PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

 

Estratto della deliberazione n. 32 del 29/04/2010 Del Consiglio Comunale adottata dal Comune di Negrar Provincia di Verona in materia di I.C.I. per l’anno d' imposta 2010.

 

Il CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

 

Di determinare l’aliquota I.C.I. per l’anno 2010 nella seguente misura:

5 per mille per le unità immobiliare di categoria A/1 – A/8 – A/9 adibite ad abitazioni principale e loro pertinenze (C/2 – C/6 – C/7) che si trovano nello stesso mappale/particella catastale dell’abitazione principale;

6,9 per mille per tutti gli altri fabbricati, aree edificabili comprese;

 

Di stabilire la detrazione per l’abitazione principale di cui sopra in € 103,29 pari a L. 200.000. Se l’ammontare della detrazione stabilita per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale non trova capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale deve essere computata, per la parte residua, sull’imposta dovuta per le pertinenze;

 

Di stabilire che in seguito all’introduzione del D.L. n. 93 del 27/05/2008 convertito in legge n. 126 del 24/07/2008, nonché vista la Risoluzione n. 1/DF, sono esclusi dal pagamento ici le seguenti unità immobiliari:

 

v     Tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, tranne gli immobili di categoria A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze di queste ultime;

v     Tutte le pertinenze dell’abitazione principale comprese nelle categorie C/2 – C/6 – C/7 purchè si trovino nello stesso mappale/particella catastale dell’abitazione principale;

v     Tutte le abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

v     Gli alloggi regolarmente assegnati dall’Istituto autonomo per le case popolari;

v     Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in un’istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

v     Tutte le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado purchè residenti nell’abitazione data in uso gratuito. L’agevolazione è limitata alle unità immobiliari categoria catastale A, escluso A/10, pertinenze comprese sempre di categoria C/2 – C/6 – C/7 e limitatamente alla quota di possesso. Alle stesse condizioni di cui sopra possono essere concesse in uso gratuito anche le abitazioni ai parenti in linea collaterale fino al 2° grado (fratelli e sorelle) riconosciuti handicap ai sensi della L. 104 del 05/02/1992 art. 3 comma 1: “E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica, o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. In quest’ultimo caso va presentato apposito modulo predisposto dall’Ufficio Tributi del Comune di Negrar allegando copia del certificato della commissione medica specifico La validità dell’agevolazione deve essere comprovata con la presentazione dell’autocertificazione entro l’anno di competenza; la validità parte dal 1° gennaio, e termina allo scadere delle condizioni previste;

 

 

Si  dichiara che il presente estratto è conforme agli elementi contenuti nella deliberazione originale.

 

Il Funzionario Responsabile

F.to Dal Sacco Claudia