COMUNE DI ALBIGNASEGO

 


Provincia di Padova

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 

 

Originale

153 del 15/12/2004

 

 

 

 

L'anno duemilaquattro, addì  quindici del mese di dicembre  alle ore 12,00, nella Residenza Municipale di Via Milano, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Lanfranco Casale  la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Buson dott. Roberto.

 

Alla trattazione dell’argomento intervengono:

 

CASALE Lanfranco

SINDACO

SI

BARISON Massimiliano

VICE-SINDACO

SI

MALACHIN Fabrizio

ASSESSORE

NO

GIACINTI Filippo

ASSESSORE

SI

MORONI Nella

ASSESSORE

SI

GUGLIELMO Carlo

ASSESSORE

SI

BENVEGNU' Gabriele

ASSESSORE

NO

DI DIO Salvatore

ASSESSORE

NO

 

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 3

 

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

 

OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2005. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.


OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2005. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

      

VISTO il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, recante le disposizioni di "Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'art. 4 della Legge 23/10/1992, n. 421", con il quale è stata istituita, a decorrere dall'anno 1993, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

 

            RICHIAMATO il regolamento comunale che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 15/2/99 e modificato con deliberazione Consiglio Comunale n 118 del 30/12/2002;

 

            CONSIDERATO che il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2000, n. 448, dispone che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali sia stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

           

    VISTO l'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 

    VISTO l’art. 6, comma 2, in base al quale l'aliquota deliberata non deve essere inferiore al 4 per mille, nè superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;

 

            VISTO l'art. 2, 4° comma, della Legge 9/12/1998, n. 431 che consente ai comuni di deliberare, nel rispetto degli equilibri di bilancio, aliquote dell’imposta comunale sugli immobili più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti dall’art. 2, comma 3, della medesima legge e ritenuto di avvalersi della facoltà ivi prevista;

           

            VISTI l’art. 52, comma 1, del D. Lgs. n. 446/97 e la risoluzione ministeriale 19/01/2001 n. 1/FL che consentono agli enti locali di articolare le aliquote e le tariffe a seconda delle proprie esigenze fino anche ad abbassare il limite minimo stabilito dalla legge;

 

            RITENUTO pertanto di avvalersi, così come per l’anno d’imposta precedente, della facoltà di diversificare le aliquote I.C.I., confermando inoltre, per le unità immobiliari date in locazione al Comune di Albignasego allo scopo di soddisfare esigenze abitative, l’aliquota agevolata al 2 per mille;

 

            RITENUTO altresì di avvalersi, anche per l'anno 2004, della facoltà di elevare la detrazione minima prevista dall'art. 8, comma 2, della Legge n. 504/92 determinandola nella misura di € 139,44 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti Autonomi Case Popolari, e per l’unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, nel rispetto degli equilibri di bilancio;

 

            RITENUTO infine di riconoscere, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/92, una maggiore detrazione d’imposta alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, fermo restando che la detrazione non può superare l’ammontare d’imposta dovuta, e di individuare per l'anno 2005 le situazioni meritevoli del predetto  beneficio fiscale;

           

            VISTA la deliberazione consiliare n. 105 del 27/12/2001 con la quale veniva approvato il regolamento per la parametrazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) ai sensi dell’art. 59, comma 52, Legge 27/12/1997, n. 449, al fine di avere “criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche”;

 

            VISTO in particolare l’art. 7 del suddetto Regolamento, secondo cui spetta alla Giunta provvedere con propria deliberazione a fissare i livelli I.S.E.E. al di sotto dei quali si potrà beneficiare delle prestazioni prevedendo, altresì, la possibilità di indicare ulteriori criteri di selezione dei beneficiari per un’adeguata parametrazione dell’I.S.E.E.;

 

            VISTO l’art. 2, comma 4, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, come sostituito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242 secondo cui “Gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni sociali agevolate possono stabilire, accanto all’indicatore della situazione economica equivalente, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari”;

 

            VISTO il combinato disposto degli articoli 42, comma 2, lett. f), e 48, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;

 

delibera

 

1)     di determinare nella misura del 5 (cinque) per mille l'aliquota ridotta dell’imposta comunale sugli immobili che sarà applicata per l'anno 2005 sugli immobili posseduti a titolo di unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel territorio comunale;

 

2)     di determinare nella misura del 5 (cinque) per mille l'aliquota ridotta che sarà applicata per l'anno 2005 per l'unità immobiliare concessa in uso gratuito dai possessori a parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli)  purché questi vi dimorino abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica, ovvero per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché per le relative pertinenze aventi caratteristiche analoghe a quanto stabilito per le pertinenze dell’abitazione principale e comunque su presentazione di apposita dichiarazione;

 

3)     di determinare nella misura del 5 (cinque) per mille l'aliquota ridotta che sarà applicata per l'anno 2005 sugli immobili classificati o classificabili catastalmente nella categoria C/6, C/7 e C/2, posseduti e utilizzati in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, dai titolari dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, o dai soggetti di cui al punto precedente, cui l’unità immobiliare è concessa in uso gratuito;

 

4)     di determinare nella misura del 7 (sette) per mille l'aliquota che sarà applicata per l'anno 2005 sugli alloggi non locati ed inutilizzati, cioè non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti, o a disposizione, cioè utilizzati in modo saltuario, o privi di regolare contratto d'affitto;

 

5)  di determinare nella misura del 2 (due) per mille l'aliquota ridotta che sarà applicata per l'anno 2005 sugli alloggi concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 09/12/1998, n. 431 e alle condizioni previste dall'accordo territoriale per il Comune di Albignasego, nonché sugli immobili dati in locazione al Comune di Albignasego allo scopo di soddisfare esigenze abitative. In tali casi copia del contratto dovrà essere trasmessa all’Ufficio Tributi entro il termine di presentazione della dichiarazione I.C.I.;

 

6)     di determinare nella misura del 6,2 (sei virgola due) per mille l'aliquota ordinaria che sarà applicata per l'anno 2005 per l'imposta comunale sugli immobili relativa agli immobili diversi da quelli indicati ai punti seguenti 1), 2), 3), 4) e 5);

 

7)     di determinare per l'anno 2005 la detrazione dell'imposta ICI in € 139,44 (L. 270.000) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, per gli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti Autonomi Case Popolari e per le unità immobiliari concesse in uso gratuito dai possessori a parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli), purché questi vi dimorino abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;

 

8)     di prevedere, per l'anno 2005, una maggiore detrazione dell'imposta I.C.I., in relazione alle richieste documentate con riferimento a particolari situazioni di disagio economico o sociale ai sensi dell'art. 3 della Legge 9/5/97, n. 122;

 

9)     di individuare, in riferimento al precedente punto 8), le seguenti situazioni meritevoli del beneficio fiscale della maggiore detrazione I.C.I., fermo restando che la detrazione non può essere superiore all'ammontare dell'imposta dovuta:

 

9.1) detrazione massima di € 258,23 (L. 500.000) ai residenti per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale nei seguenti casi:

 

                                             a)     nuclei familiari con reddito solo da pensione e con l’Indicatore della Situazione Economica – I.S.E. – non superiore ai seguenti importi:

 

COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

LIMITE I.S.E. PER L’ACCESSO ALLA AGEVOLAZIONE IN €

1 persona

10.560,00

2 persone

14.811,00

3 persone

16.195,00

4 persone

18.911,00

 

-                                            -       per ogni ulteriore componente oltre il 4° si incrementerà il limite di € 1.537,00=;

 

 

                                             b)    presenza in famiglia di un soggetto portatore di handicap permanente grave (ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104/92), cieco (L. n. 382/70), sordomuto (L. n. 381/70), invalido civile con invalidità pari al 100%, o minore con diritto all’indennità di accompagnamento (Legge n. 118/1971 e successive modifiche), mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 1^ alla 5^ (D.P.R. n. 915/78, L. n. 474/58);

 

                                             c)     disagiate condizioni economiche, rientranti nella fattispecie prevista dal regolamento comunale per l’assegnazione di contributi economici assistenziali;

 

                                             d)    unità immobiliare adibita ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e il contribuente rientri nei parametri economici I.S.E. definiti nel punto a);

 

                                 9.2)              aumento della detrazione per l’abitazione principale posseduta da soggetto con tre o più figli fiscalmente a carico alla data del 1° gennaio 2005, e con un I.S.E.E. del nucleo familiare non superiore a € 11.500,00=, nelle seguenti misure:

 

                    - massimo € 160,10 (L. 310.000) per nuclei familiari con tre figli  fiscalmente a carico;

                    - massimo € 211,75 (L. 410.000) per nuclei familiari con quattro figli fiscalmente a carico;

                    - massimo € 258,23 (L. 500.000) per nuclei familiari con cinque o più figli fiscalmente a carico;

 

                                                     ·  nell'ipotesi che tali nuclei familiari ricadano nella fattispecie prevista al punto 9.1) sopradescritto, la somma delle detrazioni non può comunque superare € 258,23  (L. 500.000);

 

                                                     ·  ai fini della determinazione del reddito, qualora durante l'anno vi siano documentate variazioni nella composizione del nucleo familiare si sommano i rispettivi importi determinati in proporzione al periodo di effettiva appartenenza al nucleo.

 

                                 9.3)              Con riferimento alle situazioni elencate ai punti 9.1) e 9.2), possono usufruire del beneficio della maggiore detrazione i contribuenti il cui nucleo familiare è titolare del diritto di proprietà, usufrutto o abitazione di un’unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza, nella quale devono risultare residenti, che non rientri nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9-A/10 nonché di altri immobili classificati nelle categorie C/1-C/3-C/4-C/5 o appartenenti al gruppo catastale D;

 

                                                     Sono esclusi dal beneficio della maggiore detrazione i nuclei familiari titolari di diritto di proprietà o di altro diritto reale su:

a)       quote di unità immobiliari rientranti nelle categorie catastali sopra citate;

b)       unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, per una quota di possesso superiore ad 1/6;

c)       terreni agricoli il cui reddito dominicale è superiore a Euro 10,00 (anche derivante da più terreni o da quote parte di terreni posseduti);

d)       aree edificabili;

 

    La detrazione deve essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e sussistono i requisiti previsti. Il contribuente dovrà in ogni caso comunicare all’ufficio competente eventuali variazioni verificatesi in corso d’anno concernenti la composizione del nucleo familiare ovvero il possesso dei requisiti necessari per usufruire della predetta agevolazione;

 

    Per nucleo familiare si intende quello risultante all’anagrafe alla data del primo gennaio 2005;

 

10)   di fissare, per i contribuenti che intendono avvalersi della maggiore detrazione prevista per le situazioni suindicate al punto 9.1), il termine di scadenza della presentazione della domanda all’Ufficio Interventi Sociali al 30 giugno 2005. I requisiti richiesti dovranno essere documentati con apposita certificazione. In rapporto all’anticipo della domanda al 30 giugno si specifica che tutti coloro che hanno già usufruito della maggiore detrazione negli anni precedenti saranno avvisati con comunicazione scritta e invitati a presentare la domanda entro il 30 aprile per poter usufruire della maggiore detrazione già sul versamento dell’acconto I.C.I.;

 

11)   di fissare, altresì, per i contribuenti che intendono avvalersi della maggiore detrazione prevista al punto 9.2) il termine di scadenza della presentazione della domanda all’Ufficio Tributi al 30 giugno 2005. All’istanza dovrà essere allegato l’attestazione I.S.E.E. in corso di validità;

 

12)   di riservare comunque all’Amministrazione Comunale la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni per usufruire della maggiore detrazione;

 

13)    di stabilire, per il versamento dell’acconto, l’applicazione delle aliquote e delle detrazioni previste per l’anno d’imposta 2005;

 

14)    di dare atto che i versamenti dovranno essere eseguiti sul c/c postale n. 48840714 intestato al Comune di Albignasego – Servizio Tesoreria – I.C.I.

 

 

                                                           

                                                                              

 


LA GIUNTA COMUNALE

 

 

PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;

 

VISTI i pareri espressi dal Responsabile del servizio competente, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

 

RITENUTO la proposta meritevole di approvazione;

 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

 

D E L I B E R A

 

1)      di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra.

 

 

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione viene dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 N. 267.


Letto, confermato e sottoscritto

 

 

IL SINDACO

 Lanfranco Casale

Segretario Generale

 Buson dott. Roberto

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

 [ ] che con R.P. n. ____________ copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : ________________________ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

 DAL PRA' dott. Pietro

 

 

ESECUTIVITA'

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

 

[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

 DAL PRA' dott. Pietro

 

 

 

     

_____________________________