COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

(Provincia di Verona)

 

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL  27.04.2010, RELATIVA ALLA Determinazione aliquote e detrazioni imposta comunale sugli immobili (i.c.i.) anno 2010. -

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO l’articolo 1 commi 1 e 2 del decreto legge n. 93 del 27/05/2008, convertito dalla legge n. 126 del 26/07/2008, che esclude dall’imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall’anno 2008, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per abitazione principale quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni, nonché quelle ad essa assimilate con regolamento o delibera comunale adottati alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, che continuano a godere della detrazione;       

 

CONSIDERATO che nei casi di assimilazione il diritto all’esenzione è riconosciuto solo ed esclusivamente se dette assimilazioni sono presenti nei regolamenti comunali  (ovvero in delibere comunali) adottati entro la data di entrata in vigore del D.L. 93/08, ossia il 29 maggio 2008, come chiarito dalle Risoluzioni Ministeriali n. 12/2008 e 1/2009;

 

VISTO che il regolamento comunale vigente al 29 maggio 2008 all’art. 3 comma 4 equipara all’abitazione principale quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno trasferito la residenza in case di riposo a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e che pertanto tale fattispecie è da considerarsi esente;

 

RITENUTO opportuno introdurre dal 2010 agevolazioni in favore di contribuenti che concedono in uso gratuito a parenti entro il 1° grado immobili adibiti ad abitazione principale, compensando il minor introito con il recupero dell’evasione dell’I.C.I. e mantenendo perciò l’equilibrio di bilancio; 

 

VISTA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28/01/2010 con la quale è stato modificato il Regolamento Comunale in materia di I.C.I.  che all’art. 3 comma  1 recita: “A partire dal 01.01.2010 è equiparata all’abitazione principale e pertanto soggetta alla medesima aliquota e detrazione, l’unità immobiliare ad uso abitativo più una pertinenza collegata alla residenza e avente categoria C/6 concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado, purchè utilizzata dagli stessi come abitazione principale; per godere dell’agevolazione il contribuente proprietario dell’immobile dovrà presentare un’autocertificazione entro e non oltre il 16 giugno 2010 (data di scadenza del  versamento dell’acconto).

 

D E L I B E R A

 

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 

2)  di determinare le aliquote e le detrazioni ICI per l’anno 2010  nelle misure sotto riportate:

·       aliquota del 6‰  (sei per mille) abitazione principale non esente

·     aliquota del 6,5‰ (sei virgola cinque per mille) per le unità immobiliari ad uso abitativo e  relative pertinenze non considerate abitazioni principali ovvero nelle quali il contribuente  soggetto passivo non dimora abitualmente

·       aliquota ordinaria  6‰ (sei per mille)  altri fabbricati

·       aliquota del 6,5‰  (sei virgola cinque per mille) per i terreni agricoli

·       aliquota del 7‰ (sette per mille) per le aree fabbricabili

·       detrazione d’imposta abitazione principale non esente  € 110,00;

·       detrazione d’imposta abitazione principale non esente  € 170,00 per

 

     a) nuclei  familiari comprendenti portatori di handicap riconosciuto al 100% a prescindere dal reddito;

     b) titolari di assegno (pensione) sociale, purché nel nucleo familiare non siano compresi altri soggetti   titolari di reddito diverso dall’assegno stesso;

c) pensionato/a ultrasettantacinquenne con nucleo familiare composto da una sola persona alla data del 01.01.2010 con reddito riferito all’anno 2009 pari o inferiore a Euro 7.000,00 annui lordi.

Ai fini dell’applicazione dell’ulteriore detrazione di cui alle precedenti lettere a) b) e c), vengono determinati i seguenti criteri applicativi:

il contribuente deve presentare richiesta-autocertificazione nella quale deve dichiarare nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione di Euro 170,00; la richiesta autocertificazione dovrà essere inviata tramite raccomandata entro il 16 giugno 2010 al Comune di Villa Bartolomea, oppure consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune medesimo;

 

3) di chiarire il trattamento riservato dal Comune alle seguenti fattispecie:

 

in vigore dal 2008 con conseguente esenzione:

-    le pertinenze dell’abitazione principale corrispondenti alle categorie catastali  C2, C6 e C7;

-  l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto e utilizzata da anziani o disabili che hanno trasferito la residenza in case di riposo a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

in vigore dal 2010 con conseguente agevolazione (applicazione aliquota e detrazione per abitazione principale):

-       l’unità immobiliare ad uso abitativo più una pertinenza collegata alla residenza e avente categoria C/6 concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado, purchè utilizzata dagli stessi come abitazione principale; per godere dell’agevolazione il contribuente proprietario dell’immobile dovrà presentare un’autocertificazione entro e non oltre il 16 giugno 2010 (data di scadenza del  versamento dell’acconto).

 

4) di prendere atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 04/02/2010 relativa alla determinazione  del valore venale aree fabbricabili;