di confermare per l’anno 2008 le aliquote differenziate come applicate per l’anno

2007 con deliberazione consiliare n.3/2007 così specificate:

 4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze

del soggetto passivo con detrazione d’imposta pari ad Euro 258,23;

 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze in

uso a familiari ivi residenti (genitori – figli – fratelli e/o discendenti entro il 2° grado di parentela );

 5.5 per mille per gli immobili di proprietà di persone fisiche locate con regolare

contratto di affitto ed adibite ad abitazione principali e loro pertinenze da persone

residenti nel Comune;

 6,00 per mille aliquota ordinaria: immobili di proprietà di persone residenti non

locate, altri immobili ( A/10, C/01 , fabbricati inseriti nel gruppo D etc etc), aree

edificabili, terreni agricoli;

 7 per mille immobili adibiti ad abitazione e loro pertinenze di proprietà di persone

non residenti nel Comune – immobili adibiti ad abitazione e loro pertinenze di

proprietà di società di capitali e di persone;

 esenzione totale per gli immobili adibiti ad abitazione principale comprese le

pertinenze, di proprietà di persone fisiche residenti portatori di handicap di cui allla

Legge 104/92 e riconosciuti invalidi al 100 % o di proprietà di persone nel cui

nucleo familiare vi sia un portatore di handicap riconosciuto al 100 %

Tale esenzione viene concessa previa presentazione del certificato di invalidità e

con un limite reddituale come da certificazione I.S.E.E. di Euro 18.000,00. I.S.E.E.

L’esenzione spetta esclusivamente nel caso in cui il soggetto passivo del tributo sia

titolari di diritti reali solo sull’immobile destinato ad abitazione principale sua e del

proprio nucleo familiare. L’esenzione di cui al presente comma non può essere

applicata nel caso in cui i familiari conviventi del soggetto passivo dell’imposta

siano titolari di diritti reali su altri immobili

· di stabilire ai sensi dell’art. 3, comma 55, punto III° della Legge 23.12.1996, n. 662, la

detrazione riferita all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale pari a €uro

258,23.

· di riconfermare quanto già approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 211 del

23.06.1999, avente per oggetto “I.C.I. – Applicazione dell’aliquota riferita

all’immobile anche alle relative pertinenze”, ovvero che alle pertinenze dei

fabbricati verrà applicata l’aliquota riferita all’immobile interessato;