COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

(Provincia di Verona)

 

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL  29.03.2011, RELATIVA ALLA Determinazione aliquote e detrazioni imposta comunale sugli immobili (i.c.i.) anno 2011. -

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 recante: "Riordino della Finanza degli enti territoriali a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" che al Capo I istituisce, dall'anno 1993, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e ne disciplina l'applicazione;

 

VISTO che l’art. 6 comma 1 del D.Lgs. 504/92 così come modificato dall’art. 1 comma 156 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza della determinazione delle aliquote e quindi anche delle detrazioni per il richiamo alla delibera tariffaria da parte dell’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992;

 

VISTO l’articolo 1 commi 1 e 2 del decreto legge n. 93 del 27/05/2008, convertito dalla legge n. 126 del 26/07/2008, che esclude dall’imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall’anno 2008, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per abitazione principale quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni, nonché quelle ad essa assimilate con regolamento o delibera comunale adottati alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, che continuano a godere della detrazione;      

 

CONSIDERATO che nei casi di assimilazione il diritto all’esenzione è riconosciuto solo ed esclusivamente se dette assimilazioni sono presenti nei regolamenti comunali  (ovvero in delibere comunali) adottati entro la data di entrata in vigore del D.L. 93/08, ossia il 29 maggio 2008, come chiarito dalle Risoluzioni Ministeriali n. 12/2008 e 1/2009;

 

VISTO che il regolamento comunale vigente al 29 maggio 2008 all’art. 3 comma 4 equipara all’abitazione principale quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno trasferito la residenza in case di riposo a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e che pertanto tale fattispecie è da considerarsi esente;

 

VISTA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28/01/2010 con la quale è stato modificato il Regolamento Comunale in materia di I.C.I.  che all’art. 3 comma  1 recita: “A partire dal 01.01.2010 è equiparata all’abitazione principale e pertanto soggetta alla medesima aliquota e detrazione, l’unità immobiliare ad uso abitativo più una pertinenza collegata alla residenza e avente categoria C/6 concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado, purchè utilizzata dagli stessi come abitazione principale;

 

RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 27/04/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni per l’anno 2010;

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 10/02/2011 relativa alla determinazione  del valore venale aree fabbricabili per l’anno 2011;

 

VISTO l’art. 77-bis, comma 30, D.L. 112/2008, conv. L. 133/2008, che sospende per il triennio 2009-2011, o comunque fino all’attuazione del federalismo fiscale, il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all’art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;

 

RITENUTO, quindi, di confermare per l’esercizio finanziario 2011 le aliquote e detrazioni applicate nel 2010;

 

D E L I B E R A

 

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 

2)  di confermare le aliquote e le detrazioni ICI per l’anno 2011 nelle misure sotto riportate:

 

·        aliquota del 6‰  (sei per mille) abitazione principale non esente

·        aliquota del 6,5‰ (sei virgola cinque per mille) per le unità immobiliari ad uso abitativo e  relative pertinenze non considerate abitazioni principali ovvero nelle quali il contribuente  soggetto passivo non dimora abitualmente

·          aliquota ordinaria  6‰ (sei per mille)  altri fabbricati

·          aliquota del 6,5‰  (sei virgola cinque per mille) per i terreni agricoli

·          aliquota del 7‰ (sette per mille) per le aree fabbricabili

·        detrazione d’imposta abitazione principale non esente  € 110,00;

·        detrazione d’imposta abitazione principale non esente  € 170,00 per

 

a) nuclei  familiari comprendenti portatori di handicap riconosciuto al 100% a prescindere dal reddito;

 

b) titolari di assegno (pensione) sociale, purché nel nucleo familiare non siano compresi altri soggetti titolari di reddito diverso dall’assegno stesso;

c) pensionato/a ultrasettantacinquenne con nucleo familiare composto da una sola persona alla data del 01.01.2011 con reddito riferito all’anno 2010 pari o inferiore a Euro 7.000,00 annui lordi.

 

Ai fini dell’applicazione dell’ulteriore detrazione di cui alle precedenti lettere a) b) e c), vengono determinati i seguenti criteri applicativi: il contribuente deve presentare richiesta autocertificazione nella quale deve dichiarare nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione di Euro 170,00; la richiesta autocertificazione dovrà essere inviata tramite raccomandata entro il 16 giugno 2011 al Comune di Villa Bartolomea, oppure consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune medesimo;

3) di chiarire il trattamento riservato dal Comune alle seguenti fattispecie:

 

in vigore dal 2008 con conseguente esenzione:

-          le pertinenze dell’abitazione principale corrispondenti alle categorie catastali  C2, C6 e C7;

-          l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto e utilizzata da anziani o disabili che hanno trasferito la residenza in case di riposo a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

in vigore dal 2010 con conseguente agevolazione (applicazione aliquota e detrazione per abitazione principale):

-          l’unità immobiliare ad uso abitativo più una pertinenza collegata alla residenza e avente categoria C/6 concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado, purchè utilizzata dagli stessi come abitazione principale; per godere dell’agevolazione il contribuente proprietario dell’immobile dovrà presentare un’autocertificazione entro e non oltre il 16 giugno 2011 (data di scadenza del  versamento dell’acconto).

 

4) di prendere atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 10/02/2011 relativa alla determinazione  del valore venale aree fabbricabili anno 2011;

 

5) di dare atto che il presente provvedimento è fatto nel  pieno rispetto del blocco delle tariffe  tributarie imposto dal comma 7 dell’articolo 1 del D.L. 93/08 convertito dalla legge 126/08;

 

6) di provvedere a pubblicizzare la presente deliberazione nelle forme di legge.