)

 

 

DELIBERA

 

 

- di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra.

 

 

 

 

   SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli n. 13, n. 5 astenuti (Andrea Canton, Mirco Cecchinato, Enrico Pistelli, Chiara Pittelli, Giuseppe Zamarin), espressi in forma palese con il sistema elettronico, la presente deliberazione viene dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4° del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

 

 


 

Letto, confermato e sottoscritto

 

 

IL PRESIDENTE

 

SEGRETARIO GENERALE

Dott. Fabrizio Malachin

 

 Dott. Roberto Buson

 

 


 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[ ] che con R.P. n. __________ copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il ______________________ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

 

 

IL MESSO COMUNALE

 

 


 

ESECUTIVITA’

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

[ ] Ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO