LA GIUNTA COMUNALE

 

 

 

VISTO l’articolo 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, con cui è stata conferita delega al Governo per il riordino della finanza degli Enti territoriali;

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, emanato per l’attuazione della delega predetta;

 

VISTO il Capo 1° del Decreto Legislativo sopra citato che istituisce, dall’anno 1993, l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e ne disciplina l’applicazione ;

 

VISTO altresì l’articolo 42, comma 2, lett. f) del Decreto Legislativo n. 267/2000, il quale stabilisce che la competenza in materia di determinazione delle aliquote spetta alla Giunta Comunale;

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, così come modificato dall’art. 3 comma 53 della Legge n. 662/1996, l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille, e può essere diversificata entro tali limiti con riferimento alle tipologie di immobili o agli alloggi non locati;

 

VISTO il  Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446;

 

RITENUTO di determinare, per il corrente anno 2006, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella stessa misura prevista per l’anno 2005, che sarà pertanto applicata nella seguente misura:

 

-         aliquota ordinaria il 6,3 per mille (seivirgolatrepermille)

-         aliquota ridotta per abitazione principale il 5 per mille (cinquepermille)

-         aliquota per aree fabbricabili il 7 per mille (settepermille)

 

DATO ATTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale spetta anche per la pertinenza, come meglio definita nel vigente regolamento comunale per la disciplina dell’ I.C.I.;

 

VISTO il comma 155 dell’art. 1 della Legge 23.12.2005, n. 266 di differimento del termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’anno 2006 al 31.03.2006 ed il comma 16 dell’art. 53 della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell’art. 27 della Legge 28.12.2001, n. 448 che prevede, tra l’altro, che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

RICHIAMATE le disposizioni dell’articolo 3 della Legge 23.12.1996, n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” in particolare:

 

 

 

-         il comma 55 che sostituisce l’articolo 8 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni per quanto attiene alla facoltà di riduzione dell’imposta o, in alternativa, all’aumento delle detrazioni, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

 

DATO ATTO che viene proposto, anche per il corrente anno 2006, l’elevazione della detrazione per abitazione principale da € 233,00= ad € 250,00= per i soggetti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

 

a)     portatore di handicap riconosciuto al 100%,

 

b)     titolare di pensione sociale, evidenziando che l’agevolazione spetta ai nuclei familiari composti da più persone a qualsiasi tipo conviventi, soltanto nel caso di reddito complessivo composto unicamente da assegni di pensione sociale;

 

c)      anziano non autosufficiente, di età superiore ai 65 anni, che rimanga nella sua abitazione ed usufruisca del contributo di assistenza domiciliare erogato dalla Regione Veneto a norma della Legge Regionale 6.09.1991, n. 28;

 

d)     ricoverato in lungodegenza o in casa protetta col contributo comunale per un periodo di permanenza superiore a mesi sei;

chi si trova nelle condizioni di cui ai punti a) b) c) d) non deve possedere, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, nessun altro fabbricato oltre all’abitazione principale;

 

e)     proprietario o titolare di altro diritto reale, di immobile adibito ad abitazione principale nel cui nucleo familiare siano presenti uno o più portatori di handicap al 100% riconosciuti dalla legge o certificati dalle competenti autorità sanitarie ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992; ogni portatore di handicap deve possedere un reddito personale imponibile non superiore ad € 12.000,00=;

 

f)       proprietario o titolare di altro diritto reale di immobile adibito ad abitazione principale, il cui nucleo familiare sia composto da almeno cinque unità ed in presenza di un reddito complessivo riferito all’anno immediatamente precedente a quello riguardante l’I.C.I., al netto della deduzione per abitazione principale, così determinato: reddito base imponibile non superiore ad € 16.000,00=; per ogni ulteriore componente il nucleo familiare, € 1.600,00=;

concorrono alla formazione del reddito complessivo tutti i redditi posseduti, a qualsiasi titolo, dai singoli componenti del nucleo familiare; lo stesso nucleo non deve possedere, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, nessun altro fabbricato oltre l’abitazione principale.

 

La maggiore detrazione soggiace alle stesse regole previste dalla legge per la detrazione ordinaria;

 

DATO ATTO inoltre che si intende confermare anche per l’anno 2006 in € 104,00= annui, la detrazione ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili prevista per l’abitazione principale”.

 

PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi e per effetti dell’articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, allegato alla presente deliberazione;

 

A VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di legge;

 

 

D E L I B E R A

 

 

1.   DI DETERMINARE, per l’anno 2006, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella stessa misura prevista per l’anno 2005, che sarà pertanto applicata in questo Comune nella seguente misura:

 

-           aliquota ordinaria il 6,3 per mille (seivirgolatrepermille)

-           aliquota ridotta per abitazione principale il 5 per mille (cinquepermille)

-           aliquota per aree fabbricabili il 7 per mille (settepermille)

 

2. DI DARE ATTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale spetta anche per la pertinenza, come meglio definita nel vigente regolamento comunale per la disciplina dell’ I.C.I..

 

3. DI CONFERMARE anche per l’anno 2006 in € 104,00= annui, la detrazione dell’imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale, siti sul territorio comunale.

 

4. DI CONFERMARE anche per l’anno 2006 in € 250,00= annui, la detrazione dell’imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale siti sul territorio comunale, per i soggetti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

 

 

a)     titolare di pensione sociale, evidenziando che l’agevolazione spetta ai nuclei familiari composti da più persone a qualsiasi tipo conviventi, soltanto nel caso di reddito complessivo composto unicamente da assegni di pensione sociale;

 

b)     anziano non autosufficiente, di età superiore ai 65 anni, che rimanga nella sua abitazione ed usufruisca del contributo di assistenza domiciliare erogato dalla Regione Veneto a norma della Legge Regionale 6.09.1991, n. 28;

 

c)      ricoverato in lungodegenza o in casa protetta col contributo comunale per un periodo di permanenza superiore a mesi sei;

 

d)     chi si trova nelle condizioni di cui ai punti a) b) c) d) non deve possedere, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, nessun altro fabbricato oltre all’abitazione principale;

 

 

 

 

e)     proprietario o titolare di altro diritto reale, di immobile adibito ad abitazione principale nel cui nucleo familiare siano presenti uno o più portatori di handicap al 100% riconosciuti dalla legge o certificati dalle competenti autorità sanitarie ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992; ogni portatore di handicap deve possedere un reddito personale imponibile non superiore ad € 12.000,00=;

 

f)       proprietario o titolare di altro diritto reale di immobile adibito ad abitazione principale, il cui nucleo familiare sia composto da almeno cinque unità ed in presenza di un reddito complessivo riferito all’anno immediatamente precedente a quello riguardante l’I.C.I., al netto della deduzione per abitazione principale, così determinato: reddito base imponibile non superiore ad € 16.000,00=; per ogni ulteriore componente il nucleo familiare, € 1.600,00=;

concorrono alla formazione del reddito complessivo tutti i redditi posseduti, a qualsiasi titolo, dai singoli componenti del nucleo familiare; lo stesso nucleo non deve possedere, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, nessun altro fabbricato oltre l’abitazione principale.

 

5. DI DARE ATTO che tutte le situazioni oggetto di aumento della detrazione, dovranno essere certificate mediante dichiarazione sostitutiva da rilasciare ai sensi dell’articolo 2 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, da presentare al Comune di Zevio entro il 31.12.2006 conformemente ai modelli disponibili presso l’Ufficio tributi; la situazione anagrafica sarà verificata presso l’Anagrafe della popolazione residente secondo la situazione storica della famiglia.

 

6. DI DARE ATTO che la maggiore detrazione soggiace alle stesse regole previste dalla legge per la detrazione ordinaria.

 

7. DI AUTORIZZARE il rappresentante legale dell’Ente a far pervenire comunicazione dell’aliquota stabilita per il 2006, insieme con copia del presente atto, al Concessionario del servizio della riscossione dei tributi UNIRISCOSSIONI – GRUPPO UNICREDIT.

 

8. DI INVIARE lettera di richiesta di pubblicazione del presente atto all’Ufficio pubblicazione leggi e decreti presso il Ministero di Grazia e Giustizia di Roma, per la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come stabilito dall’articolo 58, comma 4 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446.

 

 9. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, tramite elenco, ai sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.

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